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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024

Cassazione n. 07635/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIi dato avviso alle part—i; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 40801/23 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha concordato in appello la pena di legge per la violazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 e dell'art. 337 cod. pen.; Rilevato che l'imputato con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge, perché non era stata configurata la violazione del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato: in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, né sulla riqualificazione del fatto, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (tre le più recenti, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522); Rilevato, peraltro, che l'imputato non ha allegato alcun elemento concreto a sostegno della tesi della riqualificazione, mentre, per contro, era stato trovato nella disponibilità di crack pari a 95,2 dosi oltre che a 24(iffn contanti, in banconote di piccolo taglio; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIi dato avviso alle part—i; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 40801/23 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha concordato in appello la pena di legge per la violazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 e dell'art. 337 cod. pen.; Rilevato che l'imputato con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge, perché non era stata configurata la violazione del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato: in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, né sulla riqualificazione del fatto, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (tre le più recenti, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522); Rilevato, peraltro, che l'imputato non ha allegato alcun elemento concreto a sostegno della tesi della riqualificazione, mentre, per contro, era stato trovato nella disponibilità di crack pari a 95,2 dosi oltre che a 24(iffn contanti, in banconote di piccolo taglio; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
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