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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 26201/2022

Testo disponibile della fonte

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ALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 10 febbraio 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la istanza con la quale il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] ha avanzato istanza di restituzione nel termine per proporre atto di opposizione avverso il decreto penale di condanna emesso in data 25 ottobre 2016, irrevocabile il 15 dicembre 2017 per il reato di cui all'art.495 cod. pen. 2.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo.

2.1. Con l'unico motivo di ricorso la difesa lamenta la violazione di legge in relazione agli artt. 462 e 175 cod. proc. pen. per mancata prova della effettiva conoscenza da parte del ricorrente del decreto, conoscenza avvenuta solo a seguito del rigetto dell'istanza presentata al Prefetto di Bari per ottenere la cittadinanza italiana.

Dall'esame del fascicolo risulterebbe che il decreto sia stato notificato il 29/11/2017 al difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art.161 comma 1 4 cod. proc. pen., non essendo stato possibile notificare al ricorrente il decreto presso il domicilio in Santeramo alla [OSCURATO:PERSONA] n.31 eletto in sede di identificazione.

Il ricorrente ha richiamato la giurisprudenza costituzionale e di legittimità sulla necessità effettiva della conoscenza del decreto penale che, nell'ipotesi di specie, non risulterebbe essere intervenuta. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.Risulta dall' ordinanza impugnata che l'istanza è stata respinta in quanto la notifica del decreto penale di condanna era del tutto rituale, avendo il ricorrente eletto domicilio in Santeramo alla [OSCURATO:PERSONA] n. 31 e, per l'inesistenza del nominativo e per il mancato reperimento del destinatario in loco, il provvedimento era consegnato al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (relate di mancata notifica del 2/01/2017 e del 9/08/2017).

La notifica del decreto penale di condanna, quando è presente l'elezione (o dichiarazione) di domicilio ex art. 161 c.p.p. e la notifica non è più possibile presso il domicilio eletto (o dichiarato), è validamente eseguita mediante consegna dell'atto al difensore di fiducia. 2.Inoltre, secondo la giurisprudenza consolidata in tema di impugnazione e in tema di opposizione a decreto penale di condanna, "Il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, che legittimano la restituzione in termini, L'ipotesi dell'errore, o di omissione causata da errore, ai fini della restituzione in termini di cui all'art. 175 cod. proc. pen., non può infatti essere assimilata alle ipotesi di caso fortuito e forza maggiore in quanto queste si concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili, mentre il primo, consistendo in una falsa rappresentazione della realtà, è vincibile mediante la normale diligenza ed attenzione" (Sez.5, n.626 del 01/02/2000, Bettili, Rv.215490).

La giurisprudenza ha, poi chiarito, a questo proposito, che grava sull'istante un onere di allegazione, ma non di prova, in ordine alle ragioni della mancata conoscenza del provvedimento, a fronte del quale il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 11, legge 28 aprile 2014, n. 67, a verificare che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, disponendo la restituzione nel termine anche qualora residui incertezza circa tale conoscenza (Sez. 4, n. 3882 del 04/10/2017, dep. 2018, Rv.Murgia, 271944 2 - 01; Sez. 5, n. 139 del 14/10/2015, dep. 2016, Cogliandro, Rv. 265678 - 01).

Nel caso di specie, l'imputato ha semplicemente riferito di essere venuto a conoscenza del decreto penale in occasione della richiesta del permesso di soggiorno, assumendo di non essere stato informato dal difensore di fiducia domiciliatario.

Al riguardo, tuttavia, l'ordinanza impugnata ha analiticamente motivato sulla infondatezza delle doglianze circa la inattendibilità della nomina fiduciaria evidenziando anche che il ricorrente non ha mai espressamente pegato la esistenza di rapporti e di contatti con il precedente difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA].

La mancata opposizione era dunque riferibile al più ad una condotta negligente dell'interessato rispetto alle attività del suo difensore.

A fronte di tale insindacabile motivazione, giacché del tutto logica ed in linea con le disposizioni di legge ed i principi di questa Corte già ricordati nonché con l'affermazione secondo cui non è consentita la restituzione in termini per l'espletamento di attività processuali che la parte aveva ampiamente la possibilità di compiere nel corso del giudizio e che non ha espletato, il ricorso va respinto.

Al rigetto del ricorso consegue il pagamento delle spese processuali P.Q.

M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 10 febbraio 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la istanza con la quale il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] ha avanzato istanza di restituzione nel termine per proporre atto di opposizione avverso il decreto penale di condanna emesso in data 25 ottobre 2016, irrevocabile il 15 dicembre 2017 per il reato di cui all'art.495 cod. pen. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo. 2.1. Con l'unico motivo di ricorso la difesa lamenta la violazione di legge in relazione agli artt. 462 e 175 cod. proc. pen. per mancata prova della effettiva conoscenza da parte del ricorrente del decreto, conoscenza avvenuta solo a seguito del rigetto dell'istanza presentata al Prefetto di Bari per ottenere la cittadinanza italiana. Dall'esame del fascicolo risulterebbe che il decreto sia stato notificato il 29/11/2017 al difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art.161 comma 1 4 cod. proc. pen., non essendo stato possibile notificare al ricorrente il decreto presso il domicilio in Santeramo alla [OSCURATO:PERSONA] n.31 eletto in sede di identificazione. Il ricorrente ha richiamato la giurisprudenza costituzionale e di legittimità sulla necessità effettiva della conoscenza del decreto penale che, nell'ipotesi di specie, non risulterebbe essere intervenuta. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.Risulta dall' ordinanza impugnata che l'istanza è stata respinta in quanto la notifica del decreto penale di condanna era del tutto rituale, avendo il ricorrente eletto domicilio in Santeramo alla [OSCURATO:PERSONA] n. 31 e, per l'inesistenza del nominativo e per il mancato reperimento del destinatario in loco, il provvedimento era consegnato al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (relate di mancata notifica del 2/01/2017 e del 9/08/2017). La notifica del decreto penale di condanna, quando è presente l'elezione (o dichiarazione) di domicilio ex art. 161 c.p.p. e la notifica non è più possibile presso il domicilio eletto (o dichiarato), è validamente eseguita mediante consegna dell'atto al difensore di fiducia. 2.Inoltre, secondo la giurisprudenza consolidata in tema di impugnazione e in tema di opposizione a decreto penale di condanna, "Il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, che legittimano la restituzione in termini, L'ipotesi dell'errore, o di omissione causata da errore, ai fini della restituzione in termini di cui all'art. 175 cod. proc. pen., non può infatti essere assimilata alle ipotesi di caso fortuito e forza maggiore in quanto queste si concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili, mentre il primo, consistendo in una falsa rappresentazione della realtà, è vincibile mediante la normale diligenza ed attenzione" (Sez.5, n.626 del 01/02/2000, Bettili, Rv.215490). La giurisprudenza ha, poi chiarito, a questo proposito, che grava sull'istante un onere di allegazione, ma non di prova, in ordine alle ragioni della mancata conoscenza del provvedimento, a fronte del quale il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 11, legge 28 aprile 2014, n. 67, a verificare che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, disponendo la restituzione nel termine anche qualora residui incertezza circa tale conoscenza (Sez. 4, n. 3882 del 04/10/2017, dep. 2018, Rv.Murgia, 271944 2 - 01; Sez. 5, n. 139 del 14/10/2015, dep. 2016, Cogliandro, Rv. 265678 - 01). Nel caso di specie, l'imputato ha semplicemente riferito di essere venuto a conoscenza del decreto penale in occasione della richiesta del permesso di soggiorno, assumendo di non essere stato informato dal difensore di fiducia domiciliatario. Al riguardo, tuttavia, l'ordinanza impugnata ha analiticamente motivato sulla infondatezza delle doglianze circa la inattendibilità della nomina fiduciaria evidenziando anche che il ricorrente non ha mai espressamente pegato la esistenza di rapporti e di contatti con il precedente difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA]. La mancata opposizione era dunque riferibile al più ad una condotta negligente dell'interessato rispetto alle attività del suo difensore. A fronte di tale insindacabile motivazione, giacché del tutto logica ed in linea con le disposizioni di legge ed i principi di questa Corte già ricordati nonché con l'affermazione secondo cui non è consentita la restituzione in termini per l'espletamento di attività processuali che la parte aveva ampiamente la possibilità di compiere nel corso del giudizio e che non ha espletato, il ricorso va respinto. Al rigetto del ricorso consegue il pagamento delle spese processuali P.Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il
Decreto Cassazione n. 26201/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris