CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18085/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il ricorso consta di un unico motivo con il quale si deduce in maniera del tutto generica e apodittica il vizio di carenza di motivazione del provvedimento impugnato, senza che sia rassegnata qualsivoglia argomentazione a sostegno della doglianza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA] mpe