CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 gennaio 2021
Cassazione n. 20208/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16214/2021 R.G. proposto da : D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] F. [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n.250/2021 depositata il 08/01/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che nel termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta la parte ricorrente ha depositato in data 27.3.2023 una memoria con la quale , senza neppure accennare alla proposta di definizione anticipata (comunicata tramite PEC il 20.3.2023), chiede che questa Corte voglia “riformare” (sic) la sentenza impugnata; che tale memoria non può valere quale richiesta di decisione, ai sensi della norma precitata, poiché ad essa non risulta allegata una nuova procura speciale, così come prescritto dal secondo comma dell’art. 380-bisc.p.c.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; che non deve procedersi alla liquidazione delle spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Così dec