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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 30541/2026

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02CJOLK) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 agosto 1980, avverso l'ordinanza del 5 marzo 2026 della Corte d'appello di Ancona; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 5 marzo 2026 la Corte d'appello di Ancona ha rigettato l'istanza ex art. 629-bis cod. proc. pen., presentata da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la rescissione del giudicato, in relazione alla sentenza emessa in data 11 luglio 2023 dalla Corte d'appello di Ancona, che in riforma della sentenza emessa in data 9 ottobre 2018 dal Tribunale di Macerata, lo ha condannato alla pena di anni 14 di reclusione.

1.1. Più in particolare, la Corte territoriale ha osservato che nei confronti del ricorrente si è correttamente proceduto in assenza, essendosi sottratto volontariamente alla conoscenza della pendenza del processo, e che pertanto si è fatta corretta applicazione dell'art. 420-bis cod. proc. pen. 12.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, formulando i seguenti motivi (enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge, in quanto la Corte territoriale ha erroneamente confuso la conoscenza del processo - che deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento di vocatio in iudicium - con la conoscenza del procedimento, l'unica predicabile nei confronti del ricorrente, il quale fu tratto in arresto e poi scarcerato per decorrenza dei termini di custodia prima della celebrazione dell'udienza preliminare.

Lamenta inoltre il ricorrente che la mera irreperibilità non può essere considerata indice della volontaria sottrazione alla conoscenza del processo.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione della legge processuale con riguardo all'art. 629-bis cod. proc. pen., e agli artt. 6 CEDU e 2 del Protocollo n. 7 CEDU.

Secondo il ricorrente, il diritto dell'imputato a partecipare al processo può essere rinunciato, ma tale rinuncia deve risultare in modo non equivoco, e non può certo essere desunta dal fatto che l'imputato - peraltro assistito da un difensore d'ufficio - non sia rintracciabile o si trovi all'estero.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. Allo scrutinio dei motivi è utile premettere che, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la previgente disciplina si applica anche quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato.

Da ciò consegue che, nel caso in esame, deve trovare applicazione il testo dell'art. 629-bis cod. proc. pen. nella versione introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non quello risultante dalle modifiche di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: secondo tale disposizione il condannato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta a un'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

4.2. Tanto l'art. 629-bis, comnna 1, cod. proc. pen. quanto l'art. 420-bis, comma 4, cod. proc. pen. fanno riferimento alla mancata conoscenza del «processo», con ciò presupponendo la formalizzazione di un'accusa ed il 2deferimento a giudizio dell'interessato (cfr., in parte motiva, Sez. 5, n. 19949 del 06/04/2021, Olguin, Rv. 281256 - 01).

La mancata conoscenza può essere superata, stando ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità e da quella della Corte EDU (cfr. in particolare la sentenza Somogyi c.

Italia del 18 maggio 2004 e la sentenza Sejdovic c.

Italia del 10 novembre 2004, pure ricordata dal ricorrente con il secondo motivo), soltanto quando l'imputato si è ad essa deliberatamente sottratto, realizzando la condizione del difetto di conoscenza «colpevole», che il predetto art. 629-bis cod. proc. pen. richiede per escludere la possibilità di rescissione del giudicato.

Ciò posto, nel caso in esame, contrariamente a quanto afferma il ricorrente (p. 4 del ricorso)/ il problema non sta soltanto nello stabilire se la sottoposizione a misura cautelare rappresenti o meno un indicatore sufficiente della conoscenza del processo, considerando che la cristallizzazione di un'accusa in un provvedimento cautelare costituisce un indice della consapevolezza di essere sottoposto ad un procedimento penale per una determinata fattispecie di reato; la Corte d'appello, infatti, ha negato la rescissione nel presupposto che la mancata conoscenza della vocatio fosse in ogni caso colpevole (p. 4 ordinanza).

Sul punto occorre considerare che in tema di processo in assenza, l'ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell'art. 6 della CEDU (la cui violazione è invocata con il secondo motivo di ricorso), è esclusa in tutti i casi in cui l'imputato, attraverso singoli atti della progressione processuale quali l'elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l'arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, sia venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più se nominato di fiducia (Sez. 2 n. 34041 del 20/11/2020, K., Rv. 280305 - 01), sicché ricade in capo all'interessato, consapevole della pendenza di un procedimento a suo carico (come nel caso di specie), un onere di diligenza, che si declina nel dovere di informarsi sullo stato della progressione del medesimo procedimento, anche nelle fasi successive a quella investigativa.

