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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40645/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto di cui al capo A) e per il delitto di furto continuato di cui al capo B); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della contestata recidiva reiterata qualificata, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 03/12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto di cui al capo A) e per il delitto di furto continuato di cui al capo B); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della contestata recidiva reiterata qualificata, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/12
Sentenza Cassazione n. 40645/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris