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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 maggio 2023

Cassazione n. 13361/2023

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ORDINANZA sul ricorso n.12433/2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio agli indirizzi pec e ; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in via [OSCURATO:PERSONA] n.11; controricorrente avverso la sentenza n. 1497/2018 della Corte d’Appello di Salerno depositata il 9-10-2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4-5- 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; OGGETTO: appalto R.G.12433/2019 C.C. 4-5-2023 [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] convenne avanti il Tribunale di Salerno sezione distaccata di Cava dei [OSCURATO:PERSONA], deducendo di avere svolto lavori in appalto commissionati dal convenuto per l’importo di Euro 93.700,78 e realizzati per complessivi Euro 135.511,78, a fronte dei quali era stato corrisposto l’importo di Euro 80.576,26, per cui aveva chiesto il pagamento della differenza di Euro 54.944,52oltre iva.

Si costituìRaffaele Cicalese, deducendo che i lavori commissionati ammontavano ad Euro 93.700,78, a fronte dei quali avevapagato Euro 107.939,00 come da assegni bancari che produceva; lamentò che la gran parte dei lavori non erano stati ultimati e non erano stati realizzati a regola d’arte, per cui chiese in via riconvenzionale la restituzione dell’importo di Euro 14.238,00 corrisposto in esubero , il pagamento della penale pattuita per il ritardo nella consegnae il risarcimento degli ulteriori danni.

Con sentenza n. 127 pubblicata il 10-7-2013 il [OSCURATO:PERSONA] sezione distaccata di Cava dei Tirreniaccolse parzialmente la domanda attorea e rigettò la domanda riconvenzionale, condannando il convenuto Cicalese a pagare a favore dell’attoreVentre Euro 5.691,88 a titolo di corrispettivo di lavori eseguiti e non pagati, con accessori e rifusione delle spese di lite. 2.A seguito di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] la Corte di Appello di Salerno, con sentenza n. 1497 pubblicata il 9-10-2018, ha riform ato parzialmentela sentenza di primo grado, rigettando integralmente la domanda principale e confermando il rigetto della domanda riconvenzionale, compensando le spese di lite tra le parti. 2.1.Specificamente, la sentenza della Corte territoriale ha rigettato il motivo di appello con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva lamentato l’errato computo degli acconti pagati.

Ha dichiarato che il pagamento integrava fatto estintivo del credito, la cui prova incombeva sul debitore che la eccepiva, e che, nel caso in cui il debitore convenuto per il pagamento dimostrasse di avere pagato una somma di denaro idonea all’estinzione del debito spettava al creditore, il quale sosteneva che il pagamento fosse da imputare all’estinzione di un debito diverso, provare l’esistenza del debito e le condizioni necessarie per la diversa imputazione ex art. 1193 c.c.; ha aggiunto che tale principio trovava applicazione anche nel caso in cui il debitore sostenesse che l’adempimento fosse avvenuto a mezzo di assegno bancario e la circostanza risultasse verosimile in relazione a date e importi che consentissero un giudizio di verosimiglianza del collegamento tra il credito azionato eil titolo di credito.

Ha aggiunto che tale principio non trovava applicazione nel caso in cui il debitore eccepisse l’estinzione del debito per effetto dell’emissione di assegno bancario negoziato in favore del creditore prenditore in data significativamente anteriore a quella in cui il credito fatto valere in giudizio fosse divenuto esigibile; ciò in quanto la diversità di data faceva venire meno la verosimiglianza del collegamento tra il credito azionato e il titolo di credito e poneva a carico del debitore l’onere di dimostrare la causale dell’emissione dell’assegno. 2.2.Prima di esaminare il motivo di appello con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva riproposto l’eccezione di decadenza dall’azione di garanzia ex art. 1667 cod. civ., la sentenza ha esaminato l’appello incidentale con il quale [OSCURATO:PERSONA] si era lamentato del riconoscimento di opere eseguite in misura superiore a quelle pattuite senza prova e aveva chiesto la restituzione dell’importo pagato in più, pari alla differenza tra Euro 107.939,00 pagato ed Euro 93.700,78 dovuto.

La sentenza ha considerato come in primo grado il committente, deducendo che le opere non erano state ultimate e non erano state eseguite a regola d’arte, aveva contestato sia l’an sia il quantum della pretesa e la sua posizione non doveva necessariamente tradursi nella denuncia ex art. 1667 co. civ.; ha rilevato che, in caso di contestazione del committente sull’entità dei lavori eseguiti, spettava all’appaltatore la prova dei lavori eseguiti senza ricevere pagamento; ha aggiuntoche nella fattispecie le allegazioni non davano alcuna certezza in ordine alla compiuta realizzazione delle opere previste in contratto e la parte che aveva addotto lo svolgimento di lavori extracontrattuali non aveva mai specificamente dedotto le opere realizzate in esubero, che erano state oggetto di allegazione solo in sede di capitolazione della prova testimoniale.

Ha escluso che la prova potesse essere desunta dall’esito delle deposizioni testimoniali (che non erano nemmeno state poste a sostegno della decisione di primo grado e non erano state oggetto di doglianza in appello), dalle fatture e dalla valutazione del consulente tecnico d’ufficio, che non poteva essere utilizzata disgiuntamente alle allegazioni e alla prove offerte in giudizio dalle parti, in quanto la consulenza d’ufficio non era mezzo di prova e le indicazioni risultanti dalla consulenza tecnico d’ufficio non potevano essere utilizzate per colmare lacune probatorie attribuibili a inerzia della parte.

Di seguito la sentenza ha d ichiarato che, avendo dedotto il convenuto Cicalese di avere corrisposto la somma di Euro 107.930,00 e non trovando giustificazione negli atti di causa la sua ulteriore affermazione di avere pagato la somma al fine di ottenere la disponibilità dell’immobile, vi fosse stato implicito riconoscimento del lavoro complessivamente svolto, che doveva perciò ritenersi ammontante esattamente a quanto pagato.

Di conseguenza ha accertato che l’appaltatore Ventre aveva eseguito lavori riconosciutie pagatiper complessivi Euro 107.930,00 e non poteva pretendere altro dal committente, il quale a sua volta nulla doveva avere in restituzione.3.Con atto notificato il 30-3-2019 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, al quale ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’adunanza della camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo rubricato “vizio di motivazione per impossibilità di ricostruire l’iter logico seguito dal Giudice dell’appello in merito all’esame delle prove acquisite agli atti”il ricorrente, a fronte dell’affermazione della sentenza impugnata secondo la quale egli non aveva mai specificamente dedotto e non aveva provato le opere realizzate in esubero rispetto alle previsioni contrattuali, evidenzia che già all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] egli aveva elencato i lavori eseguiti e non previsti, aveva prodotto le fatture, di seguito aveva prodotto note indicanti i lavori extracontratto, che erano state confermate dai testimoni; evidenzia che ledichiarazioni testimoniali, di cui trascrive il contenuto nel ricorso , abbiano dimostrato l’esecuzione di lavori nel sottotetto che non erano previsti nel contratto e aggiunge che il convenuto non aveva neppure contestato l’esecuzione di lavori diversi, per quantità, caratteristiche e costo, da quelli previsti dal contratto. 1.2.Il motivo è inammissibile sotto un primo profilo per violazione dell’art. 366 co. 1 n. 4 cod. proc. civ.,per il fatto che il ricorrente non specifica per quale, dei motivi previsti dall’art. 360 co.1 cod. proc. civ., chieda la cassazione della sentenza e né la dizione utilizzata nella rubrica del motivo né le ragioni svolte nel corpo del motivo indirizzano con chiarezza e in modo immediato a uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall’art. 360 co.1 cod. proc. civ. (cfr. Cass. sez. un. 8-11-2021 n. 32415 Rv 662880-01, secondo cui il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall’art. 360 co.1 cod. proc. civ., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa). 1.2.1.Se anche si riten gano sussist e nti i presupposti per qualificare il motivo come proposto ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ.,si deve richiamare il principio secondo il quale ricorre il vizio di motivazione apparente, denunciabile ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. soltanto nel caso in cui la sentenza non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a fare conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del suo convincimentocosì da non consentire controllo sull’esattezza e logicità del ragionamento decisorio e non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost. (Cass. sez. 6 - 1 1 - 3 - 2022 n. 6758 Rv. 664061 - 01, Cass . sez.1 30-6-2020 n. 13248 Rv. 658088-01, Cass. sez. un. 7-4-2014 n. 8053 Rv. 629830-01).

Nella fattispecie deve escludersi che la motivazione della sentenza impugnata sia meramente apparente, perché la Corte d’Appello(pag.6 sentenza) ha analiticamente esposto le ragioni in forz a delle quali è giunta alla conclusione di escludere la prova sull’esecuzione di lavori extracontrattuali, se non per laparte oggetto di implicito riconoscimento da parte del convenuto.

La sentenza ha fatto riferimento alla carenza di allegazione da parte dell’attore, sopperita solo in fase di capitolazione testimoniale,e ha e scluso che la prova potesse essere desunta dalle dichiarazioni testimoniali - per il fatto che le prove testimoniali non erano state poste a sostegno della decisione impugnata e non erano state neppure fatte oggetto di deduzioni nell’atto di appello-;ha escluso che la prova potesse essere desunta dalle allegazioni documentali di cui alle fatture , ha indicato anche le ragioni per le qualila prova non poteva essere desunta dalle valutazioni del consulente d’ufficio.

Afronte di questa motivazione, che espone in modo analitico il ragionamento svolto ed è perciò rispettosa della soglia richiesta dall’art. 111 Cost., nel ricorso il ricorrente richiama il contenuto delle prove testimoniali e i documenti prodotti, sostenendo di avere fornito la prova dei propri assunti;in questo modo vuole ottenere una rivalutazione dei fatti eseguita nel giudizio di merito, inammissibile in fase di legittimità (Cass. sez.un. 27-12-2019 n. 34476, Rv. 656492-03, per tutte , secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di un vizio di cui all’art. 360 cod. proc. civ.,miri in realtà alla rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito). 2.Con il secondo motivo rubricato “violazione e falsa applicazione dell’articolo 1667 c.c.” il ricorrente evidenzia che il giudice di primo grado, nel conferire l’incarico al consulente d’ufficio, aveva escluso l’accertamento delle doglianze del convenuto, proprio a fronte della tempestiva eccezione di decadenza ex art. 1667 cod. civ. proposta dall’attore; evidenzia che poi il giudice di primo grado, nel recepire le conclusioni del consulente d’ufficio, si era “dimenticato” di essersi già convinto della tardivadenuncia dei vizi.

Lamenta che la Corte d’Appello abbia completamente ignorato tale deduzione, non avendo preso in considerazione neppure la sua doglianza che sosteneva la discordanza nella sentenza di primo grado tra il rigetto della domanda riconvenzionale e la quantificazione della somma dovuta all’attore. 2.1.Il motivo,evidentemente proposto ai sensi dell’ art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ., è inammissibile ai sensi dell’art. 366 co.1 n. 4 cod. proc. civ. in quantonon si confronta con il contenuto della decisione .

La sentenza impugnata (da pag. 5) ha evidenziato come il committente avesse dichiarato che le opere non erano state ultimate e non erano state eseguite a regola d’arte;ha evidenziato che in questo modo il committente aveva contestato l’ an e il quantum della pretesa, senza che la sua posizione dovesse necessariamente tradursi nella denuncia ex art. 1667 cod. civ., mentre spettava all’appaltatore dimostrare l’entità e la natura dei lavori eseguiti, potendo la prova della sussistenza del diritto al corrispettivo essere considerata acquisita solo per la parte dei lavori non contestati.

Le ragioni svolte dal ricorrente, fondandosi esclusivamente sul dato che in fase di conferimento dell’incarico al consulented’ufficio il giudice di primo grado non avesse chiesto di accertare i vizi delle opere, non colgono il contenuto della pronuncia, laddove ha dichiarato che il committente non aveva denunciatovizi delle opere ex art. 1667 cod. civ. , ma aveva contesta to l’ultimazione delle opere e ne aveva lament a to l’esecuzione non a regola d’arte.

Per di più la sentenza,in quanto ha riconosciuto il diritto dell’appaltatore al corrispettivo per lavori eseguiti nell’importo complessivo di Euro 107.930,00 pagato dal committente, ha escluso qualsiasi rilevanza della questione sull’esistenza di eventuali vizi che, in quanto tali, avrebbero comportato la riduzione del corrispettivo dovuto ex art. 1668 cod. civ..

Infatti, la sentenza (pag. 7) haanche espressamente dichiarato assorbito il secondo motivo di appello principale, con il quale l’appellante Ventre aveva rilevato di avere tempestivamente eccepito la decadenza ex art. 1667 c.c..

Non sono pertinenti neppure le deduzioni del ricorrente in ordine al fatto che la sentenza impugnata non avrebbe preso in esame le sue doglianze riferite al fatto che la sentenza di primo grado, recependo la consulenza d’ufficio che aveva quantificato il credito residuo detraendo il costo per l’eliminazione dei vizi, si era posta in contraddizione con la sua pronuncia di rigetto della domanda riconvenzionale.

L a sentenza impugnata ha espressamente esposto le ragioni per le quali non ha recepito le conclusioni del consulente d’ufficio e ha determinato il corrispettivo spettante all’appaltatore per i lavori eseguiti nell’importo corrispondente a quello già pagato dal committente; in questo modo, la sentenza ha superato ogni questione sulle modalità con le quali il giudice di primo grado aveva quantificato il corrispettivo spettante all’appaltatore, per cuirisulta esatta anche la conferma del rigetto della domanda riconvenzionale eseguita dalla Corte territoriale. 3.Con il terzo motivo rubricato “omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in relazione alla prova del pagamento” il ricorrente lamenta che la Corte d’Appello, così come il giudice di primo grado, abbia considerato provato il pagamento da parte del committente della somma complessiva di Euro 107.930,00.

Il ricorrente rileva che le fotocopie degli assegni bancari e il prospetto con la dichiarazione della Banca elencante una serie di assegni negoziati dal creditore Ventre non possono costituire prova del pagamento; aggiunge che non è stata fornita prova né della consegna degli assegni al creditore né dell’incasso, evidenziando di avere ripetutamente eccepito la mancanza di prova del pagamento e lamentando la mancatapronuncia sulla contestata validità della documentazione prodotta dal convenuto a costituire prova del pagamento. 3.1.Il motivo, evidentemente proposto ai sensi dell’art. 360 co.1 n.5 cod. proc. civ. anche se il ricorrente non fa riferimento alla disposizione,è inammissibile.

La censura di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio non è ammessa nel caso, come quello in esame, nel quale il capo della sentenza della Corte d’Appello oggetto di impugnazione sia conforme a quella di primo grado (c.d.

“doppia conforme”), ai sensi dell’art. 348 ter co.5 cod. proc. civ. nella formulazione ratione temporis applicabile alla fattispecie, in quanto il giudizio di appello è stato introdotto dopo il termine del giorno 11-9-2012 previsto dall’art. 54 co. 2 e 3-bis d.l. 22-6-2012 n.83 conv. in legge 7-8-2012 n. 124 e il ricorso per cassazione è stato proposto prima del termine del 28-2-2023 previsto dall’art. 35 co. 1 e 4 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 149.

Deve darsi continuità al principio di diritto secondo il quale il ricorrente, per evitare l’inammissibilità del motivo ex art. 360 co.1 n.5 cod. proc. civ., deve dimostrare che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e della decisione di rigetto dell’appello sono tra loro diverse (Cass. sez. 3 28-2-2023 n.5947 Rv. 667202-01, Cass. sez. 1 22-12- 2016 n. 26774 Rv. 643244-03); nella fattispecie il ricorrente nel ricorso neppure ha allegato questa diversità, limitandosi invece a lamentare che la decisione della Corte di Appello sia stata lamedesima di quella del giudice di primo grado.

Soltanto nella memoria il ricorrente ha sostenuto che le due decisioni siano diverse; la deduzione , in quanto finalizzata a integrare in modo inammissibile il contenuto del ricorso per cassazione,non può essere esaminata, perché la proposizione del ricorso principale determina la consumazione del diritto di impugnazione e non sono ammissibili motivi aggiunti (cfr. Cass. sez.1 16-5-2016 n. 9993 Rv. 639741-01). 4.In conclusione il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile e, in applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato alla rifusione a favore del controricorrente delle spese del grado, in dispositivo liquidate.

In considerazione dell’esito del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il suo ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione a favore del controricorrente delle spese del grado, liquidate in Euro 6.000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege.Ai sensi dell’art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso n.12433/2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio agli indirizzi pec e ; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in via [OSCURATO:PERSONA] n.11; controricorrente avverso la sentenza n. 1497/2018 della Corte d’Appello di Salerno depositata il 9-10-2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4-5- 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; OGGETTO: appalto R.G.12433/2019 C.C. 4-5-2023 [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] convenne avanti il Tribunale di Salerno sezione distaccata di Cava dei [OSCURATO:PERSONA], deducendo di avere svolto lavori in appalto commissionati dal convenuto per l’importo di Euro 93.700,78 e realizzati per complessivi Euro 135.511,78, a fronte dei quali era stato corrisposto l’importo di Euro 80.576,26, per cui aveva chiesto il pagamento della differenza di Euro 54.944,52oltre iva. Si costituìRaffaele Cicalese, deducendo che i lavori commissionati ammontavano ad Euro 93.700,78, a fronte dei quali avevapagato Euro 107.939,00 come da assegni bancari che produceva; lamentò che la gran parte dei lavori non erano stati ultimati e non erano stati realizzati a regola d’arte, per cui chiese in via riconvenzionale la restituzione dell’importo di Euro 14.238,00 corrisposto in esubero , il pagamento della penale pattuita per il ritardo nella consegnae il risarcimento degli ulteriori danni. Con sentenza n. 127 pubblicata il 10-7-2013 il [OSCURATO:PERSONA] sezione distaccata di Cava dei Tirreniaccolse parzialmente la domanda attorea e rigettò la domanda riconvenzionale, condannando il convenuto Cicalese a pagare a favore dell’attoreVentre Euro 5.691,88 a titolo di corrispettivo di lavori eseguiti e non pagati, con accessori e rifusione delle spese di lite. 2.A seguito di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] la Corte di Appello di Salerno, con sentenza n. 1497 pubblicata il 9-10-2018, ha riform ato parzialmentela sentenza di primo grado, rigettando integralmente la domanda principale e confermando il rigetto della domanda riconvenzionale, compensando le spese di lite tra le parti. 2.1.Specificamente, la sentenza della Corte territoriale ha rigettato il motivo di appello con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva lamentato l’errato computo degli acconti pagati. Ha dichiarato che il pagamento integrava fatto estintivo del credito, la cui prova incombeva sul debitore che la eccepiva, e che, nel caso in cui il debitore convenuto per il pagamento dimostrasse di avere pagato una somma di denaro idonea all’estinzione del debito spettava al creditore, il quale sosteneva che il pagamento fosse da imputare all’estinzione di un debito diverso, provare l’esistenza del debito e le condizioni necessarie per la diversa imputazione ex art. 1193 c.c.; ha aggiunto che tale principio trovava applicazione anche nel caso in cui il debitore sostenesse che l’adempimento fosse avvenuto a mezzo di assegno bancario e la circostanza risultasse verosimile in relazione a date e importi che consentissero un giudizio di verosimiglianza del collegamento tra il credito azionato eil titolo di credito. Ha aggiunto che tale principio non trovava applicazione nel caso in cui il debitore eccepisse l’estinzione del debito per effetto dell’emissione di assegno bancario negoziato in favore del creditore prenditore in data significativamente anteriore a quella in cui il credito fatto valere in giudizio fosse divenuto esigibile; ciò in quanto la diversità di data faceva venire meno la verosimiglianza del collegamento tra il credito azionato e il titolo di credito e poneva a carico del debitore l’onere di dimostrare la causale dell’emissione dell’assegno. 2.2.Prima di esaminare il motivo di appello con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva riproposto l’eccezione di decadenza dall’azione di garanzia ex art. 1667 cod. civ., la sentenza ha esaminato l’appello incidentale con il quale [OSCURATO:PERSONA] si era lamentato del riconoscimento di opere eseguite in misura superiore a quelle pattuite senza prova e aveva chiesto la restituzione dell’importo pagato in più, pari alla differenza tra Euro 107.939,00 pagato ed Euro 93.700,78 dovuto. La sentenza ha considerato come in primo grado il committente, deducendo che le opere non erano state ultimate e non erano state eseguite a regola d’arte, aveva contestato sia l’an sia il quantum della pretesa e la sua posizione non doveva necessariamente tradursi nella denuncia ex art. 1667 co. civ.; ha rilevato che, in caso di contestazione del committente sull’entità dei lavori eseguiti, spettava all’appaltatore la prova dei lavori eseguiti senza ricevere pagamento; ha aggiuntoche nella fattispecie le allegazioni non davano alcuna certezza in ordine alla compiuta realizzazione delle opere previste in contratto e la parte che aveva addotto lo svolgimento di lavori extracontrattuali non aveva mai specificamente dedotto le opere realizzate in esubero, che erano state oggetto di allegazione solo in sede di capitolazione della prova testimoniale. Ha escluso che la prova potesse essere desunta dall’esito delle deposizioni testimoniali (che non erano nemmeno state poste a sostegno della decisione di primo grado e non erano state oggetto di doglianza in appello), dalle fatture e dalla valutazione del consulente tecnico d’ufficio, che non poteva essere utilizzata disgiuntamente alle allegazioni e alla prove offerte in giudizio dalle parti, in quanto la consulenza d’ufficio non era mezzo di prova e le indicazioni risultanti dalla consulenza tecnico d’ufficio non potevano essere utilizzate per colmare lacune probatorie attribuibili a inerzia della parte. Di seguito la sentenza ha d ichiarato che, avendo dedotto il convenuto Cicalese di avere corrisposto la somma di Euro 107.930,00 e non trovando giustificazione negli atti di causa la sua ulteriore affermazione di avere pagato la somma al fine di ottenere la disponibilità dell’immobile, vi fosse stato implicito riconoscimento del lavoro complessivamente svolto, che doveva perciò ritenersi ammontante esattamente a quanto pagato. Di conseguenza ha accertato che l’appaltatore Ventre aveva eseguito lavori riconosciutie pagatiper complessivi Euro 107.930,00 e non poteva pretendere altro dal committente, il quale a sua volta nulla doveva avere in restituzione.3.Con atto notificato il 30-3-2019 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, al quale ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’adunanza della camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo rubricato “vizio di motivazione per impossibilità di ricostruire l’iter logico seguito dal Giudice dell’appello in merito all’esame delle prove acquisite agli atti”il ricorrente, a fronte dell’affermazione della sentenza impugnata secondo la quale egli non aveva mai specificamente dedotto e non aveva provato le opere realizzate in esubero rispetto alle previsioni contrattuali, evidenzia che già all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] egli aveva elencato i lavori eseguiti e non previsti, aveva prodotto le fatture, di seguito aveva prodotto note indicanti i lavori extracontratto, che erano state confermate dai testimoni; evidenzia che ledichiarazioni testimoniali, di cui trascrive il contenuto nel ricorso , abbiano dimostrato l’esecuzione di lavori nel sottotetto che non erano previsti nel contratto e aggiunge che il convenuto non aveva neppure contestato l’esecuzione di lavori diversi, per quantità, caratteristiche e costo, da quelli previsti dal contratto. 1.2.Il motivo è inammissibile sotto un primo profilo per violazione dell’art. 366 co. 1 n. 4 cod. proc. civ.,per il fatto che il ricorrente non specifica per quale, dei motivi previsti dall’art. 360 co.1 cod. proc. civ., chieda la cassazione della sentenza e né la dizione utilizzata nella rubrica del motivo né le ragioni svolte nel corpo del motivo indirizzano con chiarezza e in modo immediato a uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall’art. 360 co.1 cod. proc. civ. (cfr. Cass. sez. un. 8-11-2021 n. 32415 Rv 662880-01, secondo cui il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall’art. 360 co.1 cod. proc. civ., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa). 