CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 46673/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA • •,,;,;,; ;ii.tiot, sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 02/12/2021 della Corte di appello di Campobasso, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 2 dicembre 2021 la Corte d'appello di Campobasso ha confermato la sentenza in data 17 novembre 2020 del Tribunale di Campobasso che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'articolo 8 d.lgs. n. 74 del 2000. 2. La difesa dell'imputato presenta sei motivi di ricorso per Cassazione. Con il primo deduce la violazione di legge, perché i Giudici di merito avevano acriticamente recepito la prospettazione accusatoria, secondo cui la [OSCURATO:SOCIETA]., di cui lo Ialenti era amministratore, aveva acquistato delle auto all'estero obbligandosi al pagamento dell'IVA che, tuttavia, non aveva poi versato. Sostiene che il ricorrente svolgeva attività di brokeraggio e vendita on-line delle auto e che il suo principale ma non esclusivo cliente era la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che i testi non avevano confermato la ricostruzione accusatoria, ma anzi il maresciallo [OSCURATO:PERSONA] aveva validato la prospettazione difensiva di una lecita attività commerciale. Con il secondo denuncia il vizio di motivazione per erronea ricostruzione dei fatti e delle risultanze del processo. I testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano confermato che la [OSCURATO:PERSONA] preferiva acquistare dallo Talenti piuttosto che direttamente all'estero. Con il terzo eccepisce la violazione di legge, perché era stato condannato per la violazione dell'art. 8 anziché per la violazione dell'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000. [OSCURATO:SOCIETA] che la dichiarazione dei redditi era veridica e che non era riuscito a versare VIVA, a causa della revoca dell'iscrizione nel VIES. Con il quarto lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione, in ordine al reato dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000. Sostiene che nel caso in esame non vi erano i requisiti delle operazioni soggettivamente inesistenti, perché si occupava di pubblicizzare i veicoli che aveva a disposizione e/o di proporre la vendita dei veicoli che importava, di prendere i veicoli all'estero e di importarli nel territorio, di provvedere all'immatricolazione dei veicoli in Italia, di rivendere a privati e/o a concessionari i veicoli che aveva importato. Pertanto, non poteva essere considerato né una cartiera né un prestanome. Con il quinto deduce la violazione di legge e l'inutilizzabilità delle presunzioni tributarie. Difettava la prova che avesse abusato del regime del margine, disciplinato dal d.l. n. 41 del 1995 conv. dalla I. n. 85 del 1995, che prevedeva una disciplina in deroga a quella generale per gli acquisti relativi a beni o servizi ricevuti in Italia e provenienti da operatori economici di altro Stato membro dell'UE, secondo il d.l. n. 331 del 1993 conv. in I. n. 427 del 1993. Sostiene che al momento dell'acquisto tutti i veicoli presentavano i requisiti per godere l'applicazione del cosiddetto regime del margine. Con il sesto denuncia la violazione di legge in merito al trattamento sanzionatorio, perché la pena irrogata era eccessiva e perché non gli era stata applicata la sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile perché punta a una non consentita rivalutazione di fatto del compendio probatorio. Nella prospettazione difensiva, è incontestato l'omesso versamento dell'IVA. Tuttavia, mentre l'imputato ha ascritto tale inadempienza alle difficoltà finanziarie, al contempo mirando a ricondurre la fattispecie all'interno della figura di reato dell'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, i Giudici di merito hanno inquadrato tale condotta nel più ampio meccanismo della frode carosello, congruente rispetto alla fattispecie dell'art. 8 del citato decreto legislativo, valorizzando i seguenti elementi anomali: l'assenza di uno spazio espositivo e l'allocazione della sede sociale presso lo studio legale del padre, il pagamento anticipato del prezzo dell'autovettura da acquistare all'estero, il margine di ricarico negativo o al più esiguo, l'omesso versamento dell'IVA. I Giudici hanno ricostruito in base alle dichiarazioni dell'operante della Guardia di finanza e della funzionaria dell'Agenzia delle dogane che l'imputato aveva costituito un fittizio credito d'imposta in favore della [OSCURATO:PERSONA] e aveva omesso di versare VIVA presuntivamente incassata. La decisione è immune dalle censure di merito perché l'accertamento di responsabilità poggia saldamente sulle dichiarazioni degli operanti che i Giudici hanno valutato nel loro complesso e non in modo frazionato come proposto dalla difesa nel ricorso per cassazione, sostanzialmente volto a "rileggere" il compendio probatorio. I primi cinque motivi, quindi, sono del tutto inconsistenti. Del pari inammissibile è il sesto motivo, che non si è confrontato affatto con la decisione impugnata in cui la Corte territoriale ha motivato in merito all'entità della pena, pari ad anni due di reclusione, di poco distante dal minimo edittale, per la gravità della condotta consistente nell'evasione di un'imposta superiore a euro 71.000, nonché in merito al diniego del beneficio della pena sospesa, perché già goduto in precedenza. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] dec