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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24079/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' dei ricorsi udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Torino, che, in parziale riforma della decisione emessa in primo grado dal GUP del Tribunale di Torino in data 5.6.2013, all'esito di rito abbreviato, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione a tutti i numerosi reati di truffa, di appropriazione indebita e di insolvenza fraudolenta, loro contestati, ad eccezione di quelli, relativi a condotte di bancarotta fraudolenta, contenuti nel capo 0) dell'imputazione, lettere A, B e D, aggravati ai sensi dell'art. 219, comma secondo, n. 1,

I. fall.

Parallelamente, si è rideterminata la pena in anni due, mesi sei e giorni venti di reclusione per [OSCURATO:PERSONA] e in anni due e mesi quattro di reclusione per Vasapolli, riducendo corrispondentemente, nella medesima, distinta misura, le pene accessorie previste dall'ultimo comma dell'art. 216 I.fall., e condannandoli alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili.

Gli imputati, quali soci accomandatari della A.M.D.

Motors di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita con sentenza del 24.2.2011, sono stati ritenuti responsabili di condotte di: - bancarotta fraudolenta documentale (lett.

A); - bancarotta fraudolenta distrattiva (lett.

B, per aver distratto e dissipato beni della fallita, mediante plurimi prelievi di danaro contante - oltre 230.000 euro - dal conto corrente intestato alla fallita presso UNICREDIT Banca, nel periodo da febbraio 2009 a febbraio 2010, privi di giustificazione e destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa; nonché ulteriori prelievi ingiustificati dal conto corrente della fallita acceso presso [OSCURATO:PERSONA] - oltre 79.000 euro - nel periodo da dicembre 2009 a giugno 2010 - e dal conto corrente di Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Casalgrasso e Sant'[OSCURATO:PERSONA], per circa 50.000 euro complessivi, nel periodo da gennaio a luglio 2009). - il solo [OSCURATO:PERSONA], di bancarotta distrattiva per aver sottratto dalla propria abitazione, trasferendoli in luogo rimasto ignoto, la totalità degli arredi.

2. Hanno proposto ricorso entrambi gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia e distinti atti di impugnazione.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], formulato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce due motivi di censura.

3.1. Il primo dubita della logicità e della adeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato, avuto riguardo all'affermazione di responsabilità del ricorrente per tutte le condotte ritenute sussistenti nei suoi confronti, al capo 0.1ett.

A), B, D, che contestualizzano plurimi episodi di bancarotta fraudolenta aggravata.

In particolare, il ricorrente lamenta: - l'eccessiva sinteticità delle argomentazioni della sentenza impugnata rispetto ai motivi di appello articolati in sua difesa, che si risolve in un richiamo alle ragioni del primo giudice senza un'effettiva risposta alle eccezioni dedotte; - la manifesta illogicità delle ragioni utilizzate dal giudice d'appello per rigettare la richiesta di rinnovazione istruttoria, con cui si era richiesta una perizia contabile (su documenti la collocazione dei quali il ricorrente ha precisamente indicato), essenziale non per accertare gli episodi distrattivi, così come erroneamente ha immaginato la sentenza, bensì per verificare la legittimità dei prelievi di contante contestatigli rispetto alle attività commerciali della fallita: da tale corrispondenza si sarebbe potuta provare l'insussistenza della distrazione del patrimonio sociale; - l'erroneo accertamento della mancanza della documentazione contabile per l'anno 2010, al centro della contestazione di bancarotta fraudolenta documentale, basato su una mera difficoltà di accesso ai locali, in locazione alla fallita, ove era conservata detta documentazione, come afferma la stessa sentenza impugnata, nonché l'insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico del reato di omessa tenuta delle scritture contabili, la cui configurabilità sarebbe smentita dalla regolare composizione della stessa documentazione, che il curatore colloca temporalmente sino al 2009, e che, per quanto emerge dalla piattaforma di prova, arriva sino al primo semestre del 2010.

Il ricorrente invoca la riqualificazione della condotta delittuosa nella meno grave fattispecie di bancarotta semplice documentale, poiché le omissioni riguardano, nel suo caso, periodi di tempo limitati, vista la regolare e ordinata tenuta delle scritture contabili dal 2004 al 2009, e sono frutto di trascuratezza ma non della volontà di non rendere ricostruibile il patrimonio ed il movimento degli affari (si cita, in proposito, Sez. 5, n. 26613 del 2019).

Infine, quanto alla sottrazione degli arredi dell'abitazione di proprietà del ricorrente, la difesa scinde la loro titolarità da quella dell'immobile e sostiene che non vi sia prova della loro riferibilità all'imputato, poiché egli viveva nell'appartamento a lui intestato, e trovato sostanzialmente disabitato, con i suoi genitori.

3.2. Con un secondo motivo di censura il ricorrente deduce vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione alla dosimetria sanzionatoria - e precisamente chiede il giudizio di bilanciamento in prevalenza, piuttosto che equivalente, tra l'aggravante ritenuta nei suoi confronti e le circostanze attenuanti generiche riconosciutegli - che non ha tenuto conto del comportamento processualmente corretto di [OSCURATO:PERSONA] e del risarcimento del danno da parte sua alle numerose persone offese; queste ultime, infatti, non si sono poi costituite parti civili ed il loro risarcimento sarebbe dimostrato anche da un elenco di raccomandate inviate ai clienti della fallita e di pagamenti depositati presso Io studio del curatore, dei quali vi è prova in giudizio.

4. Il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA], si compone di tre motivi diversi.

4.1. Il ricorrente deduce, anzitutto, un primo argomento di censura, con cui evidenzia la necessità di riqualificare le condotte contestate nei suoi riguardi in quelle di bancarotta semplice e non fraudolenta, considerato il suo ruolo non realmente gestorio della fallita, nonostante la sua posizione di socio accomandatario, poiché l'effettiva amministrazione era svolta soltanto dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]; egli si limitava al disbrigo di pratiche amministrative per la società di autorivendita poi fallita.

4.2. Il secondo dubbio difensivo attiene al vizio di omessa motivazione in relazione allo specifico motivo d'appello che puntava all'assoluzione del ricorrente dal reato di bancarotta fraudolenta, in ragione, ancora una volta, dell'argomento ritenuto essenziale della sua estraneità all'effettiva gestione della fallita.

Non si è tenuto conto della prova testimoniale addotta dalla difesa a sostegno argomentativo di un esito favorevole al ricorrente e delle stesse dichiarazioni del coimputato, egualmente leggibili nel senso di escludere qualsiasi consapevole capacità gestoria della società solo formalmente amministrata.

4.3. Un terzo motivo di censura, infine, denuncia difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti piuttosto che equivalenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono entrambi infondati e devono essere rigettati.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] propone al Collegio ragioni nella gran parte inammissibili, anzitutto perché, pur censurando vizi di manifesta illogicità della motivazione, in realtà si limita a contestare in fatto gli approdi decisori dei giudici di merito, peraltro tra loro coerenti ed anche ampiamente argomentati.

Ed invece, come noto, nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).[OSCURATO:PERSONA] condivide, infatti, l'orientamento pacificamente accolto dalla Cassazione secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965).

2.1. Tanto premesso, quanto alla denuncia di eccessiva sinteticità delle argomentazioni della sentenza impugnata rispetto ai motivi di appello, il ricorrente non centra il tema, anzitutto, del rapporto tra impugnazione e motivazione del provvedimento che chiude la fase d'appello: in sede di legittimità, infatti, non è censurabile una sentenza neppure per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata, dotata di adeguatezza logica (cfr. Sez. 2, n. 29434 del 19/5/2004, Candiano, Rv. 229220; Sez. 4, n. 26660 del 13/5/2011, Caruso, Rv. 250900; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254107; Sez. 2, n. 35817 del 10/7/2019, Sirica, Rv. 276741).

Dunque, è al complessivo risultato giustificativo della sentenza di secondo grado che il ricorrente deve far riferimento per contestarne eventuali vizi, ma non è consentito prescindere da tale valutazione complessiva e puntare su una pedissequa verifica della risposta ai singoli motivi di censura proposti con l'atto di appello, perdendone di vista il significato logico-giuridico rispetto al ragionamento probatorio che ha condotto il provvedimento impugnato a superare le critiche difensive; sempre che, ovviamente, tale ragionamento sia intellegibile e congruo, come, peraltro, accaduto nel caso di specie.

La sentenza d'appello ha richiamato per sintesi i principali passaggi di prova che il primo giudice ha utilizzato per giungere ad affermare la responsabilità del ricorrente; ed evidentemente si tratta di una sintesi, in parte, inevitabile, visto che il processo ha avuto una base complessa di verifica, poichè è sorto inizialmente in ordine a ben 88 imputazioni di reato, ma ha ridotto, poi, notevolmente i propri orizzonti decisori per la dichiarata prescrizione di tutte le contestazioni relative ai reati di truffa ed appropriazione indebita, giungendo al capolinea della conferma della decisione d'appello solo quelle relative al capo 0) dell'imputazione, lettere A, B e D: in relazione a queste ultime, i richiami per relationem alle ragioni della sentenza del Tribunale sono accompagnati dai puntuali, specifici riferimenti ai contenuti utili della piattaforma probatoria.In particolare, si sono evidenziate: - l'impossibilità di ricostruire il movimento degli affari della fallita - per la carenza grave di completezza da parte della documentazione contabile ritrovata - e la discrepanza tra annotazioni contabili in ordine alla giacenza di cassa ed alla frequenza ed entità dei prelievi bancari, tutti elementi dai quali i giudici d'appello hanno, con plausibile e logica deduzione, arguito la destinazione delle continue somme prelevate dalle casse sociali a scopi estranei a quelli economici della società; - la gestione effettiva della società fallita da parte dei due imputati, i quali hanno rivestito, peraltro, anche la qualifica formale di amministratori di diritto della società, saldando, così, i due piani valutativi utili per l'affermazione di responsabilità per le condotte di bancarotta fraudolenta loro contestate.

Si è dato risalto, altresì, anche ai movimenti sul conto Unicredit della società, in cui risulta un enorme incremento di prelievi in contante a partire da marzo 2009, con bonifici emessi, nello stesso periodo, in favore di [OSCURATO:PERSONA], bonifici aggiuntivi rispetto a quelli mensili imputati allo stipendio a lui dovuto e riportanti causali generiche e, pertanto, sintomatiche dell'ordito distrattivo (le diciture delle causali erano "acconto anticipo spese"; "restituzione anticipo spese").

Dunque, in generale, la contestazione di eccessiva sinteticità che il ricorrente muove alla sentenza impugnata è fuori fuoco, priva di fondamento.

2.2. Il punto di censura relativo alla manifesta illogicità delle ragioni utilizzate dal giudice d'appello per rigettare la richiesta di rinnovazione istruttoria riferita ad una perizia contabile che, a giudizio della difesa, sarebbe stata essenziale a verificare la legittimità dei prelievi di contante contestatigli, rispetto alle attività commerciali della fallita, neppure può trovare accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] condivide il principio, oggi rafforzato anche dall'esplicito approdo delle Sezioni Unite, secondo cui la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art.495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (cfr. Sez.

U, n. 39746 del 23/03/2017, A, Rv. 270936).

Nel caso di specie, peraltro, la motivazione del provvedimento impugnato ha spiegato come, alla luce dei risultati dell'attività istruttoria, e soprattutto dalle relazioni del curatore, fosse chiara l'inutilità della perizia richiesta, perché già emergeva dagli elementi di prova che non vi era alcuna sua necessità, sia in quanto gli episodi distrattivi e la mancanza di motivazioni giustificative agli innumerevoli prelievi di risorse societarie sono stati ricavati a prescindere dall'analisi delle scritture contabili, sia perché queste ultime sono state ritenute non attendibili e tenute in modo confuso, per l'anno 2009, mentre non sono state affatto tenute per l'anno 2010.

Gli argomenti del giudice d'appello, si fondono, quanto al mancato ritrovamento delle scritture contabili societarie in una forma completa e doverosamente attendibile, con quelle del Tribunale, che alla ricostruzione della complessa vicenda ha dedicato ampie ragioni ricostruttive (cfr. pagg. da 40 a 65 della sentenza di primo grado): gli imputati, come si è anticipato, sono stati al centro di contestazioni ben più ampie di quelle poi residuate all'esito dei proscioglimenti per prescrizione.

E proprio con riguardo all'argomento difensivo che contesta la scarsa attenzione che avrebbe dedicato il giudice dell'impugnazione ad approfondire il tema della effettiva mancanza delle scritture contabili per l'anno 2010, vi è da ribadire come la difficoltà di accesso ai locali, in locazione alla fallita, ove era conservata detta documentazione non rappresenti il fondamento del convincimento della loro mancanza (quasi che la denunciata - ma inconsistente, come si dirà - neghittosità del curatore ad accertamenti nei locali indicati come deposito debba ricadere sulla responsabilità dell'imputato), bensì soltanto un indicatore di prova, ben più ampia e della quale dà conto la sentenza di primo grado, di un atteggiamento doloso del ricorrente, volto a privare il fallimento di una base cognitiva completa, anche per il concorrente motivo di mascherare l'elevatissimo numero di condotte illecite di matrice truffaldina nelle quali la Corte d'Appello, benchè ne abbia dichiarato la prescrizione, ha comunque ritrovato il contesto di accadimento dei delitti di bancarotta fraudolenta.

In tale cornice di accertamento dei fatti, l'invocata riqualificazione della condotta delittuosa nella meno grave fattispecie di bancarotta semplice documentale non supera la soglia della rivendicazione apodittica: il ricorrente tenta di accreditare la tesi della sua trascuratezza nella tenuta delle scritture contabili e della non volontarietà della condotta, affatto finalizzata ad impedire di ricostruire il patrimonio ed il movimento degli affari della fallita.

Tuttavia, egli non si confronta con i dati probatori del processo.

La doglianza, pertanto, si rivela anche diffusamente inammissibile, là dove vorrebbe, in ultima analisi, veicolare una visione alternativa a quella compendiata dalla soluzione decisoria, con l'unico, dichiarato scopo di giungere ad esiti a lui favorevoli.

Egualmente infondata e versata in fatto è la censura con cui il ricorrente respinge la responsabilità per la condotta distrattiva riferita agli arredi dell'appartamento a lui intestato: correttamente la sentenza d'appello concentra l'attenzione sul fatto che, a prescindere da chi altri abitasse con [OSCURATO:PERSONA] nella residenza familiare, appare inverosimile - e, una volta ancora, in sede di legittimità, inammissibile perché semplicemente volta ad accreditare una diversa lettura delle prove più favorevole al ricorrente - la denuncia di una sua inconsapevolezza circa la destinazione dei beni che avrebbero dovuto entrare a far parte della garanzia patrimoniale dei creditori del fallimento.In caso di fallimento di una società con soci a responsabilità illimitata, infatti, ciascun socio risponde dei fatti di bancarotta fraudolenta commessi sia sui beni propri che su quelli della società (Sez. 5, n. 9575 del 12/3/1987, Vincenzetti, Rv. 176626).

L'imputato non si sottrae a tale responsabilità enunciando ragioni di fatto idonee a superare l'apparente inversione dell'onere della prova che caratterizza i reati di bancarotta fraudolenta.

La prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita, come noto, può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti, poichè la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87

I. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato (ed ovviamente di beni personali che confluiscono nella garanzia fallimentare avuto riguardo alle società di persone), non essendo sufficienti generiche asserzioni circa il loro destino ad escludere il superamento di detto criterio valutativo della prova (Sez. 5, n. 8260 del 22/9/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 17228 del 17/1/2020, Costantino, Rv. 279204).

Nella specie, il ricorrente evoca altri possibili autori a sua insaputa della sottrazione - totale, si badi - degli arredi dell'appartamento (quasi chiamando in causa i genitori con lui conviventi), senza aggiungere elementi di concretezza e specificità che consentano di verificare l'addotta sua inconsapevolezza rispetto alla distrazione di beni contestatagli.

2.3. Il secondo motivo di censura è inammissibile perché manifestamente infondato.

I giudici d'appello, analizzando il versante sanzionatorio della pronuncia di primo grado rispetto ad entrambi gli imputati, hanno chiarito come, a parte la loro incensuratezza, non vi erano concrete ragioni per riconoscere un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, concesse, sulle contestate aggravanti.

Anzi, hanno sottolineato, a dispetto di quanto asserisce il ricorrente, che non vi è prova di un suo risarcimento dei danni patiti dalle persone offese coinvolte nelle condotte di reato contestategli: il fatto che non vi siano querele non prova automaticamente un loro soddisfacimento in pretese economiche derivanti dai reati.

Di contro, il giudizio di equivalenza fa leva sulla "non indifferente gravità concreta dei fatti" commessi, desumibile dalla molteplicità degli episodi distrattivi e dalla loro entità, così ben radicando il convincimento della sentenza sulla congruità di un trattamento sanzionatorio comunque diminuito rispetto a quello stabilito in primo grado.

Tale motivazione, logica e coerente con gli approdi della giurisprudenza di questa Corte in tema di parametri valutativi per una opportuna dosimetria sanzionatoria, si rivela insindacabile: le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, og infatti, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/2/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 8/6/2017, Pennelli, Rv. 270450):

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è complessivamente infondato.

La tesi del ricorrente, portata avanti nei primi due motivi di ricorso, si fonda sulla sua asserita estraneità alla gestione effettiva della società, in realtà amministrata soltanto dall'altro socio accomandatario, [OSCURATO:PERSONA].

Tale estraneità determinerebbe un'incidenza sul coefficiente psichico del ricorrente, per quel che si comprende dalla prospettazione difensiva, di talchè si chiede o l'esclusione della responsabilità per concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale ovvero la riqualificazione del reato, nei suoi riguardi, in bancarotta semplice.

Le affermazioni difensive si basano, peraltro, su una prospettiva ermeneutica oramai definitivamente isolata e risalente, espressa dalla sentenza Sez. 5, n. 47502 del 24/9/2012, Corvetta, Rv. 253493, che considerava lo stato di insolvenza quale evento del reato in rapporto causale con la condotta dell'agente e necessariamente sorretto dall'elemento soggettivo doloso dell'agente.

Invece, come noto, le Sezioni Unite hanno stabilito che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione sia costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez.

U, n. 22474 del 31/3/2016, Passarelli, Rv. 266805).

Non vi è necessità, inoltre, di alcun nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Sez.

U, n. 22474 del 31/3/2016, Passarelli, Rv. 266804).

Alla luce di tali affermazioni, appare del tutto infondata la richiesta di riqualificazione del reato in quello meno grave di bancarotta semplice, avendo la Corte d'Appello ben evidenziato le ragioni di configurabilità delle condotte distrattive a carico del ricorrente, al quale sono stati attribuiti poteri decisionali e gestionali sulla base dei risultati istruttori dibattimentali e nei confronti del quale è stata rimarcata la posizione formale, tutt'altro che inconsapevole, di socio accomandatario, oltre che la distrazione di una parte della proprietà dell'immobile oggetto della contestazione di bancarotta distrattiva, intestandolo alla moglie e poi negoziando l'assegno da questa corrispostogli.Anche il motivo attinente alla dosimetria sanzionatoria, infine, si rivela privo di pregio, essendo insindacabile, in aggiunta, in sede di legittimità, il profilo della parannetrazione concreta della pena inflitta al ricorrente, poiché sorretto da adeguata, ragionevole motivazione del giudice di merito, che ha sottolineato la coerenza della misura sanzionatoria decisa con il disvalore concreto de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' dei ricorsi udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Torino, che, in parziale riforma della decisione emessa in primo grado dal GUP del Tribunale di Torino in data 5.6.2013, all'esito di rito abbreviato, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione a tutti i numerosi reati di truffa, di appropriazione indebita e di insolvenza fraudolenta, loro contestati, ad eccezione di quelli, relativi a condotte di bancarotta fraudolenta, contenuti nel capo 0) dell'imputazione, lettere A, B e D, aggravati ai sensi dell'art. 219, comma secondo, n. 1, I. fall. Parallelamente, si è rideterminata la pena in anni due, mesi sei e giorni venti di reclusione per [OSCURATO:PERSONA] e in anni due e mesi quattro di reclusione per Vasapolli, riducendo corrispondentemente, nella medesima, distinta misura, le pene accessorie previste dall'ultimo comma dell'art. 216 I.fall., e condannandoli alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili. Gli imputati, quali soci accomandatari della A.M.D. Motors di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita con sentenza del 24.2.2011, sono stati ritenuti responsabili di condotte di: - bancarotta fraudolenta documentale (lett. A); - bancarotta fraudolenta distrattiva (lett. B, per aver distratto e dissipato beni della fallita, mediante plurimi prelievi di danaro contante - oltre 230.000 euro - dal conto corrente intestato alla fallita presso UNICREDIT Banca, nel periodo da febbraio 2009 a febbraio 2010, privi di giustificazione e destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa; nonché ulteriori prelievi ingiustificati dal conto corrente della fallita acceso presso [OSCURATO:PERSONA] - oltre 79.000 euro - nel periodo da dicembre 2009 a giugno 2010 - e dal conto corrente di Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Casalgrasso e Sant'[OSCURATO:PERSONA], per circa 50.000 euro complessivi, nel periodo da gennaio a luglio 2009). - il solo [OSCURATO:PERSONA], di bancarotta distrattiva per aver sottratto dalla propria abitazione, trasferendoli in luogo rimasto ignoto, la totalità degli arredi. 2. Hanno proposto ricorso entrambi gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia e distinti atti di impugnazione. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], formulato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce due motivi di censura. 3.1. Il primo dubita della logicità e della adeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato, avuto riguardo all'affermazione di responsabilità del ricorrente per tutte le condotte ritenute sussistenti nei suoi confronti, al capo 0.1ett. A), B, D, che contestualizzano plurimi episodi di bancarotta fraudolenta aggravata. In particolare, il ricorrente lamenta: - l'eccessiva sinteticità delle argomentazioni della sentenza impugnata rispetto ai motivi di appello articolati in sua difesa, che si risolve in un richiamo alle ragioni del primo giudice senza un'effettiva risposta alle eccezioni dedotte; - la manifesta illogicità delle ragioni utilizzate dal giudice d'appello per rigettare la richiesta di rinnovazione istruttoria, con cui si era richiesta una perizia contabile (su documenti la collocazione dei quali il ricorrente ha precisamente indicato), essenziale non per accertare gli episodi distrattivi, così come erroneamente ha immaginato la sentenza, bensì per verificare la legittimità dei prelievi di contante contestatigli rispetto alle attività commerciali della fallita: da tale corrispondenza si sarebbe potuta provare l'insussistenza della distrazione del patrimonio sociale; - l'erroneo accertamento della mancanza della documentazione contabile per l'anno 2010, al centro della contestazione di bancarotta fraudolenta documentale, basato su una mera difficoltà di accesso ai locali, in locazione alla fallita, ove era conservata detta documentazione, come afferma la stessa sentenza impugnata, nonché l'insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico del reato di omessa tenuta delle scritture contabili, la cui configurabilità sarebbe smentita dalla regolare composizione della stessa documentazione, che il curatore colloca temporalmente sino al 2009, e che, per quanto emerge dalla piattaforma di prova, arriva sino al primo semestre del 2010. Il ricorrente invoca la riqualificazione della condotta delittuosa nella meno grave fattispecie di bancarotta semplice documentale, poiché le omissioni riguardano, nel suo caso, periodi di tempo limitati, vista la regolare e ordinata tenuta delle scritture contabili dal 2004 al 2009, e sono frutto di trascuratezza ma non della volontà di non rendere ricostruibile il patrimonio ed il movimento degli affari (si cita, in proposito, Sez. 5, n. 26613 del 2019). Infine, quanto alla sottrazione degli arredi dell'abitazione di proprietà del ricorrente, la difesa scinde la loro titolarità da quella dell'immobile e sostiene che non vi sia prova della loro riferibilità all'imputato, poiché egli viveva nell'appartamento a lui intestato, e trovato sostanzialmente disabitato, con i suoi genitori. 3.2. Con un secondo motivo di censura il ricorrente deduce vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione alla dosimetria sanzionatoria - e precisamente chiede il giudizio di bilanciamento in prevalenza, piuttosto che equivalente, tra l'aggravante ritenuta nei suoi confronti e le circostanze attenuanti generiche riconosciutegli - che non ha tenuto conto del comportamento processualmente corretto di [OSCURATO:PERSONA] e del risarcimento del danno da parte sua alle numerose persone offese; queste ultime, infatti, non si sono poi costituite parti civili ed il loro risarcimento sarebbe dimostrato anche da un elenco di raccomandate inviate ai clienti della fallita e di pagamenti depositati presso Io studio del curatore, dei quali vi è prova in giudizio. 4. Il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA], si compone di tre motivi diversi. 4.1. Il ricorrente deduce, anzitutto, un primo argomento di censura, con cui evidenzia la necessità di riqualificare le condotte contestate nei suoi riguardi in quelle di bancarotta semplice e non fraudolenta, considerato il suo ruolo non realmente gestorio della fallita, nonostante la sua posizione di socio accomandatario, poiché l'effettiva amministrazione era svolta soltanto dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]; egli si limitava al disbrigo di pratiche amministrative per la società di autorivendita poi fallita. 4.2. Il secondo dubbio difensivo attiene al vizio di omessa motivazione in relazione allo specifico motivo d'appello che puntava all'assoluzione del ricorrente dal reato di bancarotta fraudolenta, in ragione, ancora una volta, dell'argomento ritenuto essenziale della sua estraneità all'effettiva gestione della fallita. Non si è tenuto conto della prova testimoniale addotta dalla difesa a sostegno argomentativo di un esito favorevole al ricorrente e delle stesse dichiarazioni del coimputato, egualmente leggibili nel senso di escludere qualsiasi consapevole capacità gestoria della società solo formalmente amministrata. 4.3. Un terzo motivo di censura, infine, denuncia difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti piuttosto che equivalenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono entrambi infondati e devono essere rigettati. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] propone al Collegio ragioni nella gran parte inammissibili, anzitutto perché, pur censurando vizi di manifesta illogicità della motivazione, in realtà si limita a contestare in fatto gli approdi decisori dei giudici di merito, peraltro tra loro coerenti ed anche ampiamente argomentati. Ed invece, come noto, nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).[OSCURATO:PERSONA] condivide, infatti, l'orientamento pacificamente accolto dalla Cassazione secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965). 2.1. Tanto premesso, quanto alla denuncia di eccessiva sinteticità delle argomentazioni della sentenza impugnata rispetto ai motivi di appello, il ricorrente non centra il tema, anzitutto, del rapporto tra impugnazione e motivazione del provvedimento che chiude la fase d'appello: in sede di legittimità, infatti, non è censurabile una sentenza neppure per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata, dotata di adeguatezza logica (cfr. Sez. 2, n. 29434 del 19/5/2004, Candiano, Rv. 229220; Sez. 4, n. 26660 del 13/5/2011, Caruso, Rv. 250900; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254107; Sez. 2, n. 35817 del 10/7/2019, Sirica, Rv. 276741). Dunque, è al complessivo risultato giustificativo della sentenza di secondo grado che il ricorrente deve far riferimento per contestarne eventuali vizi, ma non è consentito prescindere da tale valutazione complessiva e puntare su una pedissequa verifica della risposta ai singoli motivi di censura proposti con l'atto di appello, perdendone di vista il significato logico-giuridico rispetto al ragionamento probatorio che ha condotto il provvedimento impugnato a superare le critiche difensive; sempre che, ovviamente, tale ragionamento sia intellegibile e congruo, come, peraltro, accaduto nel caso di specie. La sentenza d'appello ha richiamato per sintesi i principali passaggi di prova che il primo giudice ha utilizzato per giungere ad affermare la responsabilità del ricorrente; ed evidentemente si tratta di una sintesi, in parte, inevitabile, visto che il processo ha avuto una base complessa di verifica, poichè è sorto inizialmente in ordine a ben 88 imputazioni di reato, ma ha ridotto, poi, notevolmente i propri orizzonti decisori per la dichiarata prescrizione di tutte le contestazioni relative ai reati di truffa ed appropriazione indebita, giungendo al capolinea della conferma della decisione d'appello solo quelle relative al capo 0) dell'imputazione, lettere A, B e D: in relazione a queste ultime, i richiami per relationem alle ragioni della sentenza del Tribunale sono accompagnati dai puntuali, specifici riferimenti ai contenuti utili della piattaforma probatoria.In particolare, si sono evidenziate: - l'impossibilità di ricostruire il movimento degli affari della fallita - per la carenza grave di completezza da parte della documentazione contabile ritrovata - e la discrepanza tra annotazioni contabili in ordine alla giacenza di cassa ed alla frequenza ed entità dei prelievi bancari, tutti elementi dai quali i giudici d'appello hanno, con plausibile e logica deduzione, arguito la destinazione delle continue somme prelevate dalle casse sociali a scopi estranei a quelli economici della società; - la gestione effettiva della società fallita da parte dei due imputati, i quali hanno rivestito, peraltro, anche la qualifica formale di amministratori di diritto della società, saldando, così, i due piani valutativi utili per l'affermazione di responsabilità per le condotte di bancarotta fraudolenta loro contestate. Si è dato risalto, altresì, anche ai movimenti sul conto Unicredit della società, in cui risulta un enorme incremento di prelievi in contante a partire da marzo 2009, con bonifici emessi, nello stesso periodo, in favore di [OSCURATO:PERSONA], bonifici aggiuntivi rispetto a quelli mensili imputati allo stipendio a lui dovuto e riportanti causali generiche e, pertanto, sintomatiche dell'ordito distrattivo (le diciture delle causali erano "acconto anticipo spese"; "restituzione anticipo spese"). Dunque, in generale, la contestazione di eccessiva sinteticità che il ricorrente muove alla sentenza impugnata è fuori fuoco, priva di fondamento. 2.2. Il punto di censura relativo alla manifesta illogicità delle ragioni utilizzate dal giudice d'appello per rigettare la richiesta di rinnovazione istruttoria riferita ad una perizia contabile che, a giudizio della difesa, sarebbe stata essenziale a verificare la legittimità dei prelievi di contante contestatigli, rispetto alle attività commerciali della fallita, neppure può trovare accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] condivide il principio, oggi rafforzato anche dall'esplicito approdo delle Sezioni Unite, secondo cui la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art.495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (cfr. Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A, Rv. 270936). Nel caso di specie, peraltro, la motivazione del provvedimento impugnato ha spiegato come, alla luce dei risultati dell'attività istruttoria, e soprattutto dalle relazioni del curatore, fosse chiara l'inutilità della perizia richiesta, perché già emergeva dagli elementi di prova che non vi era alcuna sua necessità, sia in quanto gli episodi distrattivi e la mancanza di motivazioni giustificative agli innumerevoli prelievi di risorse societarie sono stati ricavati a prescindere dall'analisi delle scritture contabili, sia perché queste ultime sono state ritenute non attendibili e tenute in modo confuso, per l'anno 2009, mentre non sono state affatto tenute per l'anno 2010. Gli argomenti del giudice d'appello, si fondono, quanto al mancato ritrovamento delle scritture contabili societarie in una forma completa e doverosamente attendibile, con quelle del Tribunale, che alla ricostruzione della complessa vicenda ha dedicato ampie ragioni ricostruttive (cfr. pagg. da 40 a 65 della sentenza di primo grado): gli imputati, come si è anticipato, sono stati al centro di contestazioni ben più ampie di quelle poi residuate all'esito dei proscioglimenti per prescrizione. E proprio con riguardo all'argomento difensivo che contesta la scarsa attenzione che avrebbe dedicato il giudice dell'impugnazione ad approfondire il tema della effettiva mancanza delle scritture contabili per l'anno 2010, vi è da ribadire come la difficoltà di accesso ai locali, in locazione alla fallita, ove era conservata detta documentazione non rappresenti il fondamento del convincimento della loro mancanza (quasi che la denunciata - ma inconsistente, come si dirà - neghittosità del curatore ad accertamenti nei locali indicati come deposito debba ricadere sulla responsabilità dell'imputato), bensì soltanto un indicatore di prova, ben più ampia e della quale dà conto la sentenza di primo grado, di un atteggiamento doloso del ricorrente, volto a privare il fallimento di una base cognitiva completa, anche per il concorrente motivo di mascherare l'elevatissimo numero di condotte illecite di matrice truffaldina nelle quali la Corte d'Appello, benchè ne abbia dichiarato la prescrizione, ha comunque ritrovato il contesto di accadimento dei delitti di bancarotta fraudolenta. In tale cornice di accertamento dei fatti, l'invocata riqualificazione della condotta delittuosa nella meno grave fattispecie di bancarotta semplice documentale non supera la soglia della rivendicazione apodittica: il ricorrente tenta di accreditare la tesi della sua trascuratezza nella tenuta delle scritture contabili e della non volontarietà della condotta, affatto finalizzata ad impedire di ricostruire il patrimonio ed il movimento degli affari della fallita. Tuttavia, egli non si confronta con i dati probatori del processo. La doglianza, pertanto, si rivela anche diffusamente inammissibile, là dove vorrebbe, in ultima analisi, veicolare una visione alternativa a quella compendiata dalla soluzione decisoria, con l'unico, dichiarato scopo di giungere ad esiti a lui favorevoli. Egualmente infondata e versata in fatto è la censura con cui il ricorrente respinge la responsabilità per la condotta distrattiva riferita agli arredi dell'appartamento a lui intestato: correttamente la sentenza d'appello concentra l'attenzione sul fatto che, a prescindere da chi altri abitasse con [OSCURATO:PERSONA] nella residenza familiare, appare inverosimile - e, una volta ancora, in sede di legittimità, inammissibile perché semplicemente volta ad accreditare una diversa lettura delle prove più favorevole al ricorrente - la denuncia di una sua inconsapevolezza circa la destinazione dei beni che avrebbero dovuto entrare a far parte della garanzia patrimoniale dei creditori del fallimento.In caso di fallimento di una società con soci a responsabilità illimitata, infatti, ciascun socio risponde dei fatti di bancarotta fraudolenta commessi sia sui beni propri che su quelli della società (Sez. 5, n. 9575 del 12/3/1987, Vincenzetti, Rv. 176626). L'imputato non si sottrae a tale responsabilità enunciando ragioni di fatto idonee a superare l'apparente inversione dell'onere della prova che caratterizza i reati di bancarotta fraudolenta. La prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita, come noto, può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti, poichè la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 I. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato (ed ovviamente di beni personali che confluiscono nella garanzia fallimentare avuto riguardo alle società di persone), non essendo sufficienti generiche asserzioni circa il loro destino ad escludere il superamento di detto criterio valutativo della prova (Sez. 5, n. 8260 del 22/9/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 17228 del 17/1/2020, Costantino, Rv. 279204). Nella specie, il ricorrente evoca altri possibili autori a sua insaputa della sottrazione - totale, si badi - degli arredi dell'appartamento (quasi chiamando in causa i genitori con lui conviventi), senza aggiungere elementi di concretezza e specificità che consentano di verificare l'addotta sua inconsapevolezza rispetto alla distrazione di beni contestatagli. 2.3. Il secondo motivo di censura è inammissibile perché manifestamente infondato. I giudici d'appello, analizzando il versante sanzionatorio della pronuncia di primo grado rispetto ad entrambi gli imputati, hanno chiarito come, a parte la loro incensuratezza, non vi erano concrete ragioni per riconoscere un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, concesse, sulle contestate aggravanti. Anzi, hanno sottolineato, a dispetto di quanto asserisce il ricorrente, che non vi è prova di un suo risarcimento dei danni patiti dalle persone offese coinvolte nelle condotte di reato contestategli: il fatto che non vi siano querele non prova automaticamente un loro soddisfacimento in pretese economiche derivanti dai reati. Di contro, il giudizio di equivalenza fa leva sulla "non indifferente gravità concreta dei fatti" commessi, desumibile dalla molteplicità degli episodi distrattivi e dalla loro entità, così ben radicando il convincimento della sentenza sulla congruità di un trattamento sanzionatorio comunque diminuito rispetto a quello stabilito in primo grado. Tale motivazione, logica e coerente con gli approdi della giurisprudenza di questa Corte in tema di parametri valutativi per una opportuna dosimetria sanzionatoria, si rivela insindacabile: le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, og infatti, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/2/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 8/6/2017, Pennelli, Rv. 270450): 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è complessivamente infondato. La tesi del ricorrente, portata avanti nei primi due motivi di ricorso, si fonda sulla sua asserita estraneità alla gestione effettiva della società, in realtà amministrata soltanto dall'altro socio accomandatario, [OSCURATO:PERSONA]. Tale estraneità determinerebbe un'incidenza sul coefficiente psichico del ricorrente, per quel che si comprende dalla prospettazione difensiva, di talchè si chiede o l'esclusione della responsabilità per concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale ovvero la riqualificazione del reato, nei suoi riguardi, in bancarotta semplice. Le affermazioni difensive si basano, peraltro, su una prospettiva ermeneutica oramai definitivamente isolata e risalente, espressa dalla sentenza Sez. 5, n. 47502 del 24/9/2012, Corvetta, Rv. 253493, che considerava lo stato di insolvenza quale evento del reato in rapporto causale con la condotta dell'agente e necessariamente sorretto dall'elemento soggettivo doloso dell'agente. Invece, come noto, le Sezioni Unite hanno stabilito che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione sia costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/3/2016, Passarelli, Rv. 266805). Non vi è necessità, inoltre, di alcun nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Sez. U, n. 22474 del 31/3/2016, Passarelli, Rv. 266804). Alla luce di tali affermazioni, appare del tutto infondata la richiesta di riqualificazione del reato in quello meno grave di bancarotta semplice, avendo la Corte d'Appello ben evidenziato le ragioni di configurabilità delle condotte distrattive a carico del ricorrente, al quale sono stati attribuiti poteri decisionali e gestionali sulla base dei risultati istruttori dibattimentali e nei confronti del quale è stata rimarcata la posizione formale, tutt'altro che inconsapevole, di socio accomandatario, oltre che la distrazione di una parte della proprietà dell'immobile oggetto della contestazione di bancarotta distrattiva, intestandolo alla moglie e poi negoziando l'assegno da questa corrispostogli.Anche il motivo attinente alla dosimetria sanzionatoria, infine, si rivela privo di pregio, essendo insindacabile, in aggiunta, in sede di legittimità, il profilo della parannetrazione concreta della pena inflitta al ricorrente, poiché sorretto da adeguata, ragionevole motivazione del giudice di merito, che ha sottolineato la coerenza della misura sanzionatoria decisa con il disvalore concreto de
Sentenza Cassazione n. 24079/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris