CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2024
Cassazione n. 20309/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LODIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 26 gennaio 2024, con la quale il Tribunale di Lodi rigettava la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai delitti giudicati dalle sentenze irrevocabili n. 10325/21 emessa dallo stesso Tribunale di Lodi e n. 638/22 emessa dal Tribunale di Milano. Ritenuto che le ipotesi di reato di cui si assumeva la continuazione non risultavano tra loro omogenee e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione, tenuto conto dell'eterogeneità esecutiva dei delitti commessi da [OSCURATO:PERSONA] e del fatto che «i tempi trascorsi tra le diverse violazioni sono considerevolmente lunghi [...]»; connotazioni, queste, che impedivano di ritenere dimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio esecutivo (tra le altre, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 - 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098 - 01). Ritenuto che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di Rossi, venendo sanzionata da fattispecie differenti, quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro dosimetrico rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 -01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis