CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06146/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10773/2019 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del direttore p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata preso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], queste due in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], queste ultime in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Vicenza e dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA], n. 9 –controricorrenti e ricorrenti incidentali – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] tributaria del Veneto, n. 1018/18 depositata il 26 settembre 2018; Udita la relazione svolta nella udienza del 20 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: - la controversia ha ad oggetto avvisi di liquidazione per imposte di registro ipotecarie, catastali e bollo, relative all’anno 2010 richieste con riguardo alla sentenza n. 43 del 2010, emessa dal tribunale di Vicenza; - con tale atto era stato disposto : • il trasferimento d i un palazzetto , ubicato in contrada Piancoli, dalla signora P ilan al signor [OSCURATO:PERSONA] in forza di un preliminare del 28 novembre 1985; • l'obbligo del signor [OSCURATO:PERSONA] di trasf erire al signor [OSCURATO:PERSONA] tale palazzetto ai sensi dell'art. 1706 c.c., dunque, in forza di mandato; • la condanna al risarcimento dei danni a favore del signor [OSCURATO:PERSONA] per inadempimento del mandato conferito al signor [OSCURATO:PERSONA] per un importo pari a euro 610.000,00; - il trasferimento del palazzo era frutto di una permuta con cinque appartamenti, di cui non vi era menzione in sentenza; - l'erario aveva tassato il trasferimento più oneroso ovvero quello del palazzo per € 1.000.000,00 , prevedendo un'imposta di registro pari al 7%, l'imposta ipotecaria al 2%, l'imposta catastale all'1 % ; e ra stato , inoltre , tassato il trasferimento dal signor [OSCURATO:PERSONA] al signor [OSCURATO:PERSONA] e anche il risarcimento dei danni sopraindicato; - n elle more dell'impugnazione della sentenza le parti hanno stipulato il 13 settembre 2010 un atto pubblico di transazione sottoposto a condizione sospensiva, con il quale il palazzetto è stato trasferito direttamente dalla signora [OSCURATO:PERSONA] al signor [OSCURATO:PERSONA] e i cinque appartamenti sono stati venduti direttamente dal signor [OSCURATO:PERSONA] alla signora [OSCURATO:PERSONA], mentre il risarcimento dei danni è stato ridotto ad euro 350.000; - l’atto pubblico è stato regi strato e regolarmente tassato con versamento delle imposte dovute (registro, ipotecaria e catastale); - i n data 20 Aprile 2011 è stata presentata un'istanza per il riesame della liquidazione della sentenza di primo grado con la quale i contribuenti si erano resi disponibili a pagare a titolo di conguaglio: a) l'imposta relativa al trasferimento dell'immobile dalla signora P ilan al signor [OSCURATO:PERSONA] , im posta contenuta nella sentenza e non contenuta nell'atto pubblico, con aliquota piena; b) l'imposta proporzionale del 3% sulla differenza fra il risarcimento liquidato dal giudice e quello concordato in sede di transazione; - l'istanza era stata respinta e ad essa a veva fatto seguito l'emissione degli avvisi di liquidazione oggetto del presente giudizio; - la CTP ha respinto il ricorso introduttivo sul presupposto che la tassazione è avvenuta sulla base del contenuto della sentenza che prevede un doppio passaggio di proprietà; - la CTR del Veneto , riformando la sentenza della commissione tributaria provinciale, ha accolto l’appello dei contribuenti, odierni controricorrenti esponendo quanto segue: • l'appello proposto dagli odierni controricorrenti è fondato “unicamente nella parte in cui il trasferimento del palazzettoè stato sottoposto a doppia tassazione ”; • occorre considerare il mutamento della regolazione dei rapporti tra le parti intervenuto con atto di transazione del 13 settembre 2010; • l'intervenuta transazione , infatti, supera la sentenza e , ai fini della tassazione con imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo, rilevano solo gli atti giuridici effettivamente realizzati e portati a registrazione dalle parti; • il trasferimento del palazzetto , pertanto , non può essere tassato due volte, in quanto si creerebbe una duplicazione della tassazione a fronte di un assetto giuridico caratterizzato da un unico trasferimento di detto immobile; • sono rigettate le eccezioni preliminari sollevate dagli odierni controricorrenti riguardanti, in particolare il difetto disottoscrizione degli atti impositivi, il difetto di motivazione, nonché l'eccezione di inammissibilità formulata dall' A genzia delle Entrate in relazione al secondo appello proposto dalle eredi della signora [OSCURATO:PERSONA] , deceduta successivamente alla sentenza di primo grado e nelle more della proposizione dell’appello; - avverso la sentenza ricorre l'Agenzia delle Finanze, proponendo due motivi di impugnazione, mentre i controricorrenti si costituisconocon controricorso proponendo ricorso incidentale fondato su sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 60del d.lgs. n. 546 del 1992 , laddove nella sentenza impugnata è stato ritenuto tempestivo l'appello proposto in data 25 novembre 2015.A tale proposito deduce che il procuratore delle odierne controricorrenti aveva notificato un primo atto di appello in data 25 maggio 2015, ma, avendo erroneamente proposto l'impugnazione anche in nome e per conto della già defunta signora [OSCURATO:PERSONA], aveva presentato una seconda impugnazione in nome e per conto delle eredi della stessa. Nello specifico la sentenza era stata depositata il 25 novembre 2014, mentre il decesso della parte è avvenuto il 18 dicembre 2014. I n virtù della proroga prevista dall'art . 40, comma 4 , del d.lgs. n. 546 del 1992 , il termine di impugnazione avrebbe dovuto computarsi dal 25 maggio 2015,ovvero decorsi sei mesi dalla data di deposito della sentenza, oppure dal 18 giugno 2015, decorsi sei mesi dal decesso della parte. Sostiene l'Agenzia delle Entrate che da tali dies a quo iniziava a decorrere il termine breve di impugnazione, posto che avrebbe dovuto tenersi conto della notifica della prima impugnazione avvenuta in data 25 maggio 2015. In particolare, l'appello avrebbe dovuto essere proposto a pena di inammissibilità entro il 24 luglio 2015, computando i 60 giorni dal 25 maggio 2015, ovvero entro il 17 settembre 2015, a volere computare i 60 giorni dal 18 giugno 2015 e tenendo conto della sospensione feriale. Da ciò conseguiva l'inammissibilità dell'appello proposto dalle parti in data 25 novembre 2015, ai sensi dell'art.51 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art.326 c .p. c . 2. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazionedell’art. 37 del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, laddove ha ritenuto non legittima la doppia tassazione del trasferimento del palazzetto, in quanto l’intervenuta transazione supererebbe quanto disposto dalla sentenza. La possibilità di conguaglio è prevista dalla disposizione da ultimo citata anche per l'atto di transazione stragiudiziale, ma solamente nel caso in cui l'amministrazione dello Stato sia parte dell'atto. 3. I controricorrenti denunciano l'inammissibilità del ricorso per cassazione per: - inesistenza o nullità della notifica, trattandosi di atto intestato e indirizzato a soggetto deceduto, signor [OSCURATO:PERSONA]; nel grado di appello, dopo la dichiarazione di interruzione per tale decesso, si erano anche costituite le eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - per violazione dell'art . 366, comma 1 , c .p. c . i n considerazione dell'omessa indicazione delle parti, in quanto il ricorso reca l’indicazione, quale parte, di [OSCURATO:PERSONA], già deceduto, mentre alcuna altra indicazione soggettiva risulta dall’atto; -violazione dell'art. 3 bis, comma 5, l. n. 53 del 1994 , in quanto la relata di notifica tramite PEC è priva del contenuto obbligatorio previsto per legge, perché difetta dell’indicazione del codice fiscale dell’avvocato notificante; - violazione del l'art . 366 c . p . c . per violazione del principio di autosufficienza, specificità e chiarezza; - l’inammissibilità e l’infondatezza dei motivi di ricorso per cassazione. 4. Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato lamentano, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 42, comma 1 , del d.p.r. n. 600 del 1973 , in quanto gli avvisi di liquidazione dell'imposta e l'irrogazione delle sanzioni sono stati sottoscritti da soggetto privo di potere. 5. Con il secondo motivo del ricorso incidentale lamentano, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art . 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 dell'art . 112 del c .p. c ., in quanto la sentenza impugnata non si è pronunciata in merito al motivo eccepito in primo grado e devoluto anche nel secondo grad o di giudizio, concernente l'apposizione della firma del dottor Barbosa, ai fini della sottoscrizione dell'avviso di liquidazione in corrispondenza del timbro di un altro funzionario, dottoressa Marinaccio. 