CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 33323/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili; sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], nonché, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per Rapisarda e in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania in parziale riforma della pronuncia emessa in data 8 luglio 2011 dal Tribunale di Siracusa, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di rapina aggravata in concorso, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] per non avere commesso il fatto e, concesse le circostanze attenuanti generiche in ragione della notevole distanza temporale dei fatti, ritenute equivalenti sulle contestate aggravanti, ha rideterminato la pena per tutti gli altri appellanti, confermando nel resto la decisione impugnata. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti. 2.1. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Con un unico motivo, si lamenta la violazione dell'art. 24 Cost. e il vizio di motivazione in relazione all'art. 628 cod. peri., poiché la Corte di appello avrebbe interpretato in maniera non corretta alcune conversazioni intercettate e fondato la valutazione di responsabilità su prove non conducenti, senza offrire poi adeguata risposta agli specifici motivi di gravame 2.2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione di legge in relazione all'art.157 cod. pen., nella previgente formulazione, per non avere la Corte di appello accertato l'intervenuta prescrizione del reato. 2.2.2. Con il secondo motivo, si censura - sotto il profilo della violazione di legge (in relazione agli artt. 192, comma 2, 530 e 533 cod. proc. pen.) e del vizio di motivazione - la ritenuta sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a provare la penale responsabilità dell'imputato. 2.3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] un unico motivo, si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 157 cod. pen., nella previgente formulazione, per non avere la Corte di appello accertato l'intervenuta prescrizione del reato. 2.4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] un unico motivo, la difesa si duole dell'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (in riferimento all'art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen.) e della mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ribadita affermazione di responsabilità, in maniera incoerente con la piattaforma probatoria ed elusiva rispetto agli specifici motivi di gravame. 2.5. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] un unico motivo, la difesa deduce violazione di legge e assoluta mancanza della motivazione in relazione alla ribadita affermazione di responsabilità del ricorrente, non rilevandosi nella sentenza impugnata, anche a livello meramente grafico, la disamina della posizione dell'imputato. 3. All'odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di doglianza avanzati in tutti i ricorsi in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al contestato delitto di concorso in rapina aggravata, sono manifestamente infondati ovvero generici o non consentiti e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si connota per la assoluta genericità, richiamando, in maniera scarsamente perspicua, il contenuto di conversazioni intercettate e alcuni passaggi della motivazione di appello, asseritamente incoerenti con le risultanze istruttorie, unitamente ad astratte considerazioni in punto di diritto. Le censure mosse alle argomentazioni di giudici di merito sono dunque incise da totale aspecificità e risultano comunque dirette a sollecitare questa Corte a un'impossibile rilettura nel merito della vicenda processuale. L'impugnazione - a fronte di un apparato argomentativo congruo nella sentenza di secondo grado (che richiama, quali elementi a carico, il riconoscimento fotografico, il successivo accertato possesso di un bene provento della rapina, la portata indiziante degli orari e del contenuto delle conversazioni intercettate) - non supera dunque la soglia dell'ammissibilità. 3. Possono essere esaminati congiuntamente anche il secondo motivo di gravame di [OSCURATO:PERSONA] e l'unico motivo di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Contrariamente a quanto opina la difesa di [OSCURATO:PERSONA], la rispondenza degli elementi a suo carico al paradigma normativo dettato dall'art. 192 cod. proc. pen. deriva dagli otto contatti telefonici intercorsi la notte del delitto con [OSCURATO:PERSONA] (nonostante costui sia stato poi assolto dalla Corte siciliana, viene in rilievo soprattutto il dato della localizzazione: l'utenza del ricorrente aggancia per tutta la notte ponti radio che lo collocano costantemente in prossimità del luogo del delitto, senza allegazione di plausibili giustificazioni alternative) e dalla conversazione con Rapisarda della mattina seguente i fatti, durante la quale i due còrrei fanno un inequivoco riferimento all'anello d'oro di proprietà della persona offesa. D'altronde, due mesi più tardi, il medesimo [OSCURATO:PERSONA] è stato colto dagli operanti in possesso del veicolo sottratto con la rapina che qui occupa.3.2. La responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], secondo i giudici di merito, discende dal pieno riconoscimento da parte della persona offesa, riscontrato dalle conversazioni intercettate tra il suddetto ricorrente e il complice Rapisarda, quando il primo indica al concorrente la strada da compiere, riferendosi chiaramente al percorso da Augusta, dove si è consumata la rapina, a Catania, dove risiedeva Rapisarda. Il dialogo captato, svoltosi in orario compatibile con le fasi finali della rapina, evidenzia come [OSCURATO:PERSONA], ben sveglio in ora molto tarda, volesse essere sicuro che il còrreo fosse in grado di rientrare a casa dopo il colpo. Alla fine della telefonata, peraltro, a sugello definitivo della pregnanza degli elementi sopra riassunti, dice a [OSCURATO:PERSONA] «Sì, sì, lo puoi far uscire», con chiarissimo riferimento al rilascio della persona offesa, sequestrata dai rapinatori e liberata nello stesso orario in cui si chiude il colloquio in questione. 3.3. Si tratta, in entrambi i casi di motivazione pienamente idonea a dare conto del percorso argomentativo svolto, in maniera sicuramente adeguata e tutt'altro che illogica o contraddittoria e quindi incensurabile in questa sede. 4. La Corte di appello, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, registra i motivi di gravame proposti da [OSCURATO:PERSONA], che, a sostegno delle proprie richieste di assoluzione e, in subordine, di applicazione delle circostanze generiche e del minimo della pena, sosteneva l'assenza di elementi a proprio carico ad eccezione del riconoscimento fotografico da parte della persona offesa, connotato da dubbi e incertezze (estese anche, nelle dichiarazioni di quest'ultimo, alla circostanza dell'uso dell'arma); nulla, d'altronde, sarebbe emerso dall'attività di intercettazione. La Corte catanese affronta la posizione di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della disamina sui motivi comuni di impugnazione, laddove, in termini comunque congrui, ribadisce la piena attendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA], la natura di piena prova da riconoscersi conseguentemente al riconoscimento di alcuni imputati quali autori del fatto e soprattutto, per quanto qui rileva, di [OSCURATO:PERSONA] (con il quale ricorda di avere giocato a carte). A ulteriore riscontro, evidenziano i giudici di appello, si pone l'arresto, due mesi dopo, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Rapisarda, durante altra azione delittuosa, a bordo dell'autocarro provento della rapina per cui si procede. Le doglianze inerenti al trattamento sanzionatorio, pur senza esplicita nuova citazione nominativa del ricorrente, sono state comunque parzialmente accolte, con concessione delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., giudicate equivalenti alle aggravanti contestate, e significativa riduzione del trattamento sanzionatorio. Nessun effetto può dunque farsi discendere dalla mancanza di un apposito paragrafo, esplicitamente dedicato alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], i cui motivi di gravame sono stati tutti doverosamente scrutinati.5. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], entrambi diretti a evidenziare la già intervenuta prescrizione al momento della discussione di appello, possono essere trattati congiuntamente. I fatti sono stati commessi il 28 marzo 1998. La previgente disciplina della prescrizione, antecedente alle modifiche introdotto con legge 5 dicembre 2005, n. 251, applicabile al caso di specie quale lex mitior ex art. 2, quarto comma, cod. pen., prevedeva «la prescrizione estingue il reato [...] in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni» e non superiore a ventiquattro anni (la forbice edittale indicava un massimo di venti anni di reclusione per l'ipotesi aggravata di cui all'art. 628, terzo comma, cod. pen. e di dieci anni per l'ipotesi semplice, risultante all'esito del giudizio di equivalenza ex art. 69 cod. proc. pen.). In caso di eventi interruttivi, l'art. 160 cod. pen. in vigore ratione temporis consentiva il prolungamento dei termini prescrizionali «non oltre la metà». I termini massimi devono quindi essere individuati in ventidue anni e sei mesi. Il relativo dies ad quem sarebbe quindi caduto il 28 settembre 2020. Deve tenersi altresì conto della sospensione di 61 giorni per il rinvio disposto all'udienza del 4 marzo 2011 per l'impedimento documentato di due difensori, durante il giudizio di primo grado, e di complessivi 145 giorni per rinvii in appello dal 21 febbraio 2021 al 21 maggio e poi, senza declaratoria formale, fino al 16 luglio 2021. Il reato si è quindi prescritto il 2Laprile 2021. L'udienza di discussione del processo di appello si è successivamente tenuta il 17 settembre 2021. Si impone pertanto la declaratoria di prescrizione del reato per cui si procede, per intervenuto decorso del termine di legge, nei confronti di entrambi i suddetti ricorrenti. 6. Dal momento che il motivo di impugnazione disgiuntamente proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in tema di tempo necessario a prescrivere e di conseguente estinzione del reato non ha natura strettamente personale, può farsi applicazione anche per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del fondamentale principio stabilito dall'art. 587, comma 1, cod. proc. pen. in materia di estensione degli effetti dell'impugnazione proposta da più concorrenti nel reato, con conseguente analoga declaratoria di estinzione anche nei loro confronti. Secondo il costante orientamento di questa Corte, l'inammissibilità dell'impugnazione non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, qualora un diverso impugnante abbia proposto un valido atto di gravame, atteso che l'effetto estensivo dell'impugnazione produce i suoi effetti anche con riferimento all'imputato non ricorrente (o il cui ricorso sia inammissibile) e indipendentemente dalla fondatezza dei motivi dell'imputato validamente ricorrente, purché di natura non esclusivamente personale, sia quando la prescrizione sia maturata nella pendenza del ricorso, sia quando sia maturata antecedentemente (Sez. 2, n. 189 del 21/11/2019, dep. 2020, Bonometti, Rv. 277814; Sez. 3, n. 16158 del 26/02/2019, Rv. 275403; Sez.2, n.33429 del 12/05/2015, Guardì, Rv. 264139). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché, per l'effetto estensivo,