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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2022

Cassazione n. 07470/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta destinazione a terzi dello stupefacente, è costituito da mere doglianze in punto di fatto e, comunque, appare meramente reiterativo di censure proposte con l'appello e disattese con non illogica motivazione, avendo la Corte territoriale individuato plurimi profili che univocamente convergono nel ritenere provata la detenzione a fini di spaccio, quali il complessivo dato ponderale della sostanza, da cui erano ricavabili 484 dosi singole medie, e le modalità di custodia della stessa, occultata dietro il battiscopa e rinvenuta grazie alla presenza delle unità cinofile; rilevato che il secondo motivo, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto, è inammissibile, avendo la Corte di merito escluso i presupposti dell'art. 131-bis cod. pen. con logica motivazione, valorizzando l'indicato quantitativo non trascurabile di sostanza stupefacente detenuto, tale per cui l'offesa non può certamente qualificarsi in termini minima offensività, e considerando l'abitualità della condotta, posto che l'imputato è stato dichiarato delinquente abituale; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16 dicembre 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta destinazione a terzi dello stupefacente, è costituito da mere doglianze in punto di fatto e, comunque, appare meramente reiterativo di censure proposte con l'appello e disattese con non illogica motivazione, avendo la Corte territoriale individuato plurimi profili che univocamente convergono nel ritenere provata la detenzione a fini di spaccio, quali il complessivo dato ponderale della sostanza, da cui erano ricavabili 484 dosi singole medie, e le modalità di custodia della stessa, occultata dietro il battiscopa e rinvenuta grazie alla presenza delle unità cinofile; rilevato che il secondo motivo, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto, è inammissibile, avendo la Corte di merito escluso i presupposti dell'art. 131-bis cod. pen. con logica motivazione, valorizzando l'indicato quantitativo non trascurabile di sostanza stupefacente detenuto, tale per cui l'offesa non può certamente qualificarsi in termini minima offensività, e considerando l'abitualità della condotta, posto che l'imputato è stato dichiarato delinquente abituale; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07470/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris