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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 15175/2023

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Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12135/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso da s e stesso, ex art.86 cod. proc. civ. ( ) ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].p.a. - Società per la Gestione Entrate e Tributi , in persona dell’[OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 4 , presso lo studio dell ’A vvocato [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difesa d all ’A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente– per la cassazione della sentenza n. 27/2022 della CORTE D'APPELLO di LECCE, SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA], depositata il 26gennaio 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 febbraio 2023dal Consigliere relatore, Paolo SPAZIANI.

Rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA] – premesso che gli era stato notificato un preavviso di fermo amministrativo della sua autovettura sulla base di un’ingiunzione di pagamento emessa dal Comune di Taranto per omesso versamento dell’ICI negli anni dal 1999 al 2004; che, proposto ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] di Taranto, questa aveva rilevato la nullità della notifica dell’ingiunzione di pagamento ed evidenziato la prescrizione quinquennale del credito; che, peraltro, nelle more del deposito della sentenza del giudice tributario, a lui favorevole, la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva iniziato il processo esecutivo , notificandogli un atto di pignoramento presso terzi per la somma di Euro 6.556,00 e, successivamente, non ostante l’avvenuta notifica della sentenza medesima, avevapercepito la somma di Euro 1.404,84, omettendo di restituirla –convenne la Società per la Gestione Entrate e Tributi dinanzi al Tribunale di Taranto, domandandone la condanna alla restituzione della predetta somma , con gli interessi maturati, nonché al risarcimentodel danno per lite temeraria; costituitasi la convenuta, il Tribunale , in accoglimento della domanda dell’attore, la condannò alla restituzione della somma richiesta e al risarcimento del danno ex art. 96, secondo comma, cod. proc. civ.,equitativamente liquidato in euro 5.000,00;

2. in seguito ad impugnazione della [OSCURATO:SOCIETA]. , la C orte d i appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha confermato la condanna restitutoria, ma ha escluso quella risarcitoria, sul rilievo che l’attore non aveva dato prova del danno subìto in conseguenza della condotta processuale della convenuta; la Corte territoriale, precisamente, ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] «aveva omesso di allegaregli elementi di fatto necessari ad individuare il danno sofferto » , limitandosi a dedurre , genericamente, di essere stato leso nell’onore e nella reputazione, in ragione del ruolo rivestito nell’ambientein cui operava quale professore e avvocato; egli, però, non aveva indicato concreti e specifici episodi in cui la propria immagineaveva effettivamente sub ìto un pregiudizio in conseguenza del fatto di essere stato sottoposto a preavviso di fermo e ad esecuzione forzata illegittima,anche in ragione della risonanza data a tali fatti;

3. p ropone ricorso per cassazione Maurizio D i noi sulla base di due motivi; risponde con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA].; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.; il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte; il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che

1.1. c on il primo motivo viene denunciata violazione o falsa applicazione art.96, secondo comma, cod. proc. civ.; il ricorrente sostiene che, ai fini della condanna risarcitoria, ai sensi della predetta norma codicistica, presupposti necessari, ma anche sufficienti, sar ebbero l’ accertamento dell’inesistenza del diritto per cui l’azione esecutiva è stata promossa e l’avere il responsabile agito violando i canoni della normale prudenza, men t re non sarebbe richiestal’allegazione e la prova del danno, il quale risiederebbe , in re ipsa, nellariscontrata illegittimità dell’azione esecutiva;deduce che, nel caso di specie , entrambi i presupposti si sarebbero integrati , atteso che era stata accertata sia la nullità del titolo esecutivo, sia il carattereincauto dell’azione esecutiva intrapresa dallaSoget s.p.a. ; osserva che, pertanto, indebitamente la Corte di merito aveva rigettato la domanda risarcitoria per mancata specifica allegazione degli elementi di fatto necessariad individuare il danno; soggiunge che, « ad ogni buon conto », tal i elementi sarebbero stati da lui specificamente allegati, poiché egli a v eva « des critto nel dettaglio tutti i danni subìti quali consistiti nell’indisponibilitàdel bene pignorato (lo stipendio), nonché nella lesione in prima persona , dell’onore e della reputazione, occupando e rivestendo un ruolo di evidenza nell’ambiente in cui opera ed esercita l e sue attività professionali come Professore e come Avvocato»; 1.2.con il secondo motivo viene denunciato vizio motivazionale , con conseguente violazione dell’art.111, sesto comma, d ella Costituzione; il ricorrente censura la sentenzaimpugnata nella parte in cui ha affermato che era stata omessa , d a parte sua, l’a llegazione degli «elementi di fatto necessari ad individuare il danno»; dopo aver ribadito che, ai fini dell’applicazione dell’art.96, secondocomma, cod. proc. civ., non occorrerebbe all e gare o provare alcun danno, deduce che, comunque , la predetta affermazione contenuta nella motivazione della sentenza di appello sarebbe «palesementeerronea», poiché, al contrario, tutti i pregiudizi sofferti in ragionedell’ incauta e illegittima a zione esecutiva della Soget era no stati da lui specificamente individuati e descritti, con particolare riferimento al pregiudizio alla propria immagine di libero professionista e docente;2.gli illustrati motivi – che vanno esaminati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione –sono infondati; invero, mentre l a condanna al pagamento della somma equitativamente determinata,ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., in quanto volta a salvaguardare, oltre all’interesse della parte vittoriosa, la finalità pubblicisticadella sollecita ed efficace definizione dei giudizi, presuppone la pretestuosità, l’ inconsistenza giuridica, la palese e strumentale infondatezza e, in genere, il carattere abusivo dell’iniziativa giudiziaria, ma non richiede né la domanda di parte né la prova del danno(Cass., Sez.

Un., 13/09/2018, n. 22405), al contrario la condanna risarcitoria di cui ai primi due commi dello stesso art.96 cod. proc. civ. ha tra i suoi elementi costitutivi il danno patito dalla controparte del litigator improbus ed eziologicamente derivante dal contegno illecito di quest’ultimo ; danno che costituisce pregiudizio ulteriore rispetto alle (e quindi esulante dalle) spese di lite, oggetto invece dellacondanna al rimborso , ai sensi dell’ art. 91 cod. proc. civ.; nonassume rilievo, in senso contrario, la circostanza, evidenziata dal ricorrente nella memoria depositata, secondo cui il danno da lite temeraria deve poter essere liquidato in via equitativa; la possibilità di liquidazione equitativa, infatti, presuppone soltanto l’impossibilità o la particolare difficoltà di provare il prec iso ammontare del danno (art.1226 cod. civ.), ma non consente di derogarené all’accertamento della sua effettiva esistenza (in funzione dell’integrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità processuale aggravata),né alla regola generale per cui tale esistenza, proprioin quanto fatto costitutivo dell’azionato diritto di creditorisarcitorio, deve essere allegata e provata dal danneggiato; pertanto, la domanda di risarcimento dei danni ex art.96 cod. proc. civ. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all’onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass., Sez.

Un., 20/04/2004, n. 7583; Cass., Sez. un., 19/01/2007, n. 1140; Cass. 27/10/2015, n. 21798); corretta in iure appare, dunque , la sentenza impugnata nella parte in cui ha reputato necessaria , ai fini dell’accoglimento della domanda risarcitoria formulata dal ricorrente, l’allegazione degli «elementi di fatto necessari ad individuare il dannosofferto», mentre il giudizio negativo, emesso nella fattispecie concreta, sull’insussistenza di tale indispensabile elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità processuale aggravata, in quanto debitamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità, costituendo l’oggetto di un accertamento di fatto, insindacabilmente riservato al giudice del merito (Cass. 12/01/2010, n.327; Cass.29/09/2016, n.12298); il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va, dunque, rigettato; 3.le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo;

