Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 36383/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

MOTIViZONg SEMPLIFICATA SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 luglio 1976 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 maggio 1969 avverso la sentenza n. 6982/2019, emessa dalla Corte d'Appello di Milano il 16 ottobre 2019 Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi; Udita nella pubblica udienza del 6 luglio 2021 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi; Letta la memoria depositata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha reiterato censure in ordine alla mancata applicazione dell'art. 54 c.p. e alla quantificazione della pena [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 16 ottobre 2019 la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia emessa il 24 gennaio 2019 dal Tribunale di Lecco, ha revocato la pena accessoria, disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e ha confermato nel resto la pronuncia impugnata, con cui con cui il predetto VENERE e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia, il primo, per il furto di numerosi prodotti alimentari; il secondo, per la rapina impropria di numerosi prodotti alimentari ed entrambi anche per lesioni personali aggravate.

Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione di legge e vizi della motivazione, per non essere stato considerato che rubare del cibo non è reato, rientrando il fatto nell'alveo dell'art.54 c.p.; 2) violazione di legge in merito alla mancata concessione delle attenuanti generiche, fondata sull'erroneo presupposto del ruolo di ideatore, rivestito dall'imputato, mentre nessuna norma esclude l'applicazione delle menzionate circostanze all'ideatore di un'azione criminosa; 3) violazione di legge in relazione all'art. 133 c.p., non essendosi motivazione adeguata sulla determinazione della pena non nel minimo edittale.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione di legge, per essere la responsabilità dell'imputato stata fondata sul rilievo che egli non avrebbe fatto nulla per impedire la condotta violenta del guidatore dell'autovettura, nella quale l'imputato si trovava quale passeggero, utilizzata per speronare l'autocivetta della polizia intervenuta sul luogo dei fatti, mentre l'imputato non avrebbe potuto in alcun modo impedire lo speronamento, non essendo egli alla guida; 2) violazione dell'art. 116 c.p., non essendovi motivazione al riguardo e pur difettando la prova in ordine anche solo all'accettazione del rischio del verificarsi della rapina e, prima ancora, della condotta posta in essere dal correo. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1 II primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ribadito poi nella memoria depositata, è privo di specificità.

La Corte d'appello ha escluso l'esimente dell'art. 54 c.p., essendo risultato che l'imputato era stabilmente occupato presso la ditta della persona offesa e aveva asportato interi scatoloni di merce per un valore pari a diverse migliaia di euro.

Dalle intercettazioni, poi, era emerso come lo stesso operasse in maniera organizzata e professionale per vendere la merce all'estero, ricevendo da terzi significativi ordinativi di prodotti caseari e di salumeria.

In tale situazione il Giudice d'appello ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 35590 dell'11/5/2016, Rv.267640) secondo cui l'esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti.

Correttamente, quindi, la Corte territoriale ha considerato insussistente lo stato di necessità, richiesto dall'art. 54 c.p.

Peraltro, deve rimarcarsi che già le deduzioni difensive, incentrate solo sulla prospettazione di "una situazione economica difficile e veramente ai limiti della povertà" (cfr. f. 2 dell'atto di appello), non consentivano di ritenere indicati tutti gli elementi necessari per la configurabilità dell'esimente in parola, con conseguente mancato assolvimento dell'onere, incombente sul medesimo ricorrente, di fornire le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze, altrimenti ignoti, che siano in astratto idonei, ove riscontrati, a configurare in concreto la causa di giustificazione invocata (Sez. 2, n. 35024 del 9/10/2020, Rv. 280304). 1.2 Anche il secondo e il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ribaditi nella memoria, sono privi di specificità.

I Giudici del merito hanno escluso la sussistenza di elementi positivi in grado di concedere le attenuanti generiche e di ridurre la pena, avuto riguardo al quantitativo di merce asportata, al danno arrecato alla recinzione, ai costi sostenuti per l'individuazione dei responsabili degli ammanchi e ai precedenti penali.

Trattasi di argomentazioni con cui i Giudici del merito hanno dato adeguata contezza dell'esercizio del potere discrezionale, a loro riservato, così da sfuggire ad ogni rilievo in questa sede. 1.3 I motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che possono essere trattati congiuntamente afferendo al ritenuto concorso del medesimo nel reato ascrittogli, sono privi di specificità a fronte delle argomentazioni con cui la Corte territoriale ha ritenuto integrata la rapina impropria aggravata, avendo "il Rizzo certamente concorso nella violenza posta in essere dal guidatore Arena, aderendo alla sua condotta, non facendo nulla per invitarlo a desistere, ed anzi fuggendo con lui anche dopo l'arresto della fuga dovuta -solo -alla fuoriuscita dell'auto dalla sede stradale e all'impantanamento della stessa".

Giova ricordare al riguardo che questa Corte (Sez. 2, n. 49443 del 3/10/2018, Rv. 274467) è ferma nel ritenere che, in tema di concorso anomalo, costituisce sviluppo logicamente prevedibile del programmato delitto di furto l'uso di violenza o minaccia nei confronti della parte lesa o del terzo intervenuto dopo la sottrazione della cosa, che fa progredire l'azione criminosa in rapina impropria, ascrivibile al compartecipe che non ha partecipato all'esecuzione materiale della violenza o minaccia.

2. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza con motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, udienza del 6 lug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MOTIViZONg SEMPLIFICATA SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 luglio 1976 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 maggio 1969 avverso la sentenza n. 6982/2019, emessa dalla Corte d'Appello di Milano il 16 ottobre 2019 Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi; Udita nella pubblica udienza del 6 luglio 2021 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi; Letta la memoria depositata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha reiterato censure in ordine alla mancata applicazione dell'art. 54 c.p. e alla quantificazione della pena [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 16 ottobre 2019 la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia emessa il 24 gennaio 2019 dal Tribunale di Lecco, ha revocato la pena accessoria, disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e ha confermato nel resto la pronuncia impugnata, con cui con cui il predetto VENERE e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia, il primo, per il furto di numerosi prodotti alimentari; il secondo, per la rapina impropria di numerosi prodotti alimentari ed entrambi anche per lesioni personali aggravate. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione di legge e vizi della motivazione, per non essere stato considerato che rubare del cibo non è reato, rientrando il fatto nell'alveo dell'art.54 c.p.; 2) violazione di legge in merito alla mancata concessione delle attenuanti generiche, fondata sull'erroneo presupposto del ruolo di ideatore, rivestito dall'imputato, mentre nessuna norma esclude l'applicazione delle menzionate circostanze all'ideatore di un'azione criminosa; 3) violazione di legge in relazione all'art. 133 c.p., non essendosi motivazione adeguata sulla determinazione della pena non nel minimo edittale. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione di legge, per essere la responsabilità dell'imputato stata fondata sul rilievo che egli non avrebbe fatto nulla per impedire la condotta violenta del guidatore dell'autovettura, nella quale l'imputato si trovava quale passeggero, utilizzata per speronare l'autocivetta della polizia intervenuta sul luogo dei fatti, mentre l'imputato non avrebbe potuto in alcun modo impedire lo speronamento, non essendo egli alla guida; 2) violazione dell'art. 116 c.p., non essendovi motivazione al riguardo e pur difettando la prova in ordine anche solo all'accettazione del rischio del verificarsi della rapina e, prima ancora, della condotta posta in essere dal correo. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1 II primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ribadito poi nella memoria depositata, è privo di specificità. La Corte d'appello ha escluso l'esimente dell'art. 54 c.p., essendo risultato che l'imputato era stabilmente occupato presso la ditta della persona offesa e aveva asportato interi scatoloni di merce per un valore pari a diverse migliaia di euro. Dalle intercettazioni, poi, era emerso come lo stesso operasse in maniera organizzata e professionale per vendere la merce all'estero, ricevendo da terzi significativi ordinativi di prodotti caseari e di salumeria. In tale situazione il Giudice d'appello ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 35590 dell'11/5/2016, Rv.267640) secondo cui l'esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti. Correttamente, quindi, la Corte territoriale ha considerato insussistente lo stato di necessità, richiesto dall'art. 54 c.p. Peraltro, deve rimarcarsi che già le deduzioni difensive, incentrate solo sulla prospettazione di "una situazione economica difficile e veramente ai limiti della povertà" (cfr. f. 2 dell'atto di appello), non consentivano di ritenere indicati tutti gli elementi necessari per la configurabilità dell'esimente in parola, con conseguente mancato assolvimento dell'onere, incombente sul medesimo ricorrente, di fornire le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze, altrimenti ignoti, che siano in astratto idonei, ove riscontrati, a configurare in concreto la causa di giustificazione invocata (Sez. 2, n. 35024 del 9/10/2020, Rv. 280304). 1.2 Anche il secondo e il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ribaditi nella memoria, sono privi di specificità. I Giudici del merito hanno escluso la sussistenza di elementi positivi in grado di concedere le attenuanti generiche e di ridurre la pena, avuto riguardo al quantitativo di merce asportata, al danno arrecato alla recinzione, ai costi sostenuti per l'individuazione dei responsabili degli ammanchi e ai precedenti penali. Trattasi di argomentazioni con cui i Giudici del merito hanno dato adeguata contezza dell'esercizio del potere discrezionale, a loro riservato, così da sfuggire ad ogni rilievo in questa sede. 1.3 I motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che possono essere trattati congiuntamente afferendo al ritenuto concorso del medesimo nel reato ascrittogli, sono privi di specificità a fronte delle argomentazioni con cui la Corte territoriale ha ritenuto integrata la rapina impropria aggravata, avendo "il Rizzo certamente concorso nella violenza posta in essere dal guidatore Arena, aderendo alla sua condotta, non facendo nulla per invitarlo a desistere, ed anzi fuggendo con lui anche dopo l'arresto della fuga dovuta -solo -alla fuoriuscita dell'auto dalla sede stradale e all'impantanamento della stessa". Giova ricordare al riguardo che questa Corte (Sez. 2, n. 49443 del 3/10/2018, Rv. 274467) è ferma nel ritenere che, in tema di concorso anomalo, costituisce sviluppo logicamente prevedibile del programmato delitto di furto l'uso di violenza o minaccia nei confronti della parte lesa o del terzo intervenuto dopo la sottrazione della cosa, che fa progredire l'azione criminosa in rapina impropria, ascrivibile al compartecipe che non ha partecipato all'esecuzione materiale della violenza o minaccia. 2. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso in Roma, udienza del 6 lug