CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 45450/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sono ascritti i reati di tentato omicidio ovvero, in alternativa, di violenza privata in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capi 1 e 1-bis), di lesioni preterintenzionali in danno del medesimo [OSCURATO:PERSONA] (capo 2), di tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (capo 3) e di porto ingiustificato di coltello a serramanico (capo 4), fatti commessi il 30 aprile 2020. Con sentenza il data 7 gennaio 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste ha dichiarato non doversi procedere in ordine al capo 2, ed ha ritenuto l'imputato colpevole dei reati di cui ai capi 1-bis, 3 e 4, condannandolo, ritenuta l'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. prevalente sulla recidiva, alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, con applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata. Con sentenza in data 21 ottobre 2021 la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza di primo grado e preso atto della concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen., ha riconosciuto le attenuanti generiche e ridotto la pena ad anni tre di reclusione, con conferma nel resto. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione in ordine alla revoca della misura di sicurezza, richiesta concordemente dalle parti. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e va, perciò, pronunciato annullamento, nei limiti che si indicano, della sentenza impugnata. La difesa dell'imputato aveva impugnato, con il quarto motivo dell'atto di appello, l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata: di ciò dà atto la sentenza impugnata. La sentenza e il verbale di udienza danno atto che le parti avevano concordato che, in riforma della sentenza di primo grado, fossero riconosciute le attenuanti generiche e ridotta la pena inflitta ad anni tre di reclusione.La sentenza di appello, statuendo la conferma, nel resto, della sentenza di primo grado, ha confermato l'applicazione della libertà vigilata. Il motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen. sul rilievo che l'accordo fra le parti avrebbe avuto ad oggetto anche la revoca della misura di sicurezza, e quindi il giudice di appello avrebbe dovuto o respingere la richiesta delle parti e procedere ai sensi dell'art. 599-bis, comma 3, cod. proc. pen., ovvero pronunciare sentenza in accoglimento integrale della richiesta delle parti. La difesa aggiunge che in ordine alla conferma dell'applicazione della libertà vigilata il secondo giudice non aveva motivato in alcun modo la statuizione. Il motivo è fondato, con le precisazioni che seguono. Invero, quanto all'oggetto dell'accordo fra le parti si deve rilevare che all'udienza nel giudizio di appello, secondo quanto risulta dal relativo verbale, vi è espressa menzione del riconoscimento delle attenuanti generiche e della indicazione del calcolo della pena da rideterminare, conclusioni che sono incompatibili con l'accoglimento del primo motivo di appello, relativo al giudizio di colpevolezza, e del secondo motivo, concernente la recidiva. Nel verbale di udienza non vi è menzione di un accordo in ordine all'applicazione della libertà vigilata, che, come visto, era punto devoluto alla cognizione della Corte di appello. Dunque, non risulta esservi stata da parte del secondo giudice, la violazione dei termini dell'accordo raggiunto dalle parti e, quindi, la violazione della norma processuale di cui alVart. 599-bis cod. proc. pen. Con riguardo al punto concernente la libertà vigilata, comunque, il secondo giudice ha provveduto senza dare alcuna motivazione, pur trattandosi di questione devoluta con l'atto di impugnazione. Va ricordato, che, in relazione all'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, le Sezioni Unite ( n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348) hanno precisato che "la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen.". Il principio è applicabile anche all'istituto del così detto concordato in appello, anch'esso caratterizzato dall'accordo tra le parti processuali e dalla vincolatività di esso per il giudice, tenuto ad accoglierlo ovvero a respingerlo.Nel caso in esame il punto relativo all'applicazione della misura di sicurezza, devoluto alla cognizione del giudice di appello, era rimasto fuori dall'accordo fra le parti e quindi su di esso il secondo giudice doveva provvedere, come ha fatto, ma di tale statuizione doveva dare motivaziore, risultata, invece, assente. Va dunque pronunciato annullamento della sentenza impugnata limitatamente al punto relativo all'applicazione della libertà vigilata, e disporre il rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Trieste. Il giudice del rinvio, senza vincoli nel merito della decisione, deve esaminare il quarto motivo di appello, evitando la carenza motivazionale che si è censurata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con riferimento alla libertà vigilata e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della