4. a vuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.200 ,00 per compensi , oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12135/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso da s e stesso, ex art.86 cod. proc. civ. ( ) ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].p.a. - Società per la Gestione Entrate e Tributi , in persona dell’[OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 4 , presso lo studio dell ’A vvocato [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difesa d all ’A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente– per la cassazione della sentenza n. 27/2022 della CORTE D'APPELLO di LECCE, SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA], depositata il 26gennaio 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 febbraio 2023dal Consigliere relatore, Paolo SPAZIANI. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] – premesso che gli era stato notificato un preavviso di fermo amministrativo della sua autovettura sulla base di un’ingiunzione di pagamento emessa dal Comune di Taranto per omesso versamento dell’ICI negli anni dal 1999 al 2004; che, proposto ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] di Taranto, questa aveva rilevato la nullità della notifica dell’ingiunzione di pagamento ed evidenziato la prescrizione quinquennale del credito; che, peraltro, nelle more del deposito della sentenza del giudice tributario, a lui favorevole, la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva iniziato il processo esecutivo , notificandogli un atto di pignoramento presso terzi per la somma di Euro 6.556,00 e, successivamente, non ostante l’avvenuta notifica della sentenza medesima, avevapercepito la somma di Euro 1.404,84, omettendo di restituirla –convenne la Società per la Gestione Entrate e Tributi dinanzi al Tribunale di Taranto, domandandone la condanna alla restituzione della predetta somma , con gli interessi maturati, nonché al risarcimentodel danno per lite temeraria; costituitasi la convenuta, il Tribunale , in accoglimento della domanda dell’attore, la condannò alla restituzione della somma richiesta e al risarcimento del danno ex art. 96, secondo comma, cod. proc. civ.,equitativamente liquidato in euro 5.000,00; 2. in seguito ad impugnazione della [OSCURATO:SOCIETA]. , la C orte d i appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha confermato la condanna restitutoria, ma ha escluso quella risarcitoria, sul rilievo che l’attore non aveva dato prova del danno subìto in conseguenza della condotta processuale della convenuta; la Corte territoriale, precisamente, ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] «aveva omesso di allegaregli elementi di fatto necessari ad individuare il danno sofferto » , limitandosi a dedurre , genericamente, di essere stato leso nell’onore e nella reputazione, in ragione del ruolo rivestito nell’ambientein cui operava quale professore e avvocato; egli, però, non aveva indicato concreti e specifici episodi in cui la propria immagineaveva effettivamente sub ìto un pregiudizio in conseguenza del fatto di essere stato sottoposto a preavviso di fermo e ad esecuzione forzata illegittima,anche in ragione della risonanza data a tali fatti; 3. p ropone ricorso per cassazione Maurizio D i noi sulla base di due motivi; risponde con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA].; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.; il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte; il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che 1.1. c on il primo motivo viene denunciata violazione o falsa applicazione art.96, secondo comma, cod. proc. civ.; il ricorrente sostiene che, ai fini della condanna risarcitoria, ai sensi della predetta norma codicistica, presupposti necessari, ma anche sufficienti, sar ebbero l’ accertamento dell’inesistenza del diritto per cui l’azione esecutiva è stata promossa e l’avere il responsabile agito violando i canoni della normale prudenza, men t re non sarebbe richiestal’allegazione e la prova del danno, il quale risiederebbe , in re ipsa, nellariscontrata illegittimità dell’azione esecutiva;deduce che, nel caso di specie , entrambi i presupposti si sarebbero integrati , atteso che era stata accertata sia la nullità del titolo esecutivo, sia il carattereincauto dell’azione esecutiva intrapresa dallaSoget s.p.a. ; osserva che, pertanto, indebitamente la Corte di merito aveva rigettato la domanda risarcitoria per mancata specifica allegazione degli elementi di