1.2.1.Se anche si riten gano sussist e nti i presupposti per qualificare il motivo come proposto ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ.,si deve richiamare il principio secondo il quale ricorre il vizio di motivazione apparente, denunciabile ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. soltanto nel caso in cui la sentenza non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a fare conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del suo convincimentocosì da non consentire controllo sull’esattezza e logicità del ragionamento decisorio e non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost. (Cass. sez. 6 - 1 1 - 3 - 2022 n. 6758 Rv. 664061 - 01, Cass . sez.1 30-6-2020 n. 13248 Rv. 658088-01, Cass. sez. un. 7-4-2014 n. 8053 Rv. 629830-01). Nella fattispecie deve escludersi che la motivazione della sentenza impugnata sia meramente apparente, perché la Corte d’Appello(pag.6 sentenza) ha analiticamente esposto le ragioni in forz a delle quali è giunta alla conclusione di escludere la prova sull’esecuzione di lavori extracontrattuali, se non per laparte oggetto di implicito riconoscimento da parte del convenuto. La sentenza ha fatto riferimento alla carenza di allegazione da parte dell’attore, sopperita solo in fase di capitolazione testimoniale,e ha e scluso che la prova potesse essere desunta dalle dichiarazioni testimoniali - per il fatto che le prove testimoniali non erano state poste a sostegno della decisione impugnata e non erano state neppure fatte oggetto di deduzioni nell’atto di appello-;ha escluso che la prova potesse essere desunta dalle allegazioni documentali di cui alle fatture , ha indicato anche le ragioni per le qualila prova non poteva essere desunta dalle valutazioni del consulente d’ufficio. Afronte di questa motivazione, che espone in modo analitico il ragionamento svolto ed è perciò rispettosa della soglia richiesta dall’art. 111 Cost., nel ricorso il ricorrente richiama il contenuto delle prove testimoniali e i documenti prodotti, sostenendo di avere fornito la prova dei propri assunti;in questo modo vuole ottenere una rivalutazione dei fatti eseguita nel giudizio di merito, inammissibile in fase di legittimità (Cass. sez.un. 27-12-2019 n. 34476, Rv. 656492-03, per tutte , secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di un vizio di cui all’art. 360 cod. proc. civ.,miri in realtà alla rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito). 2.Con il secondo motivo rubricato “violazione e falsa applicazione dell’articolo 1667 c.c.” il ricorrente evidenzia che il giudice di primo grado, nel conferire l’incarico al consulente d’ufficio, aveva escluso l’accertamento delle doglianze del convenuto, proprio a fronte della tempestiva eccezione di decadenza ex art. 1667 cod. civ. proposta dall’attore; evidenzia che poi il giudice di primo grado, nel recepire le conclusioni del consulente d’ufficio, si era “dimenticato” di essersi già convinto della tardivadenuncia dei vizi. Lamenta che la Corte d’Appello abbia completamente ignorato tale deduzione, non avendo preso in considerazione neppure la sua doglianza che sosteneva la discordanza nella sentenza di primo grado tra il rigetto della domanda riconvenzionale e la quantificazione della somma dovuta all’attore. 2.1.Il motivo,evidentemente proposto ai sensi dell’ art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ., è inammissibile ai sensi dell’art. 366 co.1 n. 4 cod. proc. civ. in quantonon si confronta con il contenuto della decisione . La sentenza impugnata (da pag. 5) ha evidenziato come il committente avesse dichiarato che le opere non erano state ultimate e non erano state eseguite a regola d’arte;ha evidenziato che in questo modo il committente aveva contestato l’ an e il quantum della pretesa, senza che la sua posizione dovesse necessariamente tradursi nella denuncia ex art. 1667 cod. civ., mentre spettava all’appaltatore dimostrare l’entità e la natura dei lavori eseguiti, potendo la prova della sussistenza del diritto al corrispettivo essere considerata acquisita solo per la parte dei lavori non contestati. Le ragioni svolte dal ricorrente, fondandosi esclusivamente sul dato che in fase di conferimento dell’incarico al consulented’ufficio il giudice di primo grado non avesse chiesto di accertare i vizi delle opere, non colgono il contenuto della pronuncia, laddove ha dichiarato che il committente non aveva denunciatovizi delle opere ex art. 1667 cod. civ. , ma aveva contesta to l’ultimazione delle opere e ne aveva lament a to l’esecuzione non a regola d’arte. Per di più la sentenza,in quanto ha riconosciuto il diritto dell’appaltatore al corrispettivo per lavori eseguiti nell’importo complessivo di Euro 107.930,00 pagato dal committente, ha escluso qualsiasi rilevanza della questione sull’esistenza di eventuali vizi che, in quanto tali, avrebbero comportato la riduzione del corrispettivo dovuto ex art. 1668 cod. civ.. Infatti, la sentenza (pag. 7) haanche espressamente dichiarato assorbito il secondo motivo di appello principale, con il quale l’appellante Ventre aveva rilevato di avere tempestivamente eccepito la decadenza ex art. 1667 c.c.. Non sono pertinenti neppure le deduzioni del ricorrente in ordine al fatto che la sentenza impugnata non avrebbe preso in esame le sue doglianze riferite al fatto che la sentenza di primo grado, recependo la consulenza d’ufficio che aveva quantificato il credito residuo detraendo il costo per l’eliminazione dei vizi, si era posta in contraddizione con la sua pronuncia di rigetto della domanda riconvenzionale. L a sentenza impugnata ha espressamente esposto le ragioni per le quali non ha recepito le conclusioni del consulente d’ufficio e ha determinato il corrispettivo spettante all’appaltatore per i lavori eseguiti nell’importo corrispondente a quello già pagato dal committente; in questo modo, la sentenza ha superato ogni questione sulle modalità con le quali il giudice di primo grado aveva quantificato il corrispettivo spettante all’appaltatore, per cuirisulta esatta anche la conferma del rigetto della domanda riconvenzionale eseguita dalla Corte territoriale. 3.Con il terzo motivo rubricato “omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in relazione alla prova del pagamento” il ricorrente lamenta che la Corte d’Appello, così come il giudice di primo grado, abbia considerato provato il pagamento da parte del committente della somma complessiva di Euro 107.930,00. Il ricorrente rileva che le fotocopie degli assegni bancari e il prospetto con la dichiarazione della Banca elencante una serie di assegni negoziati dal creditore Ventre non possono costituire prova del pagamento; aggiunge che non è stata fornita prova né della consegna degli assegni al creditore né dell’incasso, evidenziando di avere ripetutamente eccepito la mancanza di prova del pagamento e lamentando la mancatapronuncia sulla contestata validità della documentazione prodotta dal convenuto a costituire prova del pagamento. 3.1.Il motivo, evidentemente proposto ai sensi dell’art. 360 co.1 n.5 cod. proc. civ. anche se il ricorrente non fa riferimento alla disposizione,è inammissibile. La censura di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio non è ammessa nel caso, come quello in esame, nel quale il capo della sentenza della Corte d’Appello oggetto di impugnazione sia conforme a quella di primo grado (c.d. “doppia conforme”), ai sensi dell’art. 348 ter co.5 cod. proc. civ. nella formulazione ratione temporis applicabile alla fattispecie, in quanto il giudizio di appello è stato introdotto dopo il termine del giorno 11-9-2012 previsto dall’art. 54 co. 2 e 3-bis d.l. 22-6-2012 n.83 conv. in legge 7-8-2012 n. 124 e il ricorso per cassazione è stato proposto prima del termine del 28-2-2023 previsto dall’art. 35 co. 1 e 4 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 149. Deve darsi continuità al principio di diritto secondo il quale il ricorrente, per evitare l’inammissibilità del motivo ex art. 360 co.1 n.5 cod. proc. civ., deve dimostrare che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e della decisione di rigetto dell’appello sono tra loro diverse (Cass. sez. 3 28-2-2023 n.5947 Rv. 667202-01, Cass. sez. 1 22-12- 2016 n. 26774 Rv. 643244-03); nella fattispecie il ricorrente nel ricorso neppure ha allegato questa diversità, limitandosi invece a lamentare che la decisione della Corte di Appello sia stata lamedesima di quella del giudice di primo grado. Soltanto nella memoria il ricorrente ha sostenuto che le due decisioni siano diverse; la deduzione , in quanto finalizzata a integrare in modo inammissibile il contenuto del ricorso per cassazione,non può essere esaminata, perché la proposizione del ricorso principale determina la consumazione del diritto di impugnazione e non sono ammissibili motivi aggiunti (cfr. Cass. sez.1 16-5-2016 n. 9993 Rv. 639741-01). 4.In conclusione il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile e, in applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato alla rifusione a favore del controricorrente delle spese del grado, in dispositivo liquidate. In considerazione dell’esito del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il suo ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione a favore del controricorrente delle spese del grado, liquidate in Euro 6.000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege.Ai sensi dell’art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore
Sentenza Cassazione n. 13361/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris