CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19912/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 17 novembre 2023, con la quale la Corte di appello di Roma rigettava la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1-3 del provvedimento impugnato. Ritenuto, quanto al primo motivo, che l'omessa notifica dell'avviso dell'udienza in camera di consiglio del 17 novembre 2023 risulta smentito dalle emergenze processuali, che risulta notificata sia al detenuto sia al suo difensore di fiducia, l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto, quanto ai due residui motivi, che le ipotesi di reato di cui si assumeva la continuazione non risultavano tra loro omogenee e non erano riconducibili a una preordinazione, tenuto conto dell'eterogeneità esecutiva dei delitti commessi da Stamilla e della significativa ampiezza dell'arco temporale in cui i delitti di cui si controverte erano stati commessi, compreso tra 1'11 ottobre 2017 e il 18 ottobre 2020, che impediva di ritenere dimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio (tra le altre, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 - 01). Ritenuto che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di Hadjib, venendo sanzionata da altre fattispecie quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 -01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso