CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31435/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Jtv [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che lamentano, rispettivamente, la mancata riqualificazione del reato di ricettazione contestato in quello di cui all'art. 624 cod. pen. e l'omesso riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen., non sono consentiti poiché non risultano connotati dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., essendo fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il terzo motivo di ricorso, che censura la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato anche con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590 - 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01), potendosi valorizzare in tale direzione anche i soli precedenti penali a carico del prevenuto (cfr. Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444 - 01; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783 - 01; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così