CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2021
Cassazione n. 41473/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato iS.iiso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 2488/2020 la Corte di appello di Bari ha riformato la sentenza del Tribunale di Bari emessa il 5/07/19, rideterminando la pena e confermando la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt.336 e 340 cod. pen., commessi il 16/03/2014. Nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'accertamento dei fatti con riguardo allo stato di alterazione dell'imputato che avrebbe manifestato solo il proprio disappunto con tono alterato senza di fatto impedire la regolare attività del pronto soccorso Il ricorso è manifestamente infondato. Le deduzioni sviluppate nel ricorso concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale. La genericità dei motivi rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata conformemente dal giudice di primo e secondo grado, in merito all'accertamento delle condotte di reato, rende evidente la infondatezza della critica alla motivazione della sentenza impugnata. Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2021