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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 13202/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 4 aprile 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza, pronunciata il 20 dicembre 2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di usura.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato ed alla valutazione dell'attendibilità delle persone offese è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

Ciò premesso va evidenziato che la versione dei fatti offerta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risulta essere stata valutata dai giudici dell'appello in maniera logica, congrua e lineare, richiamando e condividendo quanto argomentato dal primo giudice in ordine all'irrilevanza delle contraddizioni lamentate dalla difesa (pag. 1 della sentenza impugnata e pag. 3 della sentenza di primo grado) e che, di conseguenza, la motivazione non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609), anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalle persone offese né alcun interesse all'accusa da parte dei Gioia; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause dì inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 21 febbraio 2023 Il C si {'ere Est92s-ore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 4 aprile 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza, pronunciata il 20 dicembre 2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di usura. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato ed alla valutazione dell'attendibilità delle persone offese è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Ciò premesso va evidenziato che la versione dei fatti offerta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risulta essere stata valutata dai giudici dell'appello in maniera logica, congrua e lineare, richiamando e condividendo quanto argomentato dal primo giudice in ordine all'irrilevanza delle contraddizioni lamentate dalla difesa (pag. 1 della sentenza impugnata e pag. 3 della sentenza di primo grado) e che, di conseguenza, la motivazione non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609), anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalle persone offese né alcun interesse all'accusa da parte dei Gioia; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause dì inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 febbraio 2023 Il C si {'ere Est92s-ore Il
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