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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 16728/2026

Testo disponibile della fonte

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fesa, in virtù diprocura speciale rilasciata su foglio separato, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] n. 13;– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,Ric. n. 27872/2019 – u.p. 17 marzo 2026 est.

Napolitano A.Numero registro generale 27872/2019Numero sezionale 181/2026presso i cui uffici è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;Numero di raccolta generale 16728/2026Data pubblicazione 28/05/2026- controricorrente -avverso la sentenza n. 764/2019 della Commissione TributariaRegionale del Lazio - Latina, depositata in data 18/2/2019;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Napolitano nella pubblica udienza del 17 marzo 2026;udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;udito l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] per l’Agenzia delleEntrate;In data 10/3/2014, la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d’ora in poi,anche “la contribuente”) ricevette un avviso di accertamento con ilquale, in seguito ad indagini finanziarie, l’Agenzia delle Entratecontestò la presunta fittizietà di fatture emesse nell’annualità 2009,con conseguente recupero iva per euro 23.000, oltre interessi esanzioni.In data 2 maggio 2014, la contribuente presentò istanza diaccertamento con adesione all’Agenzia delle Entrate, seguita dalcontraddittorio in esito al quale venne consegnata delladocumentazione.Non avendo avuto alcun riscontro, la contribuente propose ricorso.Si difese l’Ufficio, eccependo l’inammissibilità del ricorso per tardivitàrispetto ai termini di cui all’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 218 del1997, atteso che l’istanza di accertamento con adesione era stataproposta in data 2/5/2014, quando era già scaduto il termine per laproposizione del ricorso, visto che la notifica dell’avviso diRic. n. 27872/2019 – u.p. 17 marzo 2026 est.

Napolitano A.Numero registro generale 27872/2019Numero sezionale 181/2026accertamento impugnato si era perfezionata “per compiutaNumero di raccolta generale 16728/2026giacenza” in data 22/2/2014.

Data pubblicazione 28/05/2026La C.T.P. dichiarò inammissibile il ricorso in quanto tardivo.Su appello della contribuente, la C.T.R. confermò la sentenza diprimo grado.Contro la sentenza d’appello, la contribuente ha proposto ricorso percassazione, affidato ad un solo motivo.Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.Chiamata la causa, in un primo momento, all’adunanza camerale del20 gennaio 2021, in vista della quale la contribuente avevadepositato una memoria difensiva, con ordinanza n. 8074/2021, lacausa è stata rimessa alla pubblica udienza.Il sostituto Procuratore Generale ha depositato una requisitoriascritta.Ragioni della decisione1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione degli 8, commi 2 e 3, della legge n. 890 del 1982, e 60,comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, con riferimento all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., ovvero errata valutazione di fatto decisivo conriferimento all’art. 360 n. 5 c.p.c.”, la contribuente censura lasentenza d’appello per aver dichiarato l’inammissibilità del ricorsointroduttivo del giudizio nonostante che mancasse in atti la provadella ricezione della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) conla quale la contribuente medesima era stata avvertita del depositopresso l’ufficio postale del plico contenente l’avviso di accertamentonotificato dall’amministrazione.Ricorda la contribuente che è opinione consolidata di questa Corteche la notifica a mezzo posta, ove l’agente postale non possarecapitare l’atto, si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data dispedizione della lettera raccomandata di cui al secondo commadell’art. 8 della legge n. 890 del 1982, ovvero dalla data del ritiro delRic. n. 27872/2019 – u.p. 17 marzo 2026 est.

Napolitano A.Numero registro generale 27872/2019Numero sezionale 181/2026piego, se anteriore, sicché per la ritualità della notificazione èNumero di raccolta generale 16728/2026richiesta la prova della spedizione della raccomandata conteDantae pnubtbelic alazio ne 28/05/2026cd.

“CAD” (comunicazione di avvenuto deposito dell’atto pressol’ufficio postale per il ritiro) e del relativo avviso di ricevimento.1.1 Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità.Questa Corte ha avuto modo di statuire, a Sezioni Unite, che “intema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramiteservizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato aldestinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporaneaassenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo,la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio puòessere data dal notificante - in base ad un'interpretazionecostituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.)dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso laproduzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandatacontenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.

C.A.D.), nonessendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione dellasuddetta raccomandata informativa” (Sez.

U-, Sentenza n. 10012del 15/04/2021, Rv. 660953 - 01).Ora, è ben vero che non è sufficiente, in caso di notifica di un atto amezzo del servizio postale con il rito degli irreperibili relativi ai sensidell’art. 8 della legge n. 890 del 1982, che la comunicazione diavvenuto deposito del piego da notificare risulti documentalmentespedita con raccomandata con avviso di ricevimento, essendonecessario che sia prodotto in atti anche l’avviso di ricevimento didetta raccomandata; ma è altresì vero che, nel caso di specie, dallalettura della sentenza impugnata si evince che in atti erano statirinvenuti due avvisi di ricevimento, uno relativo alla raccomandatan. 76560423168-0, l’altro relativo alla raccomandata n.766502507803.La società contribuente non si è premurata di confrontarsi con taleaffermazione, con la conseguenza che il ricorso è inammissibile.2.

Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.Ric. n. 27872/2019 – u.p. 17 marzo 2026 est.

Napolitano A.Numero registro generale 27872/2019Numero sezionale 181/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, siNumero di raccolta generale 16728/2026deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versDatam puebnblitcoaz,io ne 28/05/2026da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento, infavore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio, che siliquidano in euro tremila per compensi, oltre alle spese prenotate adebito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàdella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso, in Roma, il 17 marzo 2026.Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Lucio NapolitanoRic. n. 27872/2019 – u.p. 17 marzo 2026 est.

Napolitano A.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fesa, in virtù diprocura speciale rilasciata su foglio separato, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] n. 13;– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,Ric. n. 27872/2019 – u.p. 17 marzo 2026 est. Napolitano A.Numero registro generale 27872/2019Numero sezionale 181/2026presso i cui uffici è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;Numero di raccolta generale 16728/2026Data pubblicazione 28/05/2026- controricorrente -avverso la sentenza n. 764/2019 della Commissione TributariaRegionale del Lazio - Latina, depositata in data 18/2/2019;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Napolitano nella pubblica udienza del 17 marzo 2026;udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;udito l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] per l’Agenzia delleEntrate;In data 10/3/2014, la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d’ora in poi,anche “la contribuente”) ricevette un avviso di accertamento con ilquale, in seguito ad indagini finanziarie, l’Agenzia delle Entratecontestò la presunta fittizietà di fatture emesse nell’annualità 2009,con conseguente recupero iva per euro 23.000, oltre interessi esanzioni.In data 2 maggio 2014, la contribuente presentò istanza diaccertamento con adesione all’Agenzia delle Entrate, seguita dalcontraddittorio in esito al quale venne consegnata delladocumentazione.Non avendo avuto alcun riscontro, la contribuente propose ricorso.Si difese l’Ufficio, eccependo l’inammissibilità del ricorso per tardivitàrispetto ai termini di cui all’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 218 del1997, atteso che l’istanza di accertamento con adesione era stataproposta in data 2/5/2014, quando era già scaduto il termine per laproposizione del ricorso, visto che la notifica dell’avviso diRic. n. 27872/2019 – u.p. 17 marzo 2026 est. Napolitano A.Numero registro generale 27872/2019Numero sezionale 181/2026accertamento impugnato si era perfezionata “per compiutaNumero di raccolta generale 16728/2026giacenza” in data 22/2/2014. Data pubblicazione 28/05/2026La C.T.P. dichiarò inammissibile il ricorso in quanto tardivo.Su appello della contribuente, la C.T.R. confermò la sentenza diprimo grado.Contro la sentenza d’appello, la contribuente ha proposto ricorso percassazione, affidato ad un solo motivo.Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.Chiamata la causa, in un primo momento, all’adunanza camerale del20 gennaio 2021, in vista della quale la contribuente avevadepositato una memoria difensiva, con ordinanza n. 8074/2021, lacausa è stata rimessa alla pubblica udienza.Il sostituto Procuratore Generale ha depositato una requisitoriascritta.Ragioni della decisione1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione degli 8, commi 2 e 3, della legge n. 890 del 1982, e 60,comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, con riferimento all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., ovvero errata valutazione di fatto decisivo conriferimento all’art. 360 n. 5 c.p.c.”, la contribuente censura lasentenza d’appello per aver dichiarato l’inammissibilità del ricorsointroduttivo del giudizio nonostante che mancasse in atti la provadella ricezione della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) conla quale la contribuente medesima era stata avvertita del depositopresso l’ufficio postale del plico contenente l’avviso di accertamentonotificato dall’amministrazione.Ricorda la contribuente che è opinione consolidata di questa Corteche la notifica a mezzo posta, ove l’agente postale non possarecapitare l’atto, si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data dispedizione della lettera raccomandata di cui al secondo commadell’art. 8 della legge n. 890 del 1982, ovvero dalla data del ritiro delRic. n. 27872/2019 – u.p. 17 marzo 2026 est. Napolitano A.Numero registro generale 27872/2019Numero sezionale 181/2026piego, se anteriore, sicché per la ritualità della notificazione èNumero di raccolta generale 16728/2026richiesta la prova della spedizione della raccomandata conteDantae pnubtbelic alazio ne 28/05/2026cd. “CAD” (comunicazione di avvenuto deposito dell’atto pressol’ufficio postale per il ritiro) e del relativo avviso di ricevimento.1.1 Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità.Questa Corte ha avuto modo di statuire, a Sezioni Unite, che “intema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramiteservizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato aldestinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporaneaassenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo,la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio puòessere data dal notificante - in base ad un'interpretazionecostituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.)dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso laproduzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandatacontenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), nonessendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione dellasuddetta raccomandata informativa” (Sez. U-, Sentenza n. 10012del 15/04/2021, Rv. 660953 - 01).Ora, è ben vero che non è sufficiente, in caso di notifica di un atto amezzo del servizio postale con il rito degli irreperibili relativi ai sensidell’art. 8 della legge n. 890 del 1982, che la comunicazione diavvenuto deposito del piego da notificare risulti documentalmentespedita con raccomandata con avviso di ricevimento, essendonecessario che sia prodotto in atti anche l’avviso di ricevimento didetta raccomandata; ma è altresì vero che, nel caso di specie, dallalettura della sentenza impugnata si evince che in atti erano statirinvenuti due avvisi di ricevimento, uno relativo alla raccomandatan. 76560423168-0, l’altro relativo alla raccomandata n.766502507803.La società contribuente non si è premurata di confrontarsi con taleaffermazione, con la conseguenza che il ricorso è inammissibile.2. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.Ric. n. 27872/2019 – u.p. 17 marzo 2026 est. Napolitano A.Numero registro generale 27872/2019Numero sezionale 181/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, siNumero di raccolta generale 16728/2026deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versDatam puebnblitcoaz,io ne 28/05/2026da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento, infavore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio, che siliquidano in euro tremila per compensi, oltre alle spese prenotate adebito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàdella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso, in Roma, il 17 marzo 2026.Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Lucio NapolitanoRic. n. 27872/2019 – u.p. 17 marzo 2026 est. Napolitano A.
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