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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 agosto 1970

Cassazione n. 46840/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( PERU') il 09/08/1970 avverso la sentenza del 10/05/2021 del TRIBUNALE di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Proc.

Gen., che chiede l'annullamento senza rinvio e dichiararsi non doversi procedere per remissione di querela. udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza per l'accettata rimessione di querela ed in subordine l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la provvisionale in favore della parte civile e confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 1.400,00 euro di multa, oltre al risarcimento del danno, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 590, primo comma, cod.pen. (per avere cagionato lesioni a [OSCURATO:PERSONA], durante una partita di calcio amatoriale, in violazione delle norme previste dalla F.I.G.C., intervenendo duramente ed imprudentemente in scivolata sull'avversario, in data 7 maggio 2017).

2. Avverso la sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo: 1) l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione in ordine alla scriminante del rischio consentito nello svolgimento dell'attività sportiva, che è stata esclusa in considerazione dell'entità della lesione subita dall'avversario, senza alcuna indagine sulla gravità della condotta, che costituisce, invece, l'unico dato rilevante per verificare se il fatto è penalmente illecito; 2) l'intervenuta rimessione della querela, causa di immediato proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. 3.La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

La difesa ha depositato la rimessione della querela con accettazione dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il secondo motivo, avente ad oggetto l'intervenuta rimessione della querela, è pregiudiziale rispetto al primo, diretto all'assoluzione nel merito (v.

Sez. 5, n. 14769 del 10/03/1989, Fossati, Rv. 182419 - 01, allorché la querela non sia stata validamente proposta, la conseguente declaratoria di impromuovibilità dell'azione penale prevale sia su quella conseguente ad estinzione del reato, sia su quella assolutoria nel merito).

Il motivo è fondato, alla luce della depositata documentazione.

In proposito va ricordato che il limite posto dall'art. 152, terzo comma, cod.pen., secondo cui la rinnessione può intervenie solo prima della condanna, salvi i reati per i quali la legge disponga diversamente, è stato interpretato come riferito alla condanna irrevocabile (Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - 01).

Si è, pertanto, precisato che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto, travolgendo anche le statuizioni civili collegate al reato estinto (tra le altre, Sez. 3, n. 9154, 17/12/2020, dep.08/03/2021, Durante, Rv. 281326 - 01 e Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi, N Rv. 276138 - 01).

Non opera, difatti, la previsione dell'art. 578 cod.proc.pen., atteso che l'obbligo, ivi previsto, per il giudice dell'impugnazione, di decidere ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza di condanna concernenti gli interessi civili, è circoscritto ai casi di declaratoria di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione.

L'art. 578 cod. proc. pen. traccia limiti tassativi oltre i quali non è dato estendere la giurisdizione del decidente, con arbitraria interpretazione estensiva, a fronte della eccezionalità della normativa de qua (Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini, cit. in motivazione).

Invero l'estinzione del reato priva, in linea di principio, il giudice penale di ogni motivo per l'esercizio della sua giurisdizione, di talché le previsioni che consentono una deroga per prorogarlo hanno natura eccezionale e sono di stretta interpretazione (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, in motivazione, con richiamo alla sentenza Sez. 6 n. 1748 del 10 novembre 2005, dep. 2006, Bisci).

Deve, pertanto, rilevarsi, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., che il reato è estinto ex art. 152 cod. pen., come risulta dalla documentazione prodotta dalla difesa.

2. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per remissione di querela.

Le spese del procedimento vanno poste a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela.

Condanna il querelato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( PERU') il 09/08/1970 avverso la sentenza del 10/05/2021 del TRIBUNALE di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Proc. Gen., che chiede l'annullamento senza rinvio e dichiararsi non doversi procedere per remissione di querela. udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza per l'accettata rimessione di querela ed in subordine l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la provvisionale in favore della parte civile e confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 1.400,00 euro di multa, oltre al risarcimento del danno, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 590, primo comma, cod.pen. (per avere cagionato lesioni a [OSCURATO:PERSONA], durante una partita di calcio amatoriale, in violazione delle norme previste dalla F.I.G.C., intervenendo duramente ed imprudentemente in scivolata sull'avversario, in data 7 maggio 2017). 2. Avverso la sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo: 1) l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione in ordine alla scriminante del rischio consentito nello svolgimento dell'attività sportiva, che è stata esclusa in considerazione dell'entità della lesione subita dall'avversario, senza alcuna indagine sulla gravità della condotta, che costituisce, invece, l'unico dato rilevante per verificare se il fatto è penalmente illecito; 2) l'intervenuta rimessione della querela, causa di immediato proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. 3.La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. La difesa ha depositato la rimessione della querela con accettazione dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il secondo motivo, avente ad oggetto l'intervenuta rimessione della querela, è pregiudiziale rispetto al primo, diretto all'assoluzione nel merito (v. Sez. 5, n. 14769 del 10/03/1989, Fossati, Rv. 182419 - 01, allorché la querela non sia stata validamente proposta, la conseguente declaratoria di impromuovibilità dell'azione penale prevale sia su quella conseguente ad estinzione del reato, sia su quella assolutoria nel merito). Il motivo è fondato, alla luce della depositata documentazione. In proposito va ricordato che il limite posto dall'art. 152, terzo comma, cod.pen., secondo cui la rinnessione può intervenie solo prima della condanna, salvi i reati per i quali la legge disponga diversamente, è stato interpretato come riferito alla condanna irrevocabile (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - 01). Si è, pertanto, precisato che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto, travolgendo anche le statuizioni civili collegate al reato estinto (tra le altre, Sez. 3, n. 9154, 17/12/2020, dep.08/03/2021, Durante, Rv. 281326 - 01 e Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi, N Rv. 276138 - 01). Non opera, difatti, la previsione dell'art. 578 cod.proc.pen., atteso che l'obbligo, ivi previsto, per il giudice dell'impugnazione, di decidere ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza di condanna concernenti gli interessi civili, è circoscritto ai casi di declaratoria di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione. L'art. 578 cod. proc. pen. traccia limiti tassativi oltre i quali non è dato estendere la giurisdizione del decidente, con arbitraria interpretazione estensiva, a fronte della eccezionalità della normativa de qua (Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini, cit. in motivazione). Invero l'estinzione del reato priva, in linea di principio, il giudice penale di ogni motivo per l'esercizio della sua giurisdizione, di talché le previsioni che consentono una deroga per prorogarlo hanno natura eccezionale e sono di stretta interpretazione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, in motivazione, con richiamo alla sentenza Sez. 6 n. 1748 del 10 novembre 2005, dep. 2006, Bisci). Deve, pertanto, rilevarsi, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., che il reato è estinto ex art. 152 cod. pen., come risulta dalla documentazione prodotta dalla difesa. 2. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per remissione di querela. Le spese del procedimento vanno poste a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela. Condanna il querelato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2021
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