CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 dicembre 1983
Cassazione n. 25916/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/12/1983 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso si presentano generici e riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che il ricorrente solo genericamente formula senza in realtà rivolgere nessuna concreta critica; che in ordine alla ipotizzata incapacità, la cui verifica mediante perizia non era stata richiesta dalla difesa in sede di gravame, i Giudici di merito hanno evidenziato le ragioni che facevano ritenere insussistenti i dubbi in merito, non essendo compromessa la capacità di intendere e di volere dalla semplice "alterazione" cui ha fatto cenno il teste appartenente alla [OSCURATO:PERSONA]; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/0