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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 1990

Cassazione n. 31138/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/03/1990 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti e il provvedimento impugnato; letti i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentii:i dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e perché meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di appello che hanno esaminato, al confronto con la ricostruzione dell'imputato, quella dei verbalizzanti ritenuta maggiormente convincente sulla dinamica dei fatti e pertanto sussurnibile la condotta dell'imputato nei reati di cui agli artt. 337 e 707 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 giugno 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/03/1990 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti e il provvedimento impugnato; letti i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentii:i dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e perché meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di appello che hanno esaminato, al confronto con la ricostruzione dell'imputato, quella dei verbalizzanti ritenuta maggiormente convincente sulla dinamica dei fatti e pertanto sussurnibile la condotta dell'imputato nei reati di cui agli artt. 337 e 707 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023
Sentenza Cassazione n. 31138/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris