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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 49743/2022

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la seguente SENTENZA Jt..11, I [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; !Ptto ricq Prz FglIrsPTTA MARINIPI I T (-ho hn chioctri riniqinrci il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1 Cnn il prnvvPdimpntn impiignatn, I ('rIrtP di appplIn di Rprigin (Thlhria, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza presentata nell'interesse di Vitn MPrion di unifira7innp in gPrIP Pgpriitiva PY artirnIn fi71 rnd prnr pPn di reati giudicati con due sentenze di condanna emesse : - 1) rial TrihiinnIP di Panla, in data 2R marnin 2019, per il rpatn di pvainnp: - 2) dalla Corte dì appello di [OSCURATO:PERSONA], in data 19 dicembre 2019, per più delitti di rapina rnmmpggi tra il q novembre diCPMhrP 7ni 7 Per l'effetto, ha rideterminato la pena unica complessiva per il reato continuato lasciando immodificata quella inflitta dalla sentenza sub 2) per la pena hase pd alci ini reati RatPliitP P rnntenendn in mesi R l'aumento per l'ulteriore reato satellite di cui alla sentenza sub 1). [OSCURATO:PERSONA], a MP77r1 del difensore AVV [OSCURATO:PERSONA], rhiedendn l'annullamento dell'ordinanza impugnata sulla base dì un unico motivo con cui denuncia vinla7innp di legge , in rela7inne agli artt 81 secondo rnmma l rod nen r • 137, comma 2, dips. att.

Cod. proc. pen. e 444 cod. proc. pen., nonché vizio di mntivazinne Lamenta il ricorrente che il Giudice dell'esecuzione non aveva applicato all'aumento operato per il reato satellite di mi alla genetn7a giih 1) la rirlii7inne obbligatoria correlata alla definizione del giudizio di cognizione con rito speciale del patteggiamentn P non AVPVa indicatn i criteri di determina7inne di tale aumento, peraltro quantificato in misura sproporzionata rispetto a quello inflitto per le altre vinla7inni diverse da quella considerata più grave ai fini della pena base, oggetto della sentenza sub 2), nonostante la norma incriminatrice di queste l'art A2R, primo P ter7n romma n 1), rnri nen., prevedesse una pena edittale ben più severa rispetto a quella relativa all'evasione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1 I inrdinan7a impugnata ha erroneamente determinato gan7innatnrío per il reato continuato, ingiustificatamente discostandosi dai principi affermati dalla niiirignhirlen7adi lenittimit La Corte territoriale, una volta riconosciuta la continuazione tra reati geparatamente giudicati con senten7e, ciascuna delle quali per più vinla7inni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., avrebbe dovuto scorporare tutti i reati riuniti in rnntiniia7inne, individuare quello più grave P grlin gl IrregiVAMPrItP, su lla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in rontinua7ione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, scanferia, Rv 775845 - 01).

Qualora si intenda confermare la dosimetria della pena per la violazione più grave P per i reati satellite già unificati in sede di cognizione, è lpgittimn non esplicitare questo passaggio e riportarsi per relationem a quanto stabilito nelle sentenze in esecuzione, ruirrnts complessivo percorso motivazione le siano evincibili le ragioni della scelta sanzionatoria ed in particolare i criteri che hanno presieduto alla quantificazione degli aumenti per i singoli reati.Ciò non è avvenuto nel r..~ in esame in cui, rnmp dedotto dal ricorrente, non risulta giustificata in alcun modo il maggior carattere afflittivo dell'aumento per il satellite di evasione rispetto a quello di rapina aggravata.

7. Nel calcolo dell'aumento per il reato di evasione risulta violato anche il principio per cui per il giudice dell'esecuzione, una volta riconosciuta la continuazione tra un reato giudicato con rito ordinario ed un reato oggetto di sentenza di patteggiamento, nel determinare la pena unica, deve applicare la ridi7inne ~regga PY art 444 rnri prnc pen,, rngirrhP, nye valuti rnmp reato più grave quello giudicato con il rito speciale, dovrà porre a base del calcolo la rPlAtiva pPrIA riCiOtta; rive, invece, ritenga tale reatn rnmp gatellitp, rinvrà commisurare l'aumento alla pena determinata in sede di cognizione, comprensiva dP!!P riduzione per rito. (ge7, i, n. 30119 del 07/04/9091, Dinari , Rv. 281679 - 01; Sez. 1, n. 21808 del 07/07/2020, Terranova, Rv. 280643 - 01, nella rnntiva7innp di quegt'ultima prnnuncia la Cnrte ha aggiuntn che anaIngn rritprin deve essere applicato anche nel caso in cui i reati satellite oggetto della sentenza di patterniarnento risultino, A loro volta, già unificati sotto il vincolo della continuazione, specificando che, in tal caso, l'aumento per il reato che in fase di rngni7inne era gtatn rnngideratn più grave va rnmmigiiratn i nnn alla pena gtahilita come originaria base di calcolo, ma a quella ridotta nella misura percentualmente corrispondente alla riduzione a suo tempo apportata per il rito).

4. in conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che dovrà procedere, neWesser.fanza dei principi richiarne.ti e colmando le le.curle rnetivazione.li, 31Ia rideterminazione del trattamento sanzionatorio del reato continuato.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata P rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].

Cdgì derign, in Rnma rlicemhre 7072.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Jt..11, I [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; !Ptto ricq Prz FglIrsPTTA MARINIPI I T (-ho hn chioctri riniqinrci il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1 Cnn il prnvvPdimpntn impiignatn, I ('rIrtP di appplIn di Rprigin (Thlhria, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza presentata nell'interesse di Vitn MPrion di unifira7innp in gPrIP Pgpriitiva PY artirnIn fi71 rnd prnr pPn di reati giudicati con due sentenze di condanna emesse : - 1) rial TrihiinnIP di Panla, in data 2R marnin 2019, per il rpatn di pvainnp: - 2) dalla Corte dì appello di [OSCURATO:PERSONA], in data 19 dicembre 2019, per più delitti di rapina rnmmpggi tra il q novembre diCPMhrP 7ni 7 Per l'effetto, ha rideterminato la pena unica complessiva per il reato continuato lasciando immodificata quella inflitta dalla sentenza sub 2) per la pena hase pd alci ini reati RatPliitP P rnntenendn in mesi R l'aumento per l'ulteriore reato satellite di cui alla sentenza sub 1). [OSCURATO:PERSONA], a MP77r1 del difensore AVV [OSCURATO:PERSONA], rhiedendn l'annullamento dell'ordinanza impugnata sulla base dì un unico motivo con cui denuncia vinla7innp di legge , in rela7inne agli artt 81 secondo rnmma l rod nen r • 137, comma 2, dips. att. Cod. proc. pen. e 444 cod. proc. pen., nonché vizio di mntivazinne Lamenta il ricorrente che il Giudice dell'esecuzione non aveva applicato all'aumento operato per il reato satellite di mi alla genetn7a giih 1) la rirlii7inne obbligatoria correlata alla definizione del giudizio di cognizione con rito speciale del patteggiamentn P non AVPVa indicatn i criteri di determina7inne di tale aumento, peraltro quantificato in misura sproporzionata rispetto a quello inflitto per le altre vinla7inni diverse da quella considerata più grave ai fini della pena base, oggetto della sentenza sub 2), nonostante la norma incriminatrice di queste l'art A2R, primo P ter7n romma n 1), rnri nen., prevedesse una pena edittale ben più severa rispetto a quella relativa all'evasione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1 I inrdinan7a impugnata ha erroneamente determinato gan7innatnrío per il reato continuato, ingiustificatamente discostandosi dai principi affermati dalla niiirignhirlen7adi lenittimit La Corte territoriale, una volta riconosciuta la continuazione tra reati geparatamente giudicati con senten7e, ciascuna delle quali per più vinla7inni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., avrebbe dovuto scorporare tutti i reati riuniti in rnntiniia7inne, individuare quello più grave P grlin gl IrregiVAMPrItP, su lla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in rontinua7ione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, scanferia, Rv 775845 - 01). Qualora si intenda confermare la dosimetria della pena per la violazione più grave P per i reati satellite già unificati in sede di cognizione, è lpgittimn non esplicitare questo passaggio e riportarsi per relationem a quanto stabilito nelle sentenze in esecuzione, ruirrnts complessivo percorso motivazione le siano evincibili le ragioni della scelta sanzionatoria ed in particolare i criteri che hanno presieduto alla quantificazione degli aumenti per i singoli reati.Ciò non è avvenuto nel r..~ in esame in cui, rnmp dedotto dal ricorrente, non risulta giustificata in alcun modo il maggior carattere afflittivo dell'aumento per il satellite di evasione rispetto a quello di rapina aggravata. 7. Nel calcolo dell'aumento per il reato di evasione risulta violato anche il principio per cui per il giudice dell'esecuzione, una volta riconosciuta la continuazione tra un reato giudicato con rito ordinario ed un reato oggetto di sentenza di patteggiamento, nel determinare la pena unica, deve applicare la ridi7inne ~regga PY art 444 rnri prnc pen,, rngirrhP, nye valuti rnmp reato più grave quello giudicato con il rito speciale, dovrà porre a base del calcolo la rPlAtiva pPrIA riCiOtta; rive, invece, ritenga tale reatn rnmp gatellitp, rinvrà commisurare l'aumento alla pena determinata in sede di cognizione, comprensiva dP!!P riduzione per rito. (ge7, i, n. 30119 del 07/04/9091, Dinari , Rv. 281679 - 01; Sez. 1, n. 21808 del 07/07/2020, Terranova, Rv. 280643 - 01, nella rnntiva7innp di quegt'ultima prnnuncia la Cnrte ha aggiuntn che anaIngn rritprin deve essere applicato anche nel caso in cui i reati satellite oggetto della sentenza di patterniarnento risultino, A loro volta, già unificati sotto il vincolo della continuazione, specificando che, in tal caso, l'aumento per il reato che in fase di rngni7inne era gtatn rnngideratn più grave va rnmmigiiratn i nnn alla pena gtahilita come originaria base di calcolo, ma a quella ridotta nella misura percentualmente corrispondente alla riduzione a suo tempo apportata per il rito). 4. in conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che dovrà procedere, neWesser.fanza dei principi richiarne.ti e colmando le le.curle rnetivazione.li, 31Ia rideterminazione del trattamento sanzionatorio del reato continuato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata P rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. Cdgì derign, in Rnma rlicemhre 7072. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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