CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 04408/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] - rico rrent e - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 264 / 202 1 della Corte d ’ appello di Catania depositata il 20 aprile 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Catania, nella dichiarata contumacia di [OSCURATO:PERSONA], ha accolto il gravame proposto dall’I . N . P . S . avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva accolto l’ opposizione avverso l’avviso di addebito per contributi omessi in qualità di coltivatore direttoper gli anni 2007-2010; 2. avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazionearticolando tre motivi; 3. l’I.N.P.S. non ha svolto attività difensiva; 4. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata u nitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; 5. il ricorrente ha depositato nota con autocertificazione reddituale. Considerato che: 1. con il primo motivo il ricorrente deduc e , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3e n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’ art. 24 C ost., per erronea dichiarazione di contumacia in grado di appello, nonostante la regolare costituzione in giudizio avvenuta con deposito telematico dell’atto, assumendo che nella memoria di costituzione si contestava espressamente la rilevanza probatoria del verbale ispettivo posto a fondamento della sentenza impugnata perché reso nell’anno 2008, anteriormente ai fatti in contestazione; 2. con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., la v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art.115 cod. proc. civ. , per avere la Corte d’ a ppello di Catania ritenuto sussistente, in totale assenza di prova, lo svolgimentodell’attività di coltivatore diretto negli anni 2008,2009 e 2010, con carattere di abitualità e prevalenza e tale da costituire lamaggior fonte di reddito; 3. con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1 e 2 della l . n. 1047 del 1957, degli artt. 2 e 3 della l. n. 9del 1963, per avere la Corte d’appello di Catania ritenuto sussistentel’obbligo co ntributivo per gli anni 2008, 2009 e 2010 in assenza di svolgimento di attività lavorativa di coltivatore diretto, con carattere diabitualità e prevalenza e tale da costituire la maggior fonte di reddito; 4. il primo motivo è fondato, posto che il ricorr ente ha dedotto e documentato - nel rispetto del principio di autosufficienza - di aver curato la costituzione in appello (v. ricorso, p. 7: «Viceversa, come si evince chiaramente dalla copia conforme dello Storico eventi del fascicolo informatico n. 281/2018 RG della Corte d’Appello di Catania, l’appellato, odierno ricorrente, si costituito in data 3.4.2021, depositando memoria di costituzione,con il proprio fascicolo di primo grado, e separatamente depositando note di trattazione scri tta per l’udienza di discussione della causa fissata in modalità cartolareper la data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (cfr. Copia conforme Storico eventi fascicolo informatico n. 281/2018 RG Corte d’Appello di Catania - all. 8) », espressamente adducendo motivi di rilevanza della erronea dichiarazione di contumacia, in relazione alla avvenuta valorizzazione di un accertamento ispettivo eseguito nel 2008, vale a dire in epoca (almeno parzialmente) anteriore ai fatti in contestazione; 5. pertanto, il motivo , inteso a far valere l’erronea dichiarazione di contumacia e la correlata violazione del diritto di difesa, è fondato, (arg. ex multis Cass. Sez. 6 - 3, 17/11/2015, n. 23519 : « L'erronea dichiarazione di contumacia di una parte non determina un vizio della sentenza, deducibile in cassazione, quando non abbia cagionato in concreto alcun pregiudizio allo svolgimento dell'attività difensiva.»), con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi; 6. pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata sul punto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Catania, indiversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli ulteriori motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Catania , in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudiziodi cassazione