6. Con il terzo motivo del ricorso incidentale lamentano , ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo concernente l'apposizione della firma del dottor Barbosa, ai fini della sottoscrizione dell'avviso di liquidazione in corrispondenza del timbro di un altro funzionario, dottoressa Marinaccio. 7. Con il quarto motivo del ricorso incidentale lamentano, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.,la violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 112 c . p . c . , laddove la sentenza ha reso una motivazione meramente apparente non pronunciandosi sulle domande dei contribuenti, p ur trattandosi di motivi proposti in primo grado e riproposti in appello. 8. Con il quinto motivo del ricorso incidentale lamentano, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 112 c.p.c., p er vizio di ultrapetizione, laddove la sentenza si è pronunciata su motivi che dovevano considerarsi assorbiti per effetto del riconoscimento dell'infondatezza nel merito della pretesa. 9. Con il sesto motivo del ricorso incidentale lamentano, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.,la violazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, laddove la commissione regionale ha compensato le spese del processo. 10. Occorre esaminare preliminarmente le eccezioni di inammissibilità sollevate dai controricorrenti (v. punto 3 della presente ordinanza). 10.1. Con la prima eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione i controricorrenti si dolgono che la notifica sia stata effettuata ad un soggetto deceduto, [OSCURATO:PERSONA], quando nel grado di appello, dopo la dichiarazione di interruzione per il decesso, si erano costituite le eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L’eccezione è infondata, in quanto il Collegio ribadisce il principio di legittimità, secondo cui è nullo , n el suo valore sostanziale, l'atto introduttivo del giudizio per cassazione allorché esso, per errata identificazione del soggetto passivo della vocatio in ius, invece che nei confronti dell'erede, sia proposto e notificato (mediante il rilascio di copia nel domicilio eletto dal procuratore) alla parte deceduta e del cui decesso il ricorrente abbia già avuto conoscenza legale, restando una tale nullità, tuttavia, sanata dalla costituzione in giudizio dell'erede, avvenuta prima del passaggio in giudicato dell'impugnata sentenza (Cass. n. 11466/2020, Rv. 658263 –01, Cass., 30 marzo 2007, n. 7981). Nel caso in esame gli eredi della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] risultano costituiti e la sentenza impugnata non è passata in giudicato. A tale proposito si osserva che: -la sentenza impugnata è stata pubblicata il 26 settembre 2018; -il ricorso per cassazione è stato notificato il 26 marzo 2019; -il termine (lungo) per impugnare scadeva il 26 marzo 2019; - il ricorso per cassazione risulta intestato, quale controparte processuale, al signor [OSCURATO:PERSONA] e risulta notificato al [OSCURATO:PERSONA], presso il difensore domiciliatario per il giudizio di appello (avv. [OSCURATO:PERSONA]; v. sentenza impugnata); - [OSCURATO:PERSONA] era deceduto nel corso del giudizio di appello che, per tale ragione era stato interrotto e, quindi, ripreso a seguito della costituzione in prosecuzione degli eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - della vicenda interruttiva è menzione nello stesso ricorso , oltreché nella gravata sentenza; -il controricorso risulta notificato il 6 maggio 2019; - al ricorso per cassazione si applicava il d.l. n. 119 del 2018, art. 6, comma 11, che ha disposto nei seguenti termini: “Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019” Ne consegue che, in forza del principio di legittimità sopra richiamato e per effetto della sospensione legale di cui alla disposizione ora citata,la sentenza non passava in giudicato alla scadenza del termine (lungo) di sei mesi (26 marzo 2019), così che il controricorso risulta depositato prima del passaggio in giudicato della sentenza. Infondata, pertanto è la prima eccezione di inammissibilità. 10.2. La seconda eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per omessa indicazione delle parti è infondata. Secondo un principio consolidato di legittimità, condiviso dal collegio, l'erronea indicazione della parte nel cui interesse, o nei cui confronti il ricorso per Cassazione sia stato propostonon ne determina la nullità ovvero l'inammissibilità ove, dalla lettura complessiva dell'atto, emerga chiaramente la riferibilità alla parte interessata e ove, in ogni caso, l'atto abbia raggiunto il suo scopo, consentendo al la controparte di difendersi adeguatamente (Cass. n. 21786/2015, Rv. 637618 - 01, n. 16861/2018, Rv. 649539-01). Nel caso in esame l’omessa indicazione delle parti, peraltro analiticamente indicate nella parte in fatto, non ha in alcun modo impedito alle stesse di costituirsi tempestivamente e di spiegare una dettagliatissima difesa. 