CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 febbraio 2025
Cassazione n. 31313/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Catanzaro, sezione riesame, depositata il 7/4/2025, con la quale veniva confermata l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal GIP del Tribunale di Castrovillari" che aveva disposto nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione ai delitti di cui all'art. 416 commi 1 e 2 cod. pen. e all'art. 628 commi 1, 2 e 3 cod. pen. Il ricorso si fonda su tre motivi di impugnazione. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, non avendo il tribunale del riesame in alcun modo considerato la documentazione prodotta dalla difesa attestante la specifica disponibilità di domicilio da parte del coindagato Jovanovic; 1.2. Illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'individuazione degli indagati per rapina [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], effettuata dalle persone offese con individuazione fotografica effettuata otto mesi dopo i fatti, in termini nemmeno di certezza, dalle persone offese sulla base di fotografie risalenti nel tempo: 1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al ruolo della teste [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni sono state ritenute dall'ordinanza utilizzabili nonostante avesse avuto pacificamente una relazione con un ragazzo slavo, "Zlatan", ed avesse riferito anche della prole nata dalla medesima e della fine della relazione. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto presentato da difensore non legittimato, non risultando iscritto l'avv. [OSCURATO:PERSONA] all'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi a questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, il ricorso, sottoscritto da difensore non abilitato, è inammissibile (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, deo. 2016, Aiello, Rv. 272010-01, ha affermato la portata generale della norma, destinata a disciplinare non i soggetti legittimati a proporre ricorso, ma le modalità di esercizio del diritto di impugnazione, riservandolo solo ai difensori iscritti nell'albo speciale in ragione del livello tecnico, richiesto per la redazione del ricorso). 3. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - apparendo evidente la proposizione del ricorso aver determinato la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto dell'entità di questa - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 giugno 2025