In coerenza con tali principi, la Corte d'appello ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] non si è soltanto reso irreperibile (come invece si afferma in ricorso: p. 5), ma all'atto della scarcerazione, pur essendovi tenuto (art. 161, comma 3, cod. proc. pen.), non ha neppure dichiarato o eletto alcun domicilio, né ha mantenuto alcun contatto con il suo difensore, che pure lo aveva concretamente assistito nel corso del procedimento (p. 3 ordinanza impugnata).

Così facendo, ha osservato la Corte territoriale, il ricorrente si è posto nelle condizioni di non ricevere adeguata notizia del processo, così dimostrando implicitamente di non volervi partecipare (Sez. 2, n. 14375 del 31/03/2021, Ni )inguang, Rv. 281101 - 02). 3Si è infatti osservato che la colpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo non richiede che l'imputato si sia deliberatamente sottratto alla "vocatio in iudicium" con comportamenti a ciò finalizzati, essendo sufficiente che si sia posto consapevolmente e volontariamente nella condizione di sottrarsi alla conoscenza del processo, indipendentemente dai motivi di tale comportamento (Sez. 3, n. 35426 del 13/05/2021, Sejdini, Rv. 281851 - 01).

Queste argomentazioni non sono in alcun modo specificamente esaminate né confutate dal ricorrente (sullo specifico onere in capo al soggetto già sottoposto a misura cautelare, Sez. 6, n. 46795 del 12/10/2023, Kebe, Rv. 285493 - 01), che si è limitato a sostenere l'erroneità dell'equazione tra conoscenza del procedimento e conoscenza del processo, e l'impossibilità di desumere dalla sola irreperibilità un indicatore della volontaria sottrazione alla conoscenza del processo.

Del resto, anche le Sezioni Unite hanno affermato che l'ignoranza del procedimento da parte del condannato in assenza "non deve essere a lui imputabile, né come voluta diserzione delle udienze, né come colposa trascuratezza e negligenza nel seguirne il procedere" (così, in motivazione, Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, non mass. sul punto).

5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inannmissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Dic P.Q.MD • [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nano udiziario Gianfran nazzo 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
02CJOLK) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 agosto 1980, avverso l'ordinanza del 5 marzo 2026 della Corte d'appello di Ancona; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 marzo 2026 la Corte d'appello di Ancona ha rigettato l'istanza ex art. 629-bis cod. proc. pen., presentata da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la rescissione del giudicato, in relazione alla sentenza emessa in data 11 luglio 2023 dalla Corte d'appello di Ancona, che in riforma della sentenza emessa in data 9 ottobre 2018 dal Tribunale di Macerata, lo ha condannato alla pena di anni 14 di reclusione. 1.1. Più in particolare, la Corte territoriale ha osservato che nei confronti del ricorrente si è correttamente proceduto in assenza, essendosi sottratto volontariamente alla conoscenza della pendenza del processo, e che pertanto si è fatta corretta applicazione dell'art. 420-bis cod. proc. pen. 12. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, formulando i seguenti motivi (enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge, in quanto la Corte territoriale ha erroneamente confuso la conoscenza del processo - che deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento di vocatio in iudicium - con la conoscenza del procedimento, l'unica predicabile nei confronti del ricorrente, il quale fu tratto in arresto e poi scarcerato per decorrenza dei termini di custodia prima della celebrazione dell'udienza preliminare. Lamenta inoltre il ricorrente che la mera irreperibilità non può essere considerata indice della volontaria sottrazione alla conoscenza del processo. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione della legge processuale con riguardo all'art. 629-bis cod. proc. pen., e agli artt. 6 CEDU e 2 del Protocollo n. 7 CEDU. Secondo il ricorrente, il diritto dell'imputato a partecipare al processo può essere rinunciato, ma tale rinuncia deve risultare in modo non equivoco, e non può certo essere desunta dal fatto che l'imputato - peraltro assistito da un difensore d'ufficio - non sia rintracciabile o si trovi all'estero. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. Allo scrutinio dei motivi è utile premettere che, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la previgente disciplina si applica anche quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato. Da ciò consegue che, nel caso in esame, deve trovare applicazione il testo dell'art. 629-bis cod. proc. pen. nella versione introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non quello risultante dalle modifiche di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: secondo tale disposizione il condannato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta a un'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. 4.2. Tanto l'art. 629-bis, comnna 1, cod. proc. pen. quanto l'art. 420-bis, comma 4, cod. proc. pen. fanno riferimento alla mancata conoscenza del «processo», con ciò presupponendo la formalizzazione di un'accusa ed il 2deferimento a giudizio dell'interessato (cfr., in parte motiva, Sez. 5, n. 19949 del 06/04/2021, Olguin, Rv. 281256 - 01). La mancata conoscenza può essere superata, stando ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità e da quella della Corte EDU (cfr. in particolare la sentenza Somogyi c. Italia del 18 maggio 2004 e la sentenza Sejdovic c. Italia del 10 novembre 2004, pure ricordata dal ricorrente con il secondo motivo), soltanto quando l'imputato si è ad essa deliberatamente sottratto, realizzando la condizione del difetto di conoscenza «colpevole», che il predetto art. 629-bis cod. proc. pen. richiede per escludere la possibilità di rescissione del giudicato. Ciò posto, nel caso in esame, contrariamente a quanto afferma il ricorrente (p. 4 del ricorso)/ il problema non sta soltanto nello stabilire se la sottoposizione a misura cautelare rappresenti o meno un indicatore sufficiente della conoscenza del processo, considerando che la cristallizzazione di un'accusa in un provvedimento cautelare costituisce un indice della consapevolezza di essere sottoposto ad un procedimento penale per una determinata fattispecie di reato; la Corte d'appello, infatti, ha negato la rescissione nel presupposto che la mancata conoscenza della vocatio fosse in ogni caso colpevole (p. 4 ordinanza). Sul punto occorre considerare che in tema di processo in assenza, l'ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell'art. 6 della CEDU (la cui violazione è invocata con il secondo motivo di ricorso), è esclusa in tutti i casi in cui l'imputato, attraverso singoli atti della progressione processuale quali l'elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l'arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, sia venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più se nominato di fiducia (Sez. 2 n. 34041 del 20/11/2020, K., Rv. 280305 - 01), sicché ricade in capo all'interessato, consapevole della pendenza di un procedimento a suo carico (come nel caso di specie), un onere di diligenza, che si declina nel dovere di informarsi sullo stato della progressione del medesimo procedimento, anche nelle fasi successive a quella investigativa. In coerenza con tali principi, la Corte d'appello ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] non si è soltanto reso irreperibile (come invece si afferma in ricorso: p. 5), ma all'atto della scarcerazione, pur essendovi tenuto (art. 161, comma 3, cod. proc. pen.), non ha neppure dichiarato o eletto alcun domicilio, né ha mantenuto alcun contatto con il suo difensore, che pure lo aveva concretamente assistito nel corso del procedimento (p. 3 ordinanza impugnata). Così facendo, ha osservato la Corte territoriale, il ricorrente si è posto nelle condizioni di non ricevere adeguata notizia del processo, così dimostrando implicitamente di non volervi partecipare (Sez. 2, n. 14375 del 31/03/2021, Ni )inguang, Rv. 281101 - 02). 3Si è infatti osservato che la colpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo non richiede che l'imputato si sia deliberatamente sottratto alla "vocatio in iudicium" con comportamenti a ciò finalizzati, essendo sufficiente che si sia posto consapevolmente e volontariamente nella condizione di sottrarsi alla conoscenza del processo, indipendentemente dai motivi di tale comportamento (Sez. 3, n. 35426 del 13/05/2021, Sejdini, Rv. 281851 - 01). Queste argomentazioni non sono in alcun modo specificamente esaminate né confutate dal ricorrente (sullo specifico onere in capo al soggetto già sottoposto a misura cautelare, Sez. 6, n. 46795 del 12/10/2023, Kebe, Rv. 285493 - 01), che si è limitato a sostenere l'erroneità dell'equazione tra conoscenza del procedimento e conoscenza del processo, e l'impossibilità di desumere dalla sola irreperibilità un indicatore della volontaria sottrazione alla conoscenza del processo. Del resto, anche le Sezioni Unite hanno affermato che l'ignoranza del procedimento da parte del condannato in assenza "non deve essere a lui imputabile, né come voluta diserzione delle udienze, né come colposa trascuratezza e negligenza nel seguirne il procedere" (così, in motivazione, Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, non mass. sul punto). 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inannmissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila. P.Q.M. Dic P.Q.MD • [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nano udiziario Gianfran nazzo 4
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