10.3. Con la terza eccezione i controricorrenti lamentano l’inammissibilità del ricorso, in quanto nella notifica è assente l’indicazione del codice fiscale dell’avvocato notificante. L’eccezione è infondata, in quanto il Collegio condivide integralmente il principio espresso in sede di legittimità per il quale l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale(Cass. n. 23620/2018, Rv. 650466 - 02) . L’arresto del [OSCURATO:PERSONA] è stato reso in un’ipotesi di mancata indicazione, nell'oggetto del messaggio di PEC, della dizione "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" e l'inserimento del codice fiscale del soggetto notificante, omissioni ritenute costituissero una mera irregolarità, essendo pacifico tra le parti, come nel caso oggetto del presente giudizio, l'avvenuto perfezionamento della notifica. 10.4. Infondate, altresì, sono le tre ulteriori eccezioni di inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza, dell’intero ricorso e dei singoli motivi. Va in proposito richiamato il condiviso principio, espresso in sede di legittimità per il quale il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito. (Cass. n. 8950/2022, Rv. 664409 -01). Nel caso di specie il ricorso ha rispettato i requisiti minimi richiesti anche in rapporto alle indicazioni del giudice europeo. A riprova di tale conclusione depone lo stesso controricorso, dalla cui ampiezza si evince come i controricorrenti siano stati ampiamente posti nella condizione di difendersi. 11. Con riferimento al primo motivo del ricorso principale (punto 1 della presente ordinanza), la questione posta è di natura processuale e riguarda l’appello proposto contro la sentenza di prime cure dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA]. Si assume che, siccome l’appello era statogià notificato in data 25 maggio 2015, e considerato che alla notifica dell’appello consegue la conoscenza legale della sentenza impugnata (il che equivale alla notifica della sentenza), l’appello degli eredi (la de cuius, parte del giudizio di primo grado, era deceduta durante il termine per appellare) andava proposto nel termine (breve) decorrente al più alla scadenza del semestre successivo al decesso (avvenuto in data 18 dicembre 2014); dal 18 giugno 2015 (semestre) decorreva il termine breve (di 60 GG) ma l’appello degli eredi è stato proposto il 25 novembre 2015. 11.1. Il motivo è infondato. Nel caso in esame è pacifico tra le parti che: in data 18 dicembre 2014 c’è il decesso della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], dopo la pubblicazione della sentenza e prima della notificazione dell’appello; la prima impugnazione è avvenuta in data 25 maggio 2015. Trattandosi di evento non dichiarato, in quanto il decesso è avvenuto dopo la pubblicazione della sentenza e prima della notificazione dell’appello, ne era conseguita l’ultrattività del mandato. In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispettoalle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla litevalida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, comma 4 c.p.c. (Cass. S.U. n. 15295 del 2014, Rv. 631466 -01 e successive). Da quanto esposto consegue che la proposizione di un successivo appello da parte delle eredi non avrebbe potuto determinare l’inammissibilità dell’originario appello. L’eccezione risulta, pertanto, infondata. Ne consegue che la motivazione sul punto della sentenza impugnata, secondo cui l’appello proposto dalle eredi della [OSCURATO:PERSONA] era tempestivo deve essere corretta, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., nel senso che l’appello proposto dalle suddette eredi era intempestivo, ma il primo appello era valido ed il processo risultava pendente, in virtù del sopra richiamato principio di ultrattività. 12. Il secondo motivo del ricorso principale deve essere accolto. Con esso, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c. si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 37 TUR. La CTR ha, infatti, erroneamente ritenuto che la doppia tassazione sarebbe illegittima, in quanto la transazione supererebbe la disposizione della sentenza. Si osserva che, ai sensi dell’art. 37 TUR, alla sentenza passata in giudicato, cui si correlano il conguaglio o il rimborso, è equiparata la transazione, purché vi partecipi, l’amministrazione dello Stato, ipotesi che, tuttavia, non ricorre nel caso inesame. Nella presente fattispecie, peraltro, la parte avrebbe avuto in astratto diritto ad un rimborso, non anche all’annullamento dell’avviso di liquidazione. Deve piuttosto essere messo in rilievo come la CTR in motivazione affermi: “il trasferimento del palazzetto che non può essere tassato due volte, in quanto si creerebbe una duplicazione della tassazione a fronte di un assetto giuridico caratterizzato da un unico trasferimento di detto immobile”. L’ulteriore ragione del decidere è, dunque, che si trattava di un trasferimento sostanzialmente unico, mentre erroneamente risulta tassato il doppio trasferimento tassato. Sul punto si ricorda che l’Agenzia, infatti, ha tassato due trasferimenti: -il primo, tra la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA] (mandatario), in forza di una permuta di cui ad un preliminare; -il secondo, tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA] (mandante); Dalla sentenza civile si desumerebbe che veniva sancito l’obbligo del mandatario ([OSCURATO:PERSONA]) di trasferire al mandante ([OSCURATO:PERSONA]) il palazzetto. Si imponeva, quindi, la verifica se tale capo di sentenza avesse effetti obbligatori, oppure traslativi. Si rileva, per di più, che si trattava di obbligo di trasferimento a titolo gratuito, e non oneroso, perché in adempimento di un mandato. Il motivo va, dunque, accolto nei termini ora indicati, dei quali il giudice del rinvio dovrà tenere conto ai fini della rideterminazione dell’imposta dovuta. 13. Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato si lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, c.p.c., la violazione dell’art. 42, c. 1, del d.p.r. n. 600 del 1973 sulla questione di nullità degli avvisi di liquidazione, in quanto sottoscritt i da un funzionario privo di potere; in particolare, i documenti prodotti dall’Agenzia si riferirebbero ad un diverso periodo rispetto a quello di emissione degli avvisi di liquidazione (nel 2012), in quanto: -all’anno 2014 si riferiva l’estratto di ruolo; -l’incarico di direzione dell’Ufficio territoriale era limitato ad un anno (2011) salvo rinnovo; - la delega di firma, da parte della direzione provinciale, non era nominativa (ma si indicava il direttore dell’Ufficio territoriale), e non erano precisati nemmeno i limiti di valore. 13.1. Il motivo è infondato, in quanto la disposizione invocata non trovaapplicazione nel caso di specie . L’avviso di liquidazione di registro è disciplinato o dall’art. 52 (avviso di liquidazione e rettifica) o dall’art. 54, comma 5, (avviso di liquidazione); né l’una, né l’altra disposizione sanciscono la nullità per difetto di sottoscrizione. Si ritiene, in ogni caso, che non sarebbe applicabile la condizione di validità posta dall’art. 42 con riferimento alla previsione che gli avvisi debbono essere “sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”. Con riguardo all’art. 42, citato, la Corte ha in modo condivisibile statuito che la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante. Ne consegue che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (Cass., n. 11013/2019, Rv. 653414 – 01 , Cass., n. 19190/2019, Rv. 654755 –01, Cass. n. 28850/2019, Rv. 655599 - 01 ) . 14. Con il secondo motivo si lamenta l’omesso esame (art. 112 c.p.c.) dell’eccezione di nullità, perché il sottoscrittore degli avvisi aveva firmato in corrispondenza del nominativo di un diverso funzionario (apposto a timbro). Il motivo è infondato , in quanto la statuizione di rigetto resa dalla CTR ha espressamente individuato chi aveva sottoscritto gli atti. Deve, dunque, ritenersi che la questione sia stata implicitamente disattesa, senz’alcuna omessa pronuncia. 15. Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 5, c.p.c. viene riproposta la questione di cui al precedente secondo motivo. 15.1 Il motivo è inammissibile, in quanto mira ad una rivalutazione dell’istruttoria, preclusa in questa sede. Essa risulta, in ogni caso, infondata, perché, come appena rilevato, c’è un implicito rigetto dietro l’accertamento sul sottoscrittore degli atti e sulla qualificazione sub fattispecie astratta della idoneità della sottoscrizione. 16. Con il quarto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4, c.p.c., della violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 112 c.p.c. Ci si duole che la motivazione sia apparente sui motivi di ricorso riproposti in appello e, in particolare, che: - la sentenza civile doveva essere tassata una sola volta in relazione al trasferimento immobiliare che doveva ritenersi intercorso tra la venditrice e il mandante; - dalle imposte dovute per la tassazione della sentenza andavano detratte quelle corrisposte in sede di registrazione della transazione; -si trattava di immobile di interesse storico ed artistico rispetto al quale l’imposta andava applicata nella misura del 3% (registro) e fissa (ipocatastali); - la CTR ha confermato il decisum di prime cure, senza motivare alcunché, quando avrebbe dovuto dichiarare assorbiti i motivi in questione una volta accolto altro motivo di natura assorbente. 17. Con il quinto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4, c.p.c. della violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 112 c.p.c. per vizio di ultrapetizione. In particolare, ci si duole che la CTR si sia pronunciata erroneamente su motivi che erano stati proposti in via di subordine e quindi non andavano esaminati una volta accolto il motivo principale assorbente. 17.1. I motivi, stante la stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente e sono fondati nei termini di seguito esposti. La sentenza impugnata ha affermato che la sentenza civile doveva essere tassata una sola volta in relazione al trasferimento immobiliare che doveva ritenersi intercorso tra la venditrice e il mandante. Essa, tuttavia, non si è affatto pronunciata sulla sua quantificazione. Si ricorda, infatti, che il processo tributario, pur introdotto mediante l’impugnazione di un atto, ha ad oggetto il rapporto sostanziale posto a fondamento dello stesso. Ne consegue cheil giudice, ove ritenga invalido l'atto impositivo per motivi non formali, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte, avvalendosi degli ordinari poteri di indagine e di valutazione dei fatti e delle prove consentiti dagli artt. 115 e 116 c.p.c., senza che, da un lato, ciò costituisca attività amministrativa di nuovo accertamento e, da un altro, determini una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (Cass. n. 25629/2018, Rv. 651106 – 01 , n. 13294/2016 , Rv. 640171 - 01). A questo proposito si osserva che l’art. 8 della tariffa allegata al d.p.R. 26 aprile 1986, n. 131, con riferimento al trasferimento di diritti reali su beni immobili (lett. a), ai fini della determinazione dell’aliquota, fa riferimento all’art. 1, comma 1, della medesima tariffa riguardante gli atti traslativi a titolo oneroso, ovvero agli atti nei quali si realizza un incremento patrimoniale. Nel caso in esame il trasferimento immobiliare tra mandatario e mandante (dal sig.[OSCURATO:PERSONA] al sig. [OSCURATO:PERSONA] ) non è a titolo oneroso, in quanto esecuzione di un contratto di mandato che si presume a titolo gratuito. Si imponeva, altresì, un’indagine, ai fini della determinazione dell’aliquota circa la natura dell’immobile, posto che dagli atti emerge che lo stesso sia di interesse storico ed artistico. In tal senso il motivo di doglianza è fondato in relazione alla violazione dell’art. 112 c.p.c. Per quanto riguarda gli altri profili di doglianza, si osserva che la CTR ha accolto la domanda principale proposta dall’Agenzia delle Entrate e, poi, ha confermato per il resto l’intera pronuncia della CTP che, invece, aveva rigettato integralmente il ricorso introduttivo. Così facendo, non ha motivato sui restanti motivi, respingendoli, quando, invece, avrebbe dovuto dichiarali assorbiti, incorrendo, pertanto, nel vizio di ultrapetizione. Deve, infatti, essere richiamato il principio di legittimità secondo cui l'esame della domanda, che la parte abbia proposto in via espressamente subordinata al rigetto di altra domanda, avanzata in via principale, trova ostacolo nell'accoglimento di quest'ultima, e ciò indipendentemente da ogni indagine sull'effettiva ricorrenza di detta relazione di subordinazione (in tal senso Cass., n. 33361/2018, Rv. 651938 –01). 18. Con il sesto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4, illegittima compensazione delle spese del giudizio. 18.1. Il motivo è assorbito in ragione dell’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale e del quarto e del quinto motivo del ricorso incidentale. 19. Segue l’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, per quanto di ragione, il rigetto del primo motivo del ricorso principale; l’accoglimento del quarto e del quinto motivo del ricorso incidentale; il rigetto del primo, del secondo e del terzo, assorbito il sesto motivo del ricorso incidentale. Ne consegue la cassazione della sentenza e il rinv