CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2022
Cassazione n. 22890/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La corte di appello di Palermo, con sentenza in data 30.10.2020, parzialmente riformando la, sentenza pronunciata dal tribunale di Trapani, in data 2.04.2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Valentina, confermava la condanna per il reato di cui all'art. 635 cpv c.p. in relazione all'art. 625 n.7 c.p., dichiarando altresì l'imputata colpevole del reato di cui agli artt. 56 e 629 c.p.. Proponeva ricorso per cassazione l'imputata, deducendo i seguenti motivi: - Violazione dell'art. 606, co. 1, lett. c) c.p.p., per inosservanza delle norme processuali in tema di deposito delle impugnazioni; - Violazione dell'art. 606, co. 1, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 546, co. 1, lett. e) e 123 c.p.p. nonché agli artt. 393 e 629 c.p.; - Violazione dell'art. 606, co. 1, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 546, co. 1, lett. e) e 123 c.p.p. nonché agli artt. 133, 625, n. 7, c.p.. I motivi sono inammissibili. Manifestamente infondato è il primo motivo perché afferente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Ed invero, l'interpretazione giuridica prospettata dal ricorrente - secondo cui l'assenza di delega ovvero di indicazione specifica della delega conferita all'incaricato al deposito del ricorso integrerebbe la causa di inammissibilità di cui all'art. 591, co. .1, lett. c) c.p.p. - è in palese contrasto con il dettato normativo e con la costante interpretazione di questa corte che ha chiarito come l'inammissibilità dell'impugnazione per l'inosservanza delle formalità prescritte dall'art. 582 c.p.p. sussista solamente se vi è concreta incertezza sulla legittima provenienza dell'atto dal soggetto titolare del relativo diritto, non rilevando l'assenza di specifica indicazione della delega conferita alkincaricato al deposito (cfr. ex multiis, sez. 6, sent. n. 57871 del 18.09.2018; sez. 1, sent. N. 17549 del 12.01.2021). Inammissibile è anche il secondo motivo, in quanto la corte di appello ha correttamente inquadrato la fattispecie così come contestata e provata nel reato di cui all'art. 629 c.p., adeguatamente motivando quanto alle ragioni di diritto e di fatto di tale riqualificazione. Ed infatti, il giudice di merito, anche richiamando l'orientamento interpretativo espresso da questa corte nell'esercizio della sua funzione nomofilattica (v. sez. unite, sent. n. 29514 del 16.07.2019), ha chiarito come l'elemento soggettivo tipico del reato di cui all'art. 393 c.p. (ovverosia, coscienza e volontà di attuare un proprio diritto che l'agente ritenga in buona fede e ragionevolmente di poter legittimamente realizzare) non sia stato provato (in quanto privo di giuridica legittimazione e non azionabile), essendo stata piuttosto provata ed adeguatamente motivata la sussistenza del differente elemento soggettivo costitutivo del reato di estorsione (idi est la consapevolezza di usare la violenza per procurare un ingiusto profitto), in ragione della indiscussa circostanza che nessuna obbligazione potesse ragionevolmente gravare sulla persona offesa, madre del presunto beneficiario ed eventuale debitore dell'imputata (v. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata). Il terzo motivo, afferendo al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, non è consentito in sede di legittimità e è, dunque, del pari inammissibile. Infatti, la gradjazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai prlincipi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. perii.;. ne discende che è inaMmissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Ed invero, la corte di appello ha logicamente motivato sull'applicabilità dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede del bene danneggiato, chiarendo come il proprietario non poteva esercitare una vigilanza continua sull'auto danneggiata, in ragione della lontananza dal luogo del danneggiamento e della circostanza che Ièauto fosse parcheggiata in strada pubblica (v. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2022 I Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA]