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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 luglio 2021

Cassazione n. 25720/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28269/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatie difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2946/2021 depositata il27/07/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] La s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] conveniva [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], esponendo che il Cusano – quale amministratore della predetta società - tre giorni prima di essere revocato dall’incarico aveva stipulato un atto pubblico, con il quale aveva venduto alla moglie Petrella una porzione del fabbricato sito in [OSCURATO:PERSONA], per l’importo di euro

155.000. Il prezzo era stato pagato in parte mediante accollo della residua quota di mutuo richiesto dalla società per la costruzione dell’immobile e, per il resto (€ 97.113,30), mediante compensazione del corrispettivo alla stessa Petrella dovuto, per prestazioni professionali rese in favore della Palladio s.r.l.

L’attrice domandava, pertanto, ai sensi dell’art. 1394 c.c., l’annullamento del contratto di vendita del 14 maggio 2011, perché concluso in conflitto d’interessi con la società.

Ritualmente costituitisi, i convenuti concludevano per la reiezione della domanda avversaria e la Petrella, in via riconvenzionale, sollecitava il pagamento del residuo credito, a titolo di competenze professionali, pari ad euro 96.126,00, oltre accessori.

In esito all’istruzione probatoria, con sentenza del 9 giugno 2017, il Tribunale respingeva le domande attrici, mentre accoglieva la domanda riconvenzionale della Petrella, condannando la società al pagamento dell’importo di € 25.060,23.

La predetta decisione era gravata dall’[OSCURATO:PERSONA].

Si costituivano ritualmente il Cusano e la Petrella.

Con sentenza n. 2946 del 27 luglio 2021 la Corte d’appello di Napoli riformava parzialmente la pronunzia di primo grado, accogliendo l’originaria domanda di annullamento del contratto 14 maggio 2011.

Riconosceva altresì – una v olta venuta meno la compensazione – alla Petrella l’intero credito professionale, in ragione di euro 122.173,53, oltre accessori.

I giudici di secondo grado sostenevano all’uopo che non vi sarebbe stato alcun dubbio circa la cointeressenza tra il Cusano e la moglie (altresì socia dell’[OSCURATO:PERSONA] ed anche direttrice dei lavori del fabbricato, comprendente l’immobile compravenduto), nonché la riconoscibilità del conflitto d’interessi da parte della medesima Petrella.

Inoltre, il valore di mercato stabilito dal C.T.U. sarebbe stato non trascurabilmente superiore al prezzo di vendita.

In ordine alla richiesta della Petrella, rilevava la Corte distrettuale come la società non avesse mosso sostanziali censure alla quantificazione del compenso per l’attività professionale della medesima. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di sei motivi.

Ha depositato controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., svolgendo quattro motivi di ricorso incidentale.

Il P.G. ha concluso per l’estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con la prima doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., i ricorrenti assumono la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 132 c.p.c. e 111 Cost.Il ritenuto conflitto d’interessi sarebbe stato basato sulla diversa valutazione del bene, rispetto al prezzo stabilito, il quale peraltro avrebbe tenuto conto del fatto che l’immobile non era stato completato e necessitava di ulteriori interventi.

Inoltre, l’amministratore Cusano avrebbe venduto altri appartamenti, nel medesimo palazzo, a prezzi analoghi o addirittura inferiori, così da far reputare non veritiera o incompleta la stima del C.T.U. 2) Attraverso la seconda censura, proposta ai sensi dell’art. 360 n.5 c.p.c., la Petrella ed il Cusano deducono la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 132 c.p.c. e 111 Cost., sotto il profilo dell’omesso esame delle suddette circostanze. 3) Con il terzo mezzo di impugnazione, i ricorrenti denunciano, in ordine agli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697, 2727 e 2729 c.c., 132 n. 4 e 111 Cost., la violazione di legge, per irragionevolezza e irrazionalità della decisione, nonché nullità della sentenza per vizio di motivazione per superficiale esame delle risultanze probatorie, in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.

I giudici di secondo grado avrebbero valutato le risultanze acquisite senza il prudente apprezzamento, desumendo la sussistenza del conflitto d’interessi solo dalla modestia del prezzo convenuto rispetto al valore del bene. 4) Il quarto rilievo fa presente che, una volta accolti i motivi precedenti, non avrebbe più ragion d’essere la condanna al risarcimento del danno, che la Corte d’appello aveva disposto di far delibare in separato giudizio. 5) La quinta censura attiene alla violazione e falsa applicazione degli artt. 278, 101, 112 c.p.c. e 1218 c.c., ai sensi dell’art. 360 n.3 c.p.c.

