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CassazionedecretoSezione LDecisione del 19 febbraio 2026

Cassazione n. 03762/2026

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] LAVOROLa Consigliera Delegata ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13375/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale Rappresentante pro tempore convenuto avverso il decreto del Tribunale di Chieti n.280/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la controparte svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Numero registro generale 13375/2025 Numero sezionale 153/2026 Numero di raccolta generale 3762/2026 Data pubblicazione 19/02/2026 Così deciso in Roma, il 19/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13375/2025 Numero sezionale 153/2026 Numero di raccolta generale 3762/2026 Data pubblicazione 19/02/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] LAVOROLa Consigliera Delegata ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13375/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale Rappresentante pro tempore convenuto avverso il decreto del Tribunale di Chieti n.280/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la controparte svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Numero registro generale 13375/2025 Numero sezionale 153/2026 Numero di raccolta generale 3762/2026 Data pubblicazione 19/02/2026 Così deciso in Roma, il 19/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13375/2025 Numero sezionale 153/2026 Numero di raccolta generale 3762/2026 Data pubblicazione 19/02/2026
Decreto Cassazione n. 03762/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris