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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36207/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Salerno, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della medesima città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole in primo grado del reato di violenza privata, aggravato, in danno di [OSCURATO:PERSONA], ha assolto l'imputato dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste. 2.Ricorre per cassazíone la parte civile, tramite il difensore di fiducia, deducendo, con l'unico motivo articolato, l'erronea applicazione degli articoli 192, 530 e 125 del codice di rito e 610 cod. pen., nonché vizi argomentativi per essere la motivazione della sentenza impugnata illogica e apparente sul tema dell'idoneità delle dichiarazioni di una persona offesa, costituita parte civile, a comprovare da sé sole la sussistenza del fatto reato contestato all'imputato; lamentando, in ogni caso, l'omessa valutazione dei plurimi elementi di prova che confermano invece la piena attendibilità intrinseca ed estrinseca della parte civile costituita.

Indi insta per l'annullamento della pronuncia impugnata e per la conferma della condanna dell'imputato al risarcimento del danno in favore della ricorrente parte civile, con relative spese per il doppio grado di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

L'impostazione della Corte distrettuale non appare rispettosa della giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, Rv. 275312 - 01) secondo cui le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, laddove è richiesta solo la previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto, con un vaglio dell'attendibilità del dichiarante più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, di talché affermare che tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva non equivale a ritenere che necessitano riscontri esterni per la sua valutazione in termini di credibilità; riscontri, non ritenuti peraltro giammai indefettibili nella giurisprudenza di questa Corte ma solo "opportuni" laddove le circostanze del caso ne suggeriscano la verifica; ma tale verifica non può prescindere innanzitutto dal saggio puntuale della attendibilità intrinseca soggettiva e oggettiva, nel caso di specie non intervenuto, essendosi il vaglio fermato alla mera constatazione della pendenza dì controversie tra le parti.

La Corte di appello di Salerno, invero, pur dando atto espressamente che non vi sono motivi per sostenere una radicale mancanza di credibilità della persona offesa e che non si può affermare la inaffidabilità delle propalazioni del querelante, ha riformato la decisione di condanna assumendo che tali dichiarazioni non sarebbero da sé sole idonee a documentare la responsabilità penale dell'imputato; ha in particolare attribuito valore determinante alla negazione dell'addebito resa dall'imputato in sede di interrogatorio e al fatto che le accuse non fossero corroborate da alcun riscontro esterno, la cui presenza sarebbe stata necessaria perché non solo Ferrigno si è costituito parte civile ma tra lo stesso e il [OSCURATO:PERSONA] vi sono rapporti assolutamente conflittuali dimostrati sia dalle numerose controversie civili riguardanti i fondi, sia dall'esposto con cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato fatti di abuso edilizio nei confronti della moglie dell'odierno ricorrente.

Ciò ha affermato la corte territoriale senza neppure vagliare la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del racconto, e nonostante risultino dagli atti plurimi elementi di prova documentale che potrebbero confermare la credibilità del narrato; tra questi innanzitutto la circostanza che proprio l'accesso al fondo in questione - quello di proprietà della moglie del Ferrigno - , che l'imputato voleva impedire alla persona offesa con minacce di morte profferite brandendo un bastone di legno, è oggetto di controversia civile che ha già riconosciuto, sia pure in maniera non definitiva, una servitù di passaggio alla moglie del Ferrigno.

2. Dalle ragioni esposte deriva che la sentenza impugnata dalla parte civile deve essere annullata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Salerno, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della medesima città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole in primo grado del reato di violenza privata, aggravato, in danno di [OSCURATO:PERSONA], ha assolto l'imputato dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste. 2.Ricorre per cassazíone la parte civile, tramite il difensore di fiducia, deducendo, con l'unico motivo articolato, l'erronea applicazione degli articoli 192, 530 e 125 del codice di rito e 610 cod. pen., nonché vizi argomentativi per essere la motivazione della sentenza impugnata illogica e apparente sul tema dell'idoneità delle dichiarazioni di una persona offesa, costituita parte civile, a comprovare da sé sole la sussistenza del fatto reato contestato all'imputato; lamentando, in ogni caso, l'omessa valutazione dei plurimi elementi di prova che confermano invece la piena attendibilità intrinseca ed estrinseca della parte civile costituita. Indi insta per l'annullamento della pronuncia impugnata e per la conferma della condanna dell'imputato al risarcimento del danno in favore della ricorrente parte civile, con relative spese per il doppio grado di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. L'impostazione della Corte distrettuale non appare rispettosa della giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, Rv. 275312 - 01) secondo cui le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, laddove è richiesta solo la previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto, con un vaglio dell'attendibilità del dichiarante più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, di talché affermare che tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva non equivale a ritenere che necessitano riscontri esterni per la sua valutazione in termini di credibilità; riscontri, non ritenuti peraltro giammai indefettibili nella giurisprudenza di questa Corte ma solo "opportuni" laddove le circostanze del caso ne suggeriscano la verifica; ma tale verifica non può prescindere innanzitutto dal saggio puntuale della attendibilità intrinseca soggettiva e oggettiva, nel caso di specie non intervenuto, essendosi il vaglio fermato alla mera constatazione della pendenza dì controversie tra le parti. La Corte di appello di Salerno, invero, pur dando atto espressamente che non vi sono motivi per sostenere una radicale mancanza di credibilità della persona offesa e che non si può affermare la inaffidabilità delle propalazioni del querelante, ha riformato la decisione di condanna assumendo che tali dichiarazioni non sarebbero da sé sole idonee a documentare la responsabilità penale dell'imputato; ha in particolare attribuito valore determinante alla negazione dell'addebito resa dall'imputato in sede di interrogatorio e al fatto che le accuse non fossero corroborate da alcun riscontro esterno, la cui presenza sarebbe stata necessaria perché non solo Ferrigno si è costituito parte civile ma tra lo stesso e il [OSCURATO:PERSONA] vi sono rapporti assolutamente conflittuali dimostrati sia dalle numerose controversie civili riguardanti i fondi, sia dall'esposto con cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato fatti di abuso edilizio nei confronti della moglie dell'odierno ricorrente. Ciò ha affermato la corte territoriale senza neppure vagliare la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del racconto, e nonostante risultino dagli atti plurimi elementi di prova documentale che potrebbero confermare la credibilità del narrato; tra questi innanzitutto la circostanza che proprio l'accesso al fondo in questione - quello di proprietà della moglie del Ferrigno - , che l'imputato voleva impedire alla persona offesa con minacce di morte profferite brandendo un bastone di legno, è oggetto di controversia civile che ha già riconosciuto, sia pure in maniera non definitiva, una servitù di passaggio alla moglie del Ferrigno. 2. Dalle ragioni esposte deriva che la sentenza impugnata dalla parte civile deve essere annullata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti pe
Sentenza Cassazione n. 36207/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris