CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 29815/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di appello di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di ReggioCalabria, in funzione di [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta diriconoscimento della continuazione tra reati giudicati con le due sentenze dicondanna (di cui punti n. 3 e 9 del casellario giudiziale), relative ai reati accertatiin relazione alle cd. operazioni Vento del Nord e Handover.Rilevato che avverso il provvedimento è stato dedotto un unico motivo(violazione degli artt. 192, 125 cod. proc. pen., 81 cod. pen. facendo rilevare chela diversa collocazione spaziale era funzionale alla volontà del condannato diestendere il proprio dominio e quello della consorteria mafiosa di riferimento inaltri luoghi sicché, nonostante l'ampiezza del lasso temporale tra le condotte,sussisteva comunque un programma unitario ab origine rispetto al quale lamotivazione della Corte di appello sarebbe soltanto apparente, perché, da unlato, ha riconosciuto la natura imprenditoriale e l'obiettivo di rafforzamento delsodalizio nelle estorsioni commesse nel 2017, dall'altro, ha negato che questefossero state programmate ab initio, al momento in cui il partecipe si eradeterminato a fare ingresso nel sodalizio, con conseguente manifesta illogicitàdella motivazione oltre che apoditticità delle conclusioni).[OSCURATO:PERSONA] che il provvedimento impugnato valorizza, per motivare ildiniego, con ragionamento ineccepibile e immune da vizi di ogni tipo, la distanzatemporale tra i reati di estorsione di cui alla sentenza punto n. 9, in quantocommessi tra ottobre e dicembre 2017, e fatti per i quali è stata già riconosciutala continuazione (risalenti al 2009-2010) di cui alla sentenza n. 3, relativi allapartecipazione del condannato all’associazione di stampo ‘ndranghetistaoperante in Rosarno e a reati di intestazione fittizia, motivazione rispetto allaquale la deduzione difensiva secondo cui il progetto di Bellocco era stato quellodi un imprenditore mafioso che aveva agito con attività funzionali alla consorteriadi riferimento, teso a consolidare la ‘ndrangheta e ad estendere la nuova vestedel sodalizio in vari settori chiave dell'economia nazionale, appare integralmenteversato in fatto.Rilevato, altresì, che il motivo appare riproduttivo di profili di censura giàvagliati dal giudice dell’esecuzione e, che comunque non si riscontra il lamentatovizio di motivazione, considerato peraltro che l’ordinanza si pone in linea conl’indirizzo interpretativo secondo il quale, quanto alla continuazione tra delittiassociativi e reati fine (tra le altre, Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv.280595; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275334; 6, n. 13085del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259481), non è configurabile lacontinuazione tra il reato permanente e quei reati fine che, pur rientrandonell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suorafforzamento, non erano programmabili perché legati a circostanze ed eventicontingenti e occasionali o comunque programmati ab initio.[OSCURATO:PERSONA], in definitiva, immune da censure di ogni tipo la conclusione cuiè giunto il giudice dell’esecuzione vista la riscontrata carenza di indici tali daconfortare circa la dimostrazione che ab initio l’intera serie, pur nelle grandilinee, fosse stata unitariamente programmata e che vi sia stata taleprogrammazione fin dal momento dell’adesione del singolo partecipe al sodaliziodi riferimento.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]