CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 08637/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 0 3 /09/ 1970 avverso l'ordinanza del 17giugno 2025 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del S ostituto Francesca CERONI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria dell'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine,il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, con l’ordinanza del 17 giugno 2025 in epigrafe, rigettava la richiesta,presentata da [OSCURATO:PERSONA] in data 20 dicembre 2024, di riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta in custodia cautelare in carcere dal 7 luglio 2016 al 4 agosto 2016 e dall’ 8 febbraio 2018 al 19 febbraio 2018, per complessivi39 giorni. 2. [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto in arresto in data 7 luglio 2016 in esecuzione di ordinanza di convalida del fermo e contestuale applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere emessa dal G.i.p. del Tribunale di Sciaccaper il delitto di cui all’art. 416 bis commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 cod. pen., perché gravemente indiziato di aver fatto parte, unitamente ad altre persone facenti parte della famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], della associazione mafiosa denominata [OSCURATO:PERSONA]. L’ordinanza era stata annullatadal Tribunale del Riesame di Palermo con ordinanza d el 4 agosto 2016. [OSCURATO:PERSONA] era stato nuovamente tratto in arresto in data 18 febbraio 2018 in esecuzione di ordinanza di convalida del fermo e contestuale applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere emessa dal G.i.p. del Tribunale di Palermo, misura poi revocata dallo stesso G.i.p. il 19 febbraio 2018. Il processo penale si era concluso con sentenza pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Palermo in data 18 giugno 2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto per non aver commesso il fatto. La sentenza è diventata irrevocabile l’8 aprile 2021. 3. La Corte di appello con l’ordinanza impugnata ha ritenuto che la domanda era inammissibile perché presentata mediante deposito in cancelleria a mezzo pec in data 20 dicembre 2024 e quindi dopo il decorso del termine di due anni dal giorno (8 aprile 2021) in cui la sentenza di proscioglimento era divenuta irrevocabile, siccome stabilito a pena di inammissibilità della domanda dall’art.315 cod. proc. pen. La Corte territoriale riteneva che, peraltro, la conclusione non sarebbe stata diversa anche qualora si facesse riferimento alla data in cui era divenuta irrevocabile la sentenza nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA] ossia il 6 dicembre 2022. Precisava la Corte territoriale che nessuna incidenza sul decorso del termine poteva avere la data in cui la cancelleria aveva redatto l’attestazione di irrevocabilità, trattandosi di atto di natura meramente ricognitivacon il quale si prende atto di un fenomeno processuale già verificatosi (la formazione del giudicato). 4. Avverso l’ordinanza della Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando due motivi di ricorso. 4.1 Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e segnatamente degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. e dei principi costituzionali di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nonché contestualmente violazione di norme processuali stabilite a pena di decadenza e segnatamente dell’art. 315, comma 1, cod. proc. pen.e dell’art. 27 D.M. 30 settembre 1989, n. 334 (r eg. e sec. cod. proc. pen.) , ex art. 606, comma 1, lett. b) e c) , cod. proc. pen. , nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione per erronea individuazione del dies a quo del termine di decadenza. Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale aveva ritenuto che il termine biennale dovesse decorrere dalla irrevocabilità della sentenza di proscioglimento nei confronti del solo ricorrente (8 aprile 2021) e che fosse irrilevante la successiva irrevocabilità della medesima sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], coimputato del medesimo reato associativo, per il quale la sentenza era divenuta irrevocabile il 6 dicembre 2022. Richiama giurisprudenza di legittimità e sostiene che, siccome [OSCURATO:PERSONA] imputato del delitto di cui all’art. 416 bis c.p. unitamente a [OSCURATO:PERSONA] , la valutazione definitiva della posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] , e in particolare la conferma della sua responsabilità o della sua estraneità al sodalizio, costituiva un elemento di cruciale importanza per apprezzare, anche in capo al ricorrente, l’eventuale sussistenza di una condotta gravemente colposa ostativa alla riparazione(ad esempio, per avere intrattenuto rapporti ambigui con soggetti poi definitivamente riconosciuti come mafiosi). Sostiene, inoltre, che l’attestazione formale della irrevocabilità della sentenza nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA] era stata apposta dalla cancelleria in data 29 dicembre 2022e che, pertanto, solo da tale data, unico momento di certezza legale, [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto la prova formale del presupposto per agire. Di talché la domanda di riparazione per ingiusta detenzione, depositata in data 20 dicembre 2024, era tempestiva essendo stata proposta entro il biennio decorrente dal 29 dicembre 2022e, di conseguenza era illegittima la dichiarazione di inammissibilità per tardività della domanda. 4.2 Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge, e segnatamente dell’art. 315 cod. proc. pen. e dell’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., in relazione alla mancata applicazione della sospensione feriale dei termini. Lamenta il ricorrente che la Corte di appello aveva omesso di applicare al computo del termine biennale la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, in contrasto con recente giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 17623 del 28/04/2023) che aveva attribuito al termine biennale di cui all’art.315 cod. proc. pen. natura processuale e pertanto soggetto alla sospensione feriale. 5. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Francesca CERONI, ha depositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 6. L'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso o, in subordine, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2. Il ricorrente richiama giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il termine per la proposizione della domanda può decorre anche dalla definizione irrevocabile della posizione dei coimputati per lo stesso fatto o per gli stessi fatti addebitati in concorso necessario o in concorso eventuale ex art. 110 cod. pen., qualora l'eventuale accoglimento dell'impugnazione proposta da qualcuno di essi possa ridondare a favore dell'imputato, anche con determinazioni suscettibili di incidere sulla riparazione, a condizione che vi sia specifica allegazione in tal senso da parte del richiedente (Sez. 4, n. 31432 del 14/04/2021, Abbate, Rv. 281786 -01). La sentenza richiamata dal ricorrente ha fatto applicazione del principio già affermato dalla Cassazione secondo cui, ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione, l'impugnazione dei coimputati impedisce, sino a definizione della stessa, che la sentenza di proscioglimento divenga irrevocabile ( Sez. 3, n. 3891 del 22/12/2010, dep. 2011, Motta, Rv. 249158 -01). 3. Al fine di inquadrare esattamente la questione, è necessario richiamare, sia pure in estrema sintesi e nei limiti qui rilevanti , i principi generali che disciplinano l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione. 3.1. La riparazione per ingiusta detenzione è esclusa secondo l'espresso disposto dell'art. 314 cod. proc. pen., qualora l'istante «vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave», con condotte al riguardo apprezzabili poste in essere sia anteriormente sia successivamente all'insorgere dello stato detentivo e, quindi, alla privazione della libertà (cfr. Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636; Sez. 4, n. 31432 del 14/04/2021, Abbate, Rv. 281786 -01). 3.2. Secondo orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità (ben sintetizzati in Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, Pellizza e, più di recente, in Sez. 4, n. 19432 del 08/04/2025, Moati), «In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito -non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale ( ex plurimis , Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263 - 01; Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, in motivazione; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952 -01). Va, poi, ribadito che la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all’ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extra procedimentali quanto tenute nel corso del procedimento (Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, Garcia, Rv. 263197 – 01; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv. 248074 –01). 3.3. In questa cornice giuridica appare logico e coerente affermare che , a i fini della decorrenza del termine per la proposizione della domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione, l'impugnazione dei coimputati impedisce, sino a definizione della stessa, che la sentenza di proscioglimento divenga irrevocabile. (Sez. 3, n. 3891 del 22/12/2010, dep. 2011, Motta, Rv. 249158 -01). L’art. 315 cod. proc. pen. stabilisce , invero, che la domanda di riparazione deve essere proposta “entro d u e anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento…è divenuta irrevocabile … ” e « la previsione che la sentenza di proscioglimento debba essere divenuta irrevocabile ha riguardoquindi a tutte le determinazioni suscettibili di incidere sulla riparazione. Se, pertanto, la sentenza sia stata impugnata da alcuno dei coimputati, un eventuale accoglimento della loro impugnazione può ridondare anche a favore dell'imputato ed anche con determinazioni suscettibili di incidere sulla riparazione» (Sez. 3, n. 3891 del 22/12/2010, dep. 2011, Motta, Rv. 249158 -01). Come ha osservato la giurisprudenza di legittimità richiamata dal ricorrente «Nel caso, infatti, del medesimo reato ovvero degli stessi reati addebitati a più imputati in concorso tra di loro, le differenti statuizioni definitive, di condanna ovvero assolutorie, in base alla ricostruzione degli accadimenti ed alle valutazioni giudiziali, anche relative ai concreti comportamenti dei coimputati le cui posizioni hanno avuto diversa sorte processuale, possono influire in tema di an debeatur nella doverosa attività di ricerca, di selezione e di valutazione (che si è già detto essere compito del giudice investito della richiesta di equa riparazione) delle circostanze di fatto idonee ad integrare ovvero ad escludere la sussistenza delle condizioni preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo, appunto, del dolo o della colpa grave. Ciò affinché la piattaforma decisoria sia la più ampia e la più completa possibile e si scongiurino, in una materia tanto delicata, soluzioni puramente formalistiche non aventi corrispondenza nel reale accadimento dei fatti, come ricostruiti nel contraddittorio processuale dai giudici di merito, con il non remoto rischio - si ribadisce, ove la "vicenda di vita" da accertarsi da parte dei giudici della cognizione penale sia unica - di pronunzie sfavorevoli ad imputati, prima, privati della libertà e, poi, prosciolti con sentenze contenutisticamente povere (peraltro insuscettibili di rimedio impugnatorio nella prospettiva di un arricchimento argomentativo in ipotesi utile ai fini dell'equa riparazione). Inoltre, nell'evenienza in cui si escluda la ricorrenza di un caso di dolo o di colpa grave da parte del soggetto agente, la esatta ricostruzione dell'accaduto, che, per le ragioni esposte, non può prescindere dalla definitiva irrevocabilità dell'intera vicenda processuale, ben potrebbe avere riflessi sotto il profilo del quantum debeatur, poiché, come noto, «Nel procedimento di equa riparazione per l'ingiusta detenzione il giudice deve valutare anche la condotta colposa lieve, rilevante non quale causa ostativa per il riconoscimento dell'indennizzo bensì per l'eventuale riduzione della sua entità» (Sez. 4, n. 21575 del 29/01/2014, Antognetti, Rv. 259212; in termini, più recentemente, Sez. 4, n. 51343 del 09/10/2018, V., Rv. 274006 […] . Infatti, il grado della colpa di un imputato al quale è addebitato un reato in concorso ben difficilmente può essere correttamente apprezzato isolatamente ma ben può dipendere dal quantum di colpa dell'agire di altri coimputati per lo stesso fatto, se non già dall'agire intenzionale degli altri compartecipi. Donde si conferma la necessità di una visione la più completa possibile di uno stesso fatto di reato. Detto in altre parole, un allargamento della piattaforma conoscitiva non può che essere funzionale ad una risposta che sia corretta secondo diritto e, nel contempo, di giustizia» ( in termini, Sez. 4, n. 31432 del 14/04/2021, Abbate, Rv. 281786 - 01). 3.4. Ciò, tuttavia, non senza limiti,ma solo a due condizioni: anzitutto, che si tratti degli stessi reati per i quali il richiedente l'indennizzo è stato sottoposto alla misura cautelare (cfr. Sez. 4, n. 22627 del 25/01/2017, D'Alessandro, Rv. 270373 -01); in secondo luogo, che ilrichiedente indichi in maniera specifica, nella propria domanda ex art. 314 cod. proc. pen.,gli elementi emersi nei processi proseguiti a carico dei coimputati che siano idonei ad incidere sulla colpa del ricorrente (Sez. 4, n. 31432 del 14/04/2021, Abbate, Rv. 281786 -01). 3.5.Va, dunque, ribadito il principio che, i n tema di riparazione per l'ingiusta detenzione,il termine per la proposizione della domanda può decorre anche dalla definizione irrevocabile della posizione dei coimputati per lo stesso fatto o per gli stessi fatti addebitati in concorso necessario o in concorso eventuale ex art. 110 cod. pen., qualora l'eventuale accoglimento dell'impugnazione proposta da qualcuno di essi possa ridondare a favore dell'imputato, anche con determinazioni suscettibili di incidere sulla riparazione, a condizione che si tratti degli stessi reati per i quali il richiedente l'indennizzo è stato sottoposto alla misura cautelare e che vi sia specifica allegazione in tal senso da parte del richiedente. 4. Così ricostruito il quadro dei principi elaborati dalla giurisprudenza con riferimento alla decorrenza del termine per la proposizione della domanda di riparazione per ingiusta detenzione, osserva la Corte che il ricorrente non ha spiegato quale rilevanza avesse per lui la definizione della posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] quali elementi emersi ne l process o proseguit o a carico delcoimputato [OSCURATO:PERSONA], in relazione allo stesso reato per il quale il ricorrente era stato sottoposto alla misura cautelare,fossero idonei ad incidere sulla colpa del ricorrentemedesimo. Il ricorso è, quindi, inammissibile perché generico in quanto privo di specificità intrinseca. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). 6. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa della ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U, n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 26952 del 20/06/2024, Bernardo, Rv. 286737 – 01; Sez.4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez.3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento di euro tremila a lla Cassa delle ammende . Nulla per le