CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16740/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE; -intimata– avverso la sentenza della CTR del Molise, n. 407/2019 depositata il 17 giugno 2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia delle entrate rideterminava il reddito 2010 dell’ASD Bojano, ivi corrente, per omessa presentazione di UNICO 2011. Era ritenuta obbligata in solido la ricorrente quale soggetto che agiva in nome e per conto dell’associazione a mente dell’art. 38 cod. civ. La CTP accoglieva il ricorso sul rilievo dell’assenza di delega in capo al funzionario che aveva sottoscritto l’avviso, mentre la CTR, disattesa tale ragione, riteneva fondata nel merito la pretesa. Motivazione apparente La contribuente propone allora ricorso in cassazione fondato su tre motivi, mentre l’Agenziadelle entrate è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Col primo motivo si deduce motivazione apparente relativamente al merito della controversia. 2. Col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 38 cod. civ., in quanto avrebbe cessato dalla carica ben prima dello scadere del termine per gli adempimenti fiscali all’origine della ripresa. 3. I motivi vanno esaminati nell’ordine logico, e pertanto deve procedersi all’esame del secondo, che attiene alla legittimazione (id est titolarità) della contribuente, che afferma quantomeno di non essere più stata legale rappresentante dall’otto novembre 2021. Sul punto la contribuente censura la decisione per non aver preso in esame le proprie difese, ed in effetti, pur dovendosi concludere nel senso che si tratti di decisione implicita (in quanto il resto della motivazione presuppone logicamente l’accertamento della titolarità del debito in capo anche alla contribuente), la motivazione non spende una sola parola sul punto. 4. Anche l’altro motivo dev’essere accolto, perché, dopo aver speso gran parte della motivazione relativamente alla delega di firma, i giudici d’appello non dedicano alla fondatezza nel merito della pretesa che scarne parole del tutto generiche, insufficienti a garantire quel “minimo costituzionale” in cui deve consistere la motivazione per garantire l’assolvimento del relativo obbligo, tale da consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito nell’assumere la decisione. Invero i giudici d’appello, in ordine al merito, si limitano ad osservare che “l’ufficio ha analiticamente provato e contestato i maggiori compensi non dichiarati, indicando chiaramente l’an ed il quantum”. 5. L’accoglimento dei precedenti motivi determina l’assorbimento del terzo e la cassazione della sentenza con rinvio al giudice d’appello che provvederà anche alla determinazione delle spese di lite del presente giudizio. P.Q.M La Corte in accoglimento dei primi due motivi, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise che, in diversa composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese del pres