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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16894/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2021 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 17174/2022 - Rel.

Guardiano - Ud. 16.11.2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Roma, che ha confermato la pronunzia del Giudice di Pace, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di minacce e di lesioni; personali volontarie Considerato che con il primo motivo di ricorso si deducono vizi di motivazione non consentiti, in quanto, trattandosi impugnazione avverso sentenza di appello riguardante una sentenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione è ammesso per sola violazione di legge; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta inosservanza delle norme processuali, denunzia violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2021 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 17174/2022 - Rel. Guardiano - Ud. 16.11.2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Roma, che ha confermato la pronunzia del Giudice di Pace, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di minacce e di lesioni; personali volontarie Considerato che con il primo motivo di ricorso si deducono vizi di motivazione non consentiti, in quanto, trattandosi impugnazione avverso sentenza di appello riguardante una sentenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione è ammesso per sola violazione di legge; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta inosservanza delle norme processuali, denunzia violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 I
Sentenza Cassazione n. 16894/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris