CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 luglio 1970
Cassazione n. 13647/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/07/1970 avverso la sentenza del 13/10/2023 del TRIB. LIBERTA' di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 13 ottobre 2023, il Tribunale di Firenze - Sezione Riesame nel rigettare l'stanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza emessa 1'11 settembre 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, applicativa della misura cautelare della custodia cautelare in carcere, per più fatti di bancarotta fraudolenta. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Caltanissetta, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo, i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. 2.1. Il ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato sarebbe viziato nella parte in cui il Tribunale «ha ritenuto inadeguati gli arresti domiciliari, mantenendo la misura della custodia in carcere». 3. Successivamente, il difensore e procuratore speciale del ricorrente ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata sostituita l'originarla misura cautelare con gli arresti domiciliari. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La parte, invero, come da lei stessa dichiarato, non ha più interesse a coltivare l'impugnazione avverso il provvedimento applicativo dell'originaria misura cautelare, che è stata oramai sostituita. 5. L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere dichiarata de plano. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non segue la condanna al pagamento delle spese né quella al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende. Invero, non si versa in una situazione di "soccombenza" nei casi in cui l'inammissibilità sia giustificata dalla rinuncia all'impugnazione per carenza di interesse correlata a cause sopravvenute alla presentazione della stessa (Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736; Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, Valentini, Rv. 249916). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia. Così deciso,