CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 ottobre 2024
Cassazione n. 29111/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 34334/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 143, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –ricorrente – e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 143, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del dottore [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] in persona dell’amministratore pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza n. 308/2019 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 19/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. [OSCURATO:PERSONA] chiamò in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nonché i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo accertarsi che i convenuti non erano titolari di servitù di passaggio, con apertura varchi a carico del condomino Mediterraneo, sito nel comune di Campomarino, di cui l’attore era condomino, con condanna al ripristino; con successivo intervento il Condominio aderì alla domanda attorea. L’adito Tribunale accolse la domanda. La Corte d’appello di Campobasso rigettò l’impugnazione di Curcelli e [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avanzavano ricorso sulla base di tre motivi e [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso. 3. Il Consigliere delegato della Sezione ha proposto definirsi il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. 4. I ricorrenti, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, hanno chiesto decidersi il ricorso. 5. Il processo è stato fissato per l’adunanza camerale del 9 ottobre 2024. 6. Appare opportuno rimettere la trattazione specie in relazione al primo motivo, con il quale vien posta la questione di diritto se, in mancanza di un formale atto di cessione o concessione, in funzione dell’ottenimento di titolo abilitativo per la edificazione, ai sensi degli artt. 28 e 31, l. n. 1150/1942, siccome modificati dagli artt. 8 e 10, l. n. 765/1967, nonostante la destinazione urbanistica a sede stradale pubblica, l’area in questione resti privata e, comunque, non assoggettata al servizio d’accesso in favore degli immobili edificati. Allo stesso tempo, occorrerà verificare l’incidenza di eventuale giudicato riflesso della decisione n. 9687/2023 di questa Corte, richiamata dalla parte ricorrente. P.Q.M. rim