fatto necessariad individuare il danno; soggiunge che, « ad ogni buon conto », tal i elementi sarebbero stati da lui specificamente allegati, poiché egli a v eva « des critto nel dettaglio tutti i danni subìti quali consistiti nell’indisponibilitàdel bene pignorato (lo stipendio), nonché nella lesione in prima persona , dell’onore e della reputazione, occupando e rivestendo un ruolo di evidenza nell’ambiente in cui opera ed esercita l e sue attività professionali come Professore e come Avvocato»; 1.2.con il secondo motivo viene denunciato vizio motivazionale , con conseguente violazione dell’art.111, sesto comma, d ella Costituzione; il ricorrente censura la sentenzaimpugnata nella parte in cui ha affermato che era stata omessa , d a parte sua, l’a llegazione degli «elementi di fatto necessari ad individuare il danno»; dopo aver ribadito che, ai fini dell’applicazione dell’art.96, secondocomma, cod. proc. civ., non occorrerebbe all e gare o provare alcun danno, deduce che, comunque , la predetta affermazione contenuta nella motivazione della sentenza di appello sarebbe «palesementeerronea», poiché, al contrario, tutti i pregiudizi sofferti in ragionedell’ incauta e illegittima a zione esecutiva della Soget era no stati da lui specificamente individuati e descritti, con particolare riferimento al pregiudizio alla propria immagine di libero professionista e docente;2.gli illustrati motivi – che vanno esaminati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione –sono infondati; invero, mentre l a condanna al pagamento della somma equitativamente determinata,ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., in quanto volta a salvaguardare, oltre all’interesse della parte vittoriosa, la finalità pubblicisticadella sollecita ed efficace definizione dei giudizi, presuppone la pretestuosità, l’ inconsistenza giuridica, la palese e strumentale infondatezza e, in genere, il carattere abusivo dell’iniziativa giudiziaria, ma non richiede né la domanda di parte né la prova del danno(Cass., Sez. Un., 13/09/2018, n. 22405), al contrario la condanna risarcitoria di cui ai primi due commi dello stesso art.96 cod. proc. civ. ha tra i suoi elementi costitutivi il danno patito dalla controparte del litigator improbus ed eziologicamente derivante dal contegno illecito di quest’ultimo ; danno che costituisce pregiudizio ulteriore rispetto alle (e quindi esulante dalle) spese di lite, oggetto invece dellacondanna al rimborso , ai sensi dell’ art. 91 cod. proc. civ.; nonassume rilievo, in senso contrario, la circostanza, evidenziata dal ricorrente nella memoria depositata, secondo cui il danno da lite temeraria deve poter essere liquidato in via equitativa; la possibilità di liquidazione equitativa, infatti, presuppone soltanto l’impossibilità o la particolare difficoltà di provare il prec iso ammontare del danno (art.1226 cod. civ.), ma non consente di derogarené all’accertamento della sua effettiva esistenza (in funzione dell’integrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità processuale aggravata),né alla regola generale per cui tale esistenza, proprioin quanto fatto costitutivo dell’azionato diritto di creditorisarcitorio, deve essere allegata e provata dal danneggiato; pertanto, la domanda di risarcimento dei danni ex art.96 cod. proc. civ. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all’onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass., Sez. Un., 20/04/2004, n. 7583; Cass., Sez. un., 19/01/2007, n. 1140; Cass. 27/10/2015, n. 21798); corretta in iure appare, dunque , la sentenza impugnata nella parte in cui ha reputato necessaria , ai fini dell’accoglimento della domanda risarcitoria formulata dal ricorrente, l’allegazione degli «elementi di fatto necessari ad individuare il dannosofferto», mentre il giudizio negativo, emesso nella fattispecie concreta, sull’insussistenza di tale indispensabile elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità processuale aggravata, in quanto debitamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità, costituendo l’oggetto di un accertamento di fatto, insindacabilmente riservato al giudice del merito (Cass. 12/01/2010, n.327; Cass.29/09/2016, n.12298); il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va, dunque, rigettato; 3.le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo; 4. a vuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.200 ,00 per compensi , oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del
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