CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 giugno 1969
Cassazione n. 20853/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli in data 10/05/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 10/05/2022, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha disposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la revoca della detenzione domiciliare per motivi di salute, applicata ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., a causa della commissione di reati nel corso dell'esecuzione della misura. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 666 cod. proc. pen., in ragione della omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale innanzi al tribunale di sorveglianza al difensore di fiducia ritualmente notificato in epoca antecedente e al ricorrente. In particolare, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che il decreto di fissazione dell'udienza di trattazione della revoca della detenzione domiciliare non sarebbe stato notificato né a Merolla, né al suo difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato all'atto dell'esecuzione della notifica del provvedimento di sospensione cautelativa della detenzione domiciliare. Per tale motivo, all'udienza del 10/05/2022, celebrata dinnanzi al Tribunale di sorveglianza di Napoli, il difensore di fiducia di Merolla non sarebbe stato presente, con conseguente nomina di un difensore immediatamente reperibile ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., con grave pregiudizio per il diritto di difesa del condannato, sanzionabile ai sensi ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen., in quanto integrante una ipotesi di nullità assoluta. 3. In data 30/01/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. Deve premettersi che, effettivamente, risulta dal fascicolo processuale, accessibile alla cognizione del Collegio in ragione della natura del vizio dedotto, astrattamente idoneo a configurare un error in procedendo, che l'interessato aveva provveduto alla nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di fiducia, in data 22 aprile 2022; e, tuttavia, a tale data il decreto di fissazione dell'udienza, con annessa nomina del difensore di ufficio, era già stato emesso e notificato, risalendo tali adempimenti al giorno precedente, ovvero al 21 aprile 2022. 3. Consegue a quanto evidenziato che la nomina del difensore di fiducia, avvenuta dopo la notifica dell'avviso, non rendeva necessaria una rinnovazione della stesso (v. Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263600 - 01, secondo cui l'avviso di fissazione dell'udienza deve essere effettuato al difensore di fiducia dell'imputato che rivestiva tale qualità all'atto di fissazione dell'udienza e non anche all'avvocato che abbia acquistato successivamente tale veste, in quanto con l'emissione dell'avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria).4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. 4.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1/03/