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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 9 gennaio 2024

Cassazione n. 02130/2024

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 2745/2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA].le Isola F 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente - Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. -Intimato - Avverso il decreto della Corte d ’ appello di Roma n. 51019/2021 depositata il 14/07/2022.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del9 gennaio 2024.

Equa riparazione Udito il SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’appello di Roma, con il decreto indicato in epigrafe, ha rigettato l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreton. cron. 50463/2021, ex art. 3, legge n. 89 del 2001, emesso dal la stessa Corte, in composizione monocratica , che condannava l’Amministrazione a corrispondere alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] euro 1.600, oltre accessori, a titolo di equa riparazione per irragionevole durata del giudizio presupposto anch’esso di equa riparazione, durato (sommando le fasi della cognizione e dell’ottemperanza) 5 anni, 11 mesi e 27 giorni, periodo dal quale dovevano essere detratti il tempo di ragionevole durata, rispettivamente, del giudizio di cognizione, pari a un anno, e del giudizio di ottemperanza, pari a sei mesi, così pervenendosi ad una durata irragionevole di quattro anni, al netto della frazione di tempo inferiore a sei mesi, non indennizzabile. 2.Nello specifico, la Corte territoriale, per quanto qui rileva - sulla premessa che il giudizio presupposto è durato 5 anni, 11 mesi e 27 giorni – richiamati i princìpi enunciati dalla Corte EDU e dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez.

U., 23/07/2019, n. 19883), ha determinato la durata ragionevole in un anno e 6 mesi, attribuendo rilevanza anche al termine ragionevole previsto dalla Corte EDU per la fase esecutiva, sicchél’unitario giudizio presupposto si sarebbe protratto irragionevolmente per un periodo di 4 anni, 5 mesi e 27 giorni (a. 5, m. 11 e gg. 27 – a. 1 e m. 6), e, dunque, al netto della frazione di tempo inferiore a sei mesi, per il periodo di quattro anni indicato nel decreto opposto.

3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con un motivo, per la cassazione del decreto della Corte territoriale.

La parte ha depositato due memorie.Il Ministero della giustizia non ha svolto difese.

4. Con ordinanza interlocutoria n. 21686/23 di questa sezione, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza.

5. Preliminarmente la Corte rileva che il contraddittorio non è integro: il Ministero della Giustizia, nei confronti del quale è stato instaurato il contraddittorio, ha legittimazione passiva per la pretesa indennitaria relativa alla prospettata irragionevole durata della fase di cognizione, mentre legittimato passivo per la fase dell’ottemperanza è il Ministero dell’economia e delle finanze, che non è stato evocato in giudizio.

6. Il decreto impugnato, pertanto, va cassato con rinvio della causa al giudice a quo.

7. Nulla si dispone sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale il Ministero intimato non ha svolto difese.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sul ricorso , cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 2745/2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA].le Isola F 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente - Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. -Intimato - Avverso il decreto della Corte d ’ appello di Roma n. 51019/2021 depositata il 14/07/2022. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del9 gennaio 2024. Equa riparazione Udito il SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Roma, con il decreto indicato in epigrafe, ha rigettato l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreton. cron. 50463/2021, ex art. 3, legge n. 89 del 2001, emesso dal la stessa Corte, in composizione monocratica , che condannava l’Amministrazione a corrispondere alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] euro 1.600, oltre accessori, a titolo di equa riparazione per irragionevole durata del giudizio presupposto anch’esso di equa riparazione, durato (sommando le fasi della cognizione e dell’ottemperanza) 5 anni, 11 mesi e 27 giorni, periodo dal quale dovevano essere detratti il tempo di ragionevole durata, rispettivamente, del giudizio di cognizione, pari a un anno, e del giudizio di ottemperanza, pari a sei mesi, così pervenendosi ad una durata irragionevole di quattro anni, al netto della frazione di tempo inferiore a sei mesi, non indennizzabile. 2.Nello specifico, la Corte territoriale, per quanto qui rileva - sulla premessa che il giudizio presupposto è durato 5 anni, 11 mesi e 27 giorni – richiamati i princìpi enunciati dalla Corte EDU e dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. U., 23/07/2019, n. 19883), ha determinato la durata ragionevole in un anno e 6 mesi, attribuendo rilevanza anche al termine ragionevole previsto dalla Corte EDU per la fase esecutiva, sicchél’unitario giudizio presupposto si sarebbe protratto irragionevolmente per un periodo di 4 anni, 5 mesi e 27 giorni (a. 5, m. 11 e gg. 27 – a. 1 e m. 6), e, dunque, al netto della frazione di tempo inferiore a sei mesi, per il periodo di quattro anni indicato nel decreto opposto. 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con un motivo, per la cassazione del decreto della Corte territoriale. La parte ha depositato due memorie.Il Ministero della giustizia non ha svolto difese. 4. Con ordinanza interlocutoria n. 21686/23 di questa sezione, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza. 5. Preliminarmente la Corte rileva che il contraddittorio non è integro: il Ministero della Giustizia, nei confronti del quale è stato instaurato il contraddittorio, ha legittimazione passiva per la pretesa indennitaria relativa alla prospettata irragionevole durata della fase di cognizione, mentre legittimato passivo per la fase dell’ottemperanza è il Ministero dell’economia e delle finanze, che non è stato evocato in giudizio. 6. Il decreto impugnato, pertanto, va cassato con rinvio della causa al giudice a quo. 7. Nulla si dispone sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale il Ministero intimato non ha svolto difese. P.Q.M. La Corte, decidendo sul ricorso , cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione. Così deciso in
Decreto Cassazione n. 02130/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris