CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01336/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. R.G. 20163-2024proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e dife sa ope legis dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso lasentenza n. 705/2024 della [OSCURATO:PERSONA] GRADO dellaPUGLIA, depositat a il 21.2.2024 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 4 /1/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entratepropone ricorso , affidato ad unico motiv o , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia aveva respinto l'appello erariale avverso la sentenza n. 385/2019, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Bari, in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso avvis o di liquidazione di imposta di registro,con cui era stato richiesto il pagamento dell’ imposta di registro , calcolata in misura proporzionale con aliquota del 3% con riferimento alla registrazione della sentenza civile del Tribunale di Bari n. 1878/2015, di accoglimento dell’azione revocatoria fallimentare proposta dalla Curatela della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., fornitrice della società fallita, a cui quest’ultima, durante il periodo sospetto compreso tra il 21/08/2001 e il 15/07/2002, aveva effettuato pagamenti a saldo di fatture di acquisto per un importo di cui veniva richiesta dallacuratela la restituzione, oltre agli accessori. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con unico motivo la ricorrente denunci a , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.,violazione dell’articolo 8, comma 1, lettere b) ed e), della tariffa, parte prima, allegata al tur (d.P.R. n.131/1986) degli artt. 40, 8, comma 1, lett. c) della tariffa, parte prima, e della relativa nota II del dpr 131/1986, per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo gradoerroneamente applicato la Tariffa alla sentenza resa dal Tribunale di Baricon oggetto una revocatoria fallimentare. 1.2.Le censure sono fondate. 1.3. In materia di imposta di registro, la prima parte della Tariffa allegata alD.P.R. n. 131 del 1986, art. 8, lett. b), stabilisce l'aliquota proporzionale per le sentenze e gli altri provvedimenti dell'Autorità giudiziaria «recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura»; la successiva lett. e) determina invece l'imposta in misura fissa in relazione ai provvedimenti «che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto». 1.4. Un'interpretazione tanto letterale quanto sistematica delle disposizioni in discorso, considerato anche il tenore delle altre previsioni dell'art. 8, porta a ravvisare tra le stesse un rapporto digenere a specie, non essendovi dubbio, anche in ragione del loro tenore letterale, che la norma di cui alla lett. b) ha carattere di regola generale, mentre la previsione di cui alla lett. e) ha, rispetto ad essa, carattere speciale, tenuto conto che essasi occupa, sottoponendoli a diversa disciplina, di fattispecie (in particolare provvedimenti di condanna alla restituzione di somme o beni) che altrimenti ricadrebbero nella lett. b). 1.5. La ratio della diversa disciplina va d'altra parte colta nel rilievo che la disposizione di cui alla lett. b) colpisce i provvedimenti giudiziari che dispongono un trasferimento di ricchezza, mentre il legislatore ha ritenuto di applicare l'aliquota in misura fissa nei casi in cui il provvedimento comporti una caducazione del titolo del precedente trasferimento e la condanna conseguente abbia contenuto e funzione meramente restitutori, mirando a ripristinare la situazione patrimoniale qua ante actum. 1.6. Tanto precisato, la conclusione accolta dalla sentenza impugnata, che ha assimilato, sottoponendola alla medesima disciplina giuridica, la pronuncia di revocatoria di pagamenti eseguiti da società nel periodo sospetto anteriore alla dichiarazione di fallimento, e di condanna del beneficiario al pagamento di quanto ricevuto , alle sentenza di nullità, annullamento e risoluzione di un contratto e di condanna alle conseguenti restituzioni, risulta in contrasto sia con il principio di specialità sopra rilevato, e con i corollari conseguenti, sia con la ratio sopra evidenziata della disciplina in discorso. 1.7. Sotto il primo profilo, il rilevato rapporto di specialità comporta che le ipotesi previste dalla lett. e) siano di stretta interpretazione, in quanto sottoposte ad una disciplina diversa, sicché essa non può essere estesa oltre i casi espressamente contemplati dalla legge. 1.8. Nel caso di specie, è altrettanto chiaro che la sentenza che pronuncia l’inefficaciadi un pagamento posto in essere dal fallito nel c.d. periodo sospetto possiede contenuti ed effetti diversi dalle sentenze di nullità o annullamento di un atto o di risoluzione di un contratto, dal momento che, a differenza di queste, essa non opera alcuna caducazione dell'atto impugnato, che rimane in vita sia pure privo di efficacia nei confronti del Fallimento e della procedura esecutiva. 