La sentenza di secondo grado avrebbe disposto la condanna generica al risarcimento del danno, senza alcun riferimento al tipo o alle modalità attraverso cui si sarebbe prodotto. 6) Il sesto rilievo invoca la condanna avversaria al pagamento delle spese, come conseguenza dell’accoglimento dei precedenti motivi. 7) Il ricorso incidentale è articolato su quattro motivi. 7.a) Con la prima doglianza, l’[OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2233, 2236, 1218 e 2697 c.c. in relazione agli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., per aver omesso la Corte d’appello di considerare che la società aveva avviato un’azione di responsabilità professionale nei riguardi dell’arch.

Petrella, risultante dagli atti processuali ed oggetto di discussione. 7.b) Mediante la seconda censura, la ricorrente incidentale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1460, 2233, 2236, 2237, 1218, 2697 c.c., in relazione agli artt. 112, 115, 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.

La Corte d’appello non avrebbe potuto liquidare il compenso, a fronte della condotta negligente della professionista, come dimostrato dalla consulenza tecnica svolta nel corso del giudizio di responsabilità professionale a carico della Petrella. 7.c) Attraverso il terzo mezzo d’impugnazione, viene dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1176 c.c. e 112, 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., non avendo la Corte d’appello esaminato il documento che dimostrava l’avvenuto pagamento della somma di euro 25.050,23 a titolo di compenso, con conseguente riduzione del residuo importo. 7.d) L’ultima lagnanza è volta a contestare la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello compensato le spese processuali, ritenendo la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni. 8) La Corte deve preliminarmente rilevare che, in data 14 aprile 2023, la Petrella ed il Cusano hanno fatto pervenire un atto di rinuncia all’odierno ricorso, che è stato accettato dall’[OSCURATO:PERSONA], la quale, a sua volta, ha dichiarato di rinunciare al ricorso incidentale, in data 20 aprile 2023, rinuncia ritualmente accettata ex adverso.

Entrambe le parti, nei rispettivi atti, hanno richiesto la compensazione delle spese del presente giudizio.

Pertanto, s’impone la declaratoria di estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese, dando atto che la presente decisione deve adottarsi con ordinanza (Sez. 2 n. 14922 del 16 luglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28269/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatie difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2946/2021 depositata il27/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] La s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] conveniva [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], esponendo che il Cusano – quale amministratore della predetta società - tre giorni prima di essere revocato dall’incarico aveva stipulato un atto pubblico, con il quale aveva venduto alla moglie Petrella una porzione del fabbricato sito in [OSCURATO:PERSONA], per l’importo di euro 155.000. Il prezzo era stato pagato in parte mediante accollo della residua quota di mutuo richiesto dalla società per la costruzione dell’immobile e, per il resto (€ 97.113,30), mediante compensazione del corrispettivo alla stessa Petrella dovuto, per prestazioni professionali rese in favore della Palladio s.r.l. L’attrice domandava, pertanto, ai sensi dell’art. 1394 c.c., l’annullamento del contratto di vendita del 14 maggio 2011, perché concluso in conflitto d’interessi con la società. Ritualmente costituitisi, i convenuti concludevano per la reiezione della domanda avversaria e la Petrella, in via riconvenzionale, sollecitava il pagamento del residuo credito, a titolo di competenze professionali, pari ad euro 96.126,00, oltre accessori. In esito all’istruzione probatoria, con sentenza del 9 giugno 2017, il Tribunale respingeva le domande attrici, mentre accoglieva la domanda riconvenzionale della Petrella, condannando la società al pagamento dell’importo di € 25.060,23. La predetta decisione era gravata dall’[OSCURATO:PERSONA]. Si costituivano ritualmente il Cusano e la Petrella. Con sentenza n. 2946 del 27 luglio 2021 la Corte d’appello di Napoli riformava parzialmente la pronunzia di primo grado, accogliendo l’originaria domanda di annullamento del contratto 14 maggio 2011. Riconosceva altresì – una v olta venuta meno la compensazione – alla Petrella l’intero credito professionale, in ragione di euro 122.173,53, oltre accessori. I giudici di secondo grado sostenevano all’uopo che non vi sarebbe stato alcun dubbio circa la cointeressenza tra il Cusano e la moglie (altresì socia dell’[OSCURATO:PERSONA] ed anche direttrice dei lavori del fabbricato, comprendente l’immobile compravenduto), nonché la riconoscibilità del conflitto d’interessi da parte della medesima Petrella. Inoltre, il valore di mercato stabilito dal C.T.U. sarebbe stato non trascurabilmente superiore al prezzo di vendita. In ordine alla richiesta della Petrella, rilevava la Corte distrettuale come la società non avesse mosso sostanziali censure alla quantificazione del compenso per l’attività professionale della medesima. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di sei motivi. Ha depositato controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., svolgendo quattro motivi di ricorso incidentale. Il P.G. ha concluso per l’estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con la prima doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., i ricorrenti assumono la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 132 c.p.c. e 111 Cost.Il ritenuto conflitto d’interessi sarebbe stato basato sulla diversa valutazione del bene, rispetto al prezzo stabilito, il quale peraltro avrebbe tenuto conto del fatto che l’immobile non era stato completato e necessitava di ulteriori interventi. Inoltre, l’amministratore Cusano avrebbe venduto altri appartamenti, nel medesimo palazzo, a prezzi analoghi o addirittura inferiori, così da far reputare non veritiera o incompleta la stima del C.T.U. 2) Attraverso la seconda censura, proposta ai sensi dell’art. 360 n.5 c.p.c., la Petrella ed il Cusano deducono la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 132 c.p.c. e 111 Cost., sotto il profilo dell’omesso esame delle suddette circostanze. 3) Con il terzo mezzo di impugnazione, i ricorrenti denunciano, in ordine agli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697, 2727 e 2729 c.c., 132 n. 4 e 111 Cost., la violazione di legge, per irragionevolezza e irrazionalità della decisione, nonché nullità della sentenza per vizio di motivazione per superficiale esame delle risultanze probatorie, in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. I giudici di secondo grado avrebbero valutato le risultanze acquisite senza il prudente apprezzamento, desumendo la sussistenza del conflitto d’interessi solo dalla modestia del prezzo convenuto rispetto al valore del bene. 4) Il quarto rilievo fa presente che, una volta accolti i motivi precedenti, non avrebbe più ragion d’essere la condanna al risarcimento del danno, che la Corte d’appello aveva disposto di far delibare in separato giudizio. 5) La quinta censura attiene alla violazione e falsa applicazione degli artt. 278, 101, 112 c.p.c. e 1218 c.c., ai sensi dell’art. 360 n.3 c.p.c. La sentenza di secondo grado avrebbe disposto la condanna generica al risarcimento del danno, senza alcun riferimento al tipo o alle modalità attraverso cui si sarebbe prodotto. 6) Il sesto rilievo invoca la condanna avversaria al pagamento delle spese, come conseguenza dell’accoglimento dei precedenti motivi. 7) Il ricorso incidentale è articolato su quattro motivi. 7.a) Con la prima doglianza, l’[OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2233, 2236, 1218 e 2697 c.c. in relazione agli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., per aver omesso la Corte d’appello di considerare che la società aveva avviato un’azione di responsabilità professionale nei riguardi dell’arch. Petrella, risultante dagli atti processuali ed oggetto di discussione. 7.b) Mediante la seconda censura, la ricorrente incidentale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1460, 2233, 2236, 2237, 1218, 2697 c.c., in relazione agli artt. 112, 115, 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. La Corte d’appello non avrebbe potuto liquidare il compenso, a fronte della condotta negligente della professionista, come dimostrato dalla consulenza tecnica svolta nel corso del giudizio di responsabilità professionale a carico della Petrella. 7.c) Attraverso il terzo mezzo d’impugnazione, viene dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1176 c.c. e 112, 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., non avendo la Corte d’appello esaminato il documento che dimostrava l’avvenuto pagamento della somma di euro 25.050,23 a titolo di compenso, con conseguente riduzione del residuo importo. 7.d) L’ultima lagnanza è volta a contestare la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello compensato le spese processuali, ritenendo la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni. 8) La Corte deve preliminarmente rilevare che, in data 14 aprile 2023, la Petrella ed il Cusano hanno fatto pervenire un atto di rinuncia all’odierno ricorso, che è stato accettato dall’[OSCURATO:PERSONA], la quale, a sua volta, ha dichiarato di rinunciare al ricorso incidentale, in data 20 aprile 2023, rinuncia ritualmente accettata ex adverso. Entrambe le parti, nei rispettivi atti, hanno richiesto la compensazione delle spese del presente giudizio. Pertanto, s’impone la declaratoria di estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese, dando atto che la presente decisione deve adottarsi con ordinanza (Sez. 2 n. 14922 del 16 luglio
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