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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2024

Cassazione n. 21304/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato perché ripropone una tesi in merito alla qualificazione del fatto che è stata correttamente valutata e respinta dalla Corte di appello, in ossequio ai criteri dettati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 6087 del 24/09/2020, dep. 2021, Rubbo, Rv. 280573) con motivazione puntuale, aderente alla ricostruzione delle modalità di acquisizione del possesso del denaro, e della sua sottrazione da parte dell'imputato quale gestore delegato dal pubblico concessionario; Ritenuto che il secondo motivo è affetto da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Napoli, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno 17 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato perché ripropone una tesi in merito alla qualificazione del fatto che è stata correttamente valutata e respinta dalla Corte di appello, in ossequio ai criteri dettati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 6087 del 24/09/2020, dep. 2021, Rubbo, Rv. 280573) con motivazione puntuale, aderente alla ricostruzione delle modalità di acquisizione del possesso del denaro, e della sua sottrazione da parte dell'imputato quale gestore delegato dal pubblico concessionario; Ritenuto che il secondo motivo è affetto da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Napoli, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 17 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 21304/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris