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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43526/2022

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a seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 /5/1999;

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 8/2/2022 della Corte di appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i ricorsi, relativi alla condanna per reati in materia di cessione di stupefacenti, art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, devono essere dichiarati inammissibili perché proposti per motivi non consentiti dalla legge non essendo configurabili, in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche (oggetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e all'omesso bilanciamento di dette attenuanti con criterio di prevalenza (oggetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]) i denunciati vizi di violazione di legge e vizio di motivazione.

La Corte territoriale ha valorizzato, ritenendo che costituissero argomento preponderante ai fini del diniego delle generiche, le concrete modalità dei fatti, non smentite da elementi significativi tali non potendo considerarsi lo •i` stato di incensuratezza e la giovane età di [OSCURATO:PERSONA] (valorizzando, viceversa, ai fini della riduzione della pena base per detto imputato la posizione di subordinazione rispetto al Sabir); ad analoga conclusione è pervenuta quanto al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], di cui ha valorizzato il minor contributo, rispetto al numero di cessioni di stupefacenti in cui è coinvolto.

Correttamente, infine, la Corte ha respinto la richiesta di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva proposta da [OSCURATO:PERSONA] perché il comportamento processuale tenuto (la confessione) non appariva di segno tale da incidere sulla gravità dei fatti in relazione all'elevato numero di persone rifornite di stupefacenti.

Rispetto alle logiche argomentazioni della sentenza impugnata, il ricorrente sollecita un giudizio di valore non compatibile con le funzioni della Corte di legittimità.

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 17 ott

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 /5/1999; 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 8/2/2022 della Corte di appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i ricorsi, relativi alla condanna per reati in materia di cessione di stupefacenti, art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, devono essere dichiarati inammissibili perché proposti per motivi non consentiti dalla legge non essendo configurabili, in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche (oggetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e all'omesso bilanciamento di dette attenuanti con criterio di prevalenza (oggetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]) i denunciati vizi di violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte territoriale ha valorizzato, ritenendo che costituissero argomento preponderante ai fini del diniego delle generiche, le concrete modalità dei fatti, non smentite da elementi significativi tali non potendo considerarsi lo •i` stato di incensuratezza e la giovane età di [OSCURATO:PERSONA] (valorizzando, viceversa, ai fini della riduzione della pena base per detto imputato la posizione di subordinazione rispetto al Sabir); ad analoga conclusione è pervenuta quanto al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], di cui ha valorizzato il minor contributo, rispetto al numero di cessioni di stupefacenti in cui è coinvolto. Correttamente, infine, la Corte ha respinto la richiesta di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva proposta da [OSCURATO:PERSONA] perché il comportamento processuale tenuto (la confessione) non appariva di segno tale da incidere sulla gravità dei fatti in relazione all'elevato numero di persone rifornite di stupefacenti. Rispetto alle logiche argomentazioni della sentenza impugnata, il ricorrente sollecita un giudizio di valore non compatibile con le funzioni della Corte di legittimità. Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 ott
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