CassazionedecretoSezione 6Decisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 32006/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 23282-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2762/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 03/12/2019; Ric. 2020 n.23282 sez. 52 - ud. 15/07/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Bologna di rigetto dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Parma che aveva a sua volta rigettato il ricorso di opposizione a sanzione amministrativa per violazione di cui all'art. 5, comma 2, I. n. 119 del 2003. 2. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controricorso,r; J-(4 /3eig.:) 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il ricorso si fonda su un motivo: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 16, comma 1, I. n. 689 del 1981 ftì relazione all'art. 5, comma 5, d.l. n. 49 del 2003. Mancata applicazione del principio del pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pari al doppio del minimo edittale. 2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380- bis cod. proc. civ.:« Manifesta fondatezza del ricorso avverso pronuncia di rigetto di appello avverso sentenza del Tribunale di Parma di rigetto di opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dalla [OSCURATO:PERSONA]. Con un unico motivo di ricorso si censura la sentenza della Corte d'Appello di Bologna nella parte in cui non ha ritenuto applicabile l'art. 16 della I. n. 689 del 1981 all'illecito amministrativo di cui all'art.5, comma 5, d. I. n. 49 del 2003. Sulla base di un parere ministeriale, la Regione ha coltivato la tesi, fatta Ric. 2020 n.23282 sez. S2 - ud. 15/07/2021 propria anche dal giudice d'appello, per cui il criterio del doppio del minimo non potrebbe operare per la sanzione de qua, in ragione della sua natura proporzionale, cosicché residuerebbe il solo criterio del terzo della sanzione, venendo meno, altrimenti, la funzione deterrente della proporzionalità sanzionatoria. L'art. 16 I. n.689/1981 esclude l'operatività del criterio del doppio del minimo non qualora la sanzione sia proporzionale, ma, per effetto della modifica introdotta dall'art. 52 d.lgs. 213/1998, qualora non sia per essa stabilito un minimo edittale, qui invece fissato in C 1.000,00; né può un parere ministeriale «modificare, limitare e, ancor di più, abrogare una norma di legge». Questo il principio di diritto: «in tema di c.d. quote-latte, l'acquirente che non abbia rispettato l'obbligo di versamento del prelievo supplementare di cui all'art. 5, comma 5, d.l. 49/2003, conv. I. 119/2003, può estinguere l'illecito amministrativo, a norma dell'art. 16, comma 1, I. 689/1981, col pagamento di una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo edittale di C 1.000,00» (Sez. 2, Ord. n. 8362 del 2020). 3. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore; 4. In conclusione, la Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, in data 15 luglio