CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2026
Cassazione n. 30871/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 18 giugno 2025, con cui la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Mantova - riqualificando come semplice la recidiva e, per l'effetto, rideterminando la pena in anni due e mesi quattro di reclusione - ha confermato la sua condanna, per i reati: A) di cui agli artt. 110 cod. pen. e 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore di fatto della società '[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.', indicato nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto presentata per l'anno 2015 elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalle società '[OSCURATO:SOCIETA].' e 'Drava co di [OSCURATO:PERSONA]', al fine di evadere la detta imposta sul valore aggiunto o comunque al fine di conseguire un indebito rimborso; B) di cui agli artt. 110 cod. pen. e 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore di fatto della società '[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.', indicato nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sui redditi presentata per l'anno 2015 elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalle società '[OSCURATO:SOCIETA].' e 'Suprema [OSCURATO:SOCIETA].', al fine di evadere la detta imposta sui redditi o comunque al fine di conseguire un indebito rimborso; che, con un primo motivo di ricorso, la difesa deduce l'erronea applicazione della legge e vizi motivazionali relativamente al riconoscimento della colpevolezza dell'imputato: da un lato, poiché la Corte distrettuale non avrebbe adeguatamente indicato né in fatto né in diritto le ragioni per cui non ha ritenuto le prove acquisite all'esito dell'istruttoria sufficienti ed idonee per scagionare il ricorrente, al pari di quanto avvenuto per i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dall'altro, per avere i giudici di merito fondato la propria decisione su mere presunzioni di natura tributaria, in assenza di riscontri oggettivi; che, con un secondo motivo di doglianza, si lamentano l'erronea applicazione della legge penale e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui i giudici di merito confermano la qualifica di amministratore di fatto della società '[OSCURATO:PERSONA] s.r.1. 1 in capo a [OSCURATO:PERSONA]; che, a sostegno di tale censura, la parte evidenzia che: (i) il funzionario dell'Agenzia delle entrate, che si è recato in più occasioni presso la predetta società per le opportune verifiche, ha ottenuto le informazioni di cui aveva bisogno esclusivamente da Della [OSCURATO:PERSONA], ciò dimostrando l'estraneità del ricorrente ai fatti per cui si procede; (il) non è stato né accertato né provato il rilascio in favore del ricorrente di alcuna delega bancaria, amministrativa o di gestione degli affari in nome o per conto della società in questione; che, in definitiva, la decisione si basa sulla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] è risultato essere titolare di altra società denominata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.' che svolgeva la medesima attività di quella in questione presso lo stesso indirizzo, nonché sul rinvenimento di un documento nel quale si afferma che Della [OSCURATO:PERSONA] agiva in nome e per conto di sig. [OSCURATO:PERSONA], privo di 2 A 1 P.Q.M3 MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 aprile 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] I ,z DEP 'k I rq C 1 2 AGO 2026 li [OSCURATO:PERSONA]-1V o TAI:ujit a