1.9. Sotto l'altro profilo considerato, occorre invece rimarcare che la condanna alla restituzione di quanto ricevuto dal creditore in ragione dell'esazione del credito non comporta un ripristino della situazione anteriore, ma un trasferimento di ricchezza in favore del Fallimento, che vede incrementata la massa fallimentare. 1.10. L'effetto giuridico della sentenza che accoglie l'azione di revocatoria fallimentare e dispone le conseguenti restituzioni è infatti ravvisabile, per le considerazioni sopra dette, nel mero recupero alla procedura esecutiva di beni che ne erano in precedenza assenti, situazione che realizza, per l'appunto, un trasferimento di ricchezza in favore del Fallimento. 1.11. In tal senso questa Corte, con orientamento consolidato, ha più volte ribadito che in tema di imposta di registro, la sentenza di accoglimento della revocatoria fallimentare di un pagamento eseguito dal fallito è soggetta all'aliquota proporzionale di cui all'art. 8, comma 1, lett. b), parte prima della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 (prevista per i provvedimenti giudiziari recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura) -e non al pagamento della misura fissa prevista dalla successiva lett. e) del medesimo articolo (prevista per i provvedimenti giudiziali aventi ad oggetto l'annullamento o la declaratoria di nullità di un atto) -perché tale sentenza possiede contenuti ed effetti diversi dalle sentenze di nullità o annullamento di un atto o di risoluzione di un contratto, tenuto conto che non opera alcuna caducazionedell'atto impugnato, il quale resta infatti in vita, anche se privo di efficacia nei confronti del fallimento e della procedura esecutiva(inefficacia relativa), e che le conseguenti restituzioni non comportano il ripristino della situazione anteriore, ma un trasferimento di ricchezza in favore del fallimento, consentendo il recupero alla procedura esecutiva di beni che ne erano in precedenza sottratti (cfr. Cass. nn. 16814/2017, 29454/2013, 4537/2009, 21160/2005). 1.12. Non pertinente al caso in esame è il principio giurisprudenziale, richiamato nella sentenza impugnata, ed enunciato da Cass. n. 31277/2018, in quanto riferito alla diversa ipotesi in cui la revocatoria fallimentare intervenga rispetto ad un contratto di compravendita immobiliare, laddove, dunque,la sentenza di accoglimento della domanda revocatoria fallimentare di un contratto di compravendita immobiliare è soggetta a tassazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 131 del 1986, e non in misura proporzionale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) dello stesso d.P.R., in quanto essa non spiega alcun effetto traslativo della proprietà del bene o di retrocessione dello stesso a favore della massa, né determina alcun effetto restitutorio rispetto al patrimonio del disponente, ma si limita a rendere l'atto negoziale inopponibile ai creditori ai fini dell'esecuzione concorsuale, conferendo altresì al curatore il potere di apprensione del bene non soltanto per sottoporlo ad espropriazione, ma anche per gestirlo nell'interesse della massa. 1.13.In conclusione, determin ando la sentenza , che ha pronunciato la revocatoria fallimentare del pagamento posto in essere dalla fallita nel c.d. periodo sospetto, il trasferimento di ricchezza dal creditore al fallimento, ne deriva che tale provvedimento giudiziale rientra nella previsione di cui alla lett. a) dell'art. 8, comma 1, della prima parte della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, e nonin quella di cui alla lett. e), non essendo assimilabile alle sentenze che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni. 2. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata, e non rinvenendosi la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito mediante il rigetto del ricorso introduttivo proposto dal Fallimento. 3. L e spese del presente grado e dei gradi di merito seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo ( già applicata la decurtazione tariffaria del 20%per i gradi di merito, essendo stata la parte pubblica assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti; cfr. Cass.nn. 1019/2024; n. 23825/2023; 27634/2021). P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della Curatela; condanna la parte intimataal pagamento delle spese del primo grado e di appello, liquidate, per ciascun grado,in Euro 2.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; condanna la parte intimata al pagamento delle spese di legittimità, liquidate in Euro 2.500,00 per compens