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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 47792/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 del TRIBUNALE di VITERBOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso . lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 5 ottobre 2021 dal Tribunale di Viterbo che ha ribaltato, ai soli effetti civili, la pronunzia assolutoria emessa dal Giudice di pace della medesima città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per minaccia ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

2. Contro la sentenza di cui sopra l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando un unico motivo di ricorso che può essere così ricostruito, benché — essendovi un salto logico tra la prima e la seconda pagina affollata — manchino una o più pagine, anche nell'originale.

Il ricorrente lamenta violazione di legge processuale perché la polizia giudiziaria, quando aveva preso atto del messaggio inviato alla persona offesa, avrebbe dovuto utilizzare le misure tecniche necessarie ad assicurarne la conservazione e, ai sensi dell'art. 356 cod. proc. pen., avrebbe dovuto provvedere ad informare l'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore.

Ciò nonostante, il verbale contenente la trascrizione del messaggio era stato acquisito al fascicolo per il dibattimento dal Giudice di pace.

Quanto all'esame del teste di polizia giudiziaria Serapiglia, illegittimamente il Tribunale aveva reputato utilizzabile la deposizione del predetto laddove questi aveva fatto riferimento al verbale di cui si contesta l'acquisizione ed alla frase trasfusa nel capo di imputazione.

Secondo il ricorrente, vi sarebbe violazione dell'art. 191 e anche dell'art. 499, comma 5, cod. proc. pen. perché l'atto a firma del teste non era stato da quest'ultimo consultato solo in aiuto della memoria, ma egli vi si era anche richiamato per relationem.

Nel corso del dibattimento, la persona offesa si era riservata di fornire il messaggio, ma poi non l'aveva fatto e la moglie aveva affermato che il cellulare che lo conteneva era andato perduto.

Sicché il Giudice di pace aveva assolto l'imputato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

1. Il ricorso è infondato quarto sostiene che il militare che raccolse la querela della persona offesa ed ascoltò il messaggio avrebbe dovuto utilizzare le misure tecniche necessarie ad assicurarne la conservazione e, ai sensi dell'art.356 cod. proc. pen., avrebbe dovuto provvedere ad informare l'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore.

In primo luogo, non si tratta di un'attività tecnica ma del mero ascolto di un messaggio audio che il teste si è limitato a rievocare nel corso della deposizione, il che consente di affermare che l'informazione ad esso relativa sia entrata nella piattaforma probatoria non già attraverso l'annotazione in cui il messaggio è riportato, ma grazie alla testimonianza del pubblico ufficiale.

In secondo luogo, l'assistenza del difensore disciplinata dall'art. 356 cod. proc. pen. riguarda gli atti di cui agli artt. 352 e 354 cod. proc. pen., tra cui non rientra l'attività di ascolto e verbalizzazione svolta dal Serapiglia.

Conforta la tesi che l'ascolto del messaggio non richieda particolari formalità la giurisprudenza di questa Corte che lo considera un documento (Sez. 6, n. 22417 del 16/03/2022, Sgromo, Rv. 283319; Sez. 6, n. 1822 del 12/11/2019, dep. 2020, Tacchi, Rv. 278124.

A proposito degli altri argomenti di censura concernenti detta testimonianza, il teste ha sì fatto riferimento, consultando l'atto a sua firma in aiuto della memoria, a quanto scritto nell'annotazione, ma ha anche richiamato il contenuto della minaccia come riportata nel capo di imputazione.

L'ingresso di tale dato nel processo dunque, è avvenuto tramite una corretta operazione di consultazione di un atto a firma dell'operante di p.g. ai sensi dell'art. 499, comma 5, cod. proc. pen. e grazie alla sua deposizione nel corso della quale, invece di riferire direttamente il testo per esteso del messaggio, si è riportato a quanto indicato nel capo di imputazione.

2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro 3500,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in complessivi euro 3500,00,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 del TRIBUNALE di VITERBOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso . lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 5 ottobre 2021 dal Tribunale di Viterbo che ha ribaltato, ai soli effetti civili, la pronunzia assolutoria emessa dal Giudice di pace della medesima città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per minaccia ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Contro la sentenza di cui sopra l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando un unico motivo di ricorso che può essere così ricostruito, benché — essendovi un salto logico tra la prima e la seconda pagina affollata — manchino una o più pagine, anche nell'originale. Il ricorrente lamenta violazione di legge processuale perché la polizia giudiziaria, quando aveva preso atto del messaggio inviato alla persona offesa, avrebbe dovuto utilizzare le misure tecniche necessarie ad assicurarne la conservazione e, ai sensi dell'art. 356 cod. proc. pen., avrebbe dovuto provvedere ad informare l'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore. Ciò nonostante, il verbale contenente la trascrizione del messaggio era stato acquisito al fascicolo per il dibattimento dal Giudice di pace. Quanto all'esame del teste di polizia giudiziaria Serapiglia, illegittimamente il Tribunale aveva reputato utilizzabile la deposizione del predetto laddove questi aveva fatto riferimento al verbale di cui si contesta l'acquisizione ed alla frase trasfusa nel capo di imputazione. Secondo il ricorrente, vi sarebbe violazione dell'art. 191 e anche dell'art. 499, comma 5, cod. proc. pen. perché l'atto a firma del teste non era stato da quest'ultimo consultato solo in aiuto della memoria, ma egli vi si era anche richiamato per relationem. Nel corso del dibattimento, la persona offesa si era riservata di fornire il messaggio, ma poi non l'aveva fatto e la moglie aveva affermato che il cellulare che lo conteneva era andato perduto. Sicché il Giudice di pace aveva assolto l'imputato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto. 1. Il ricorso è infondato quarto sostiene che il militare che raccolse la querela della persona offesa ed ascoltò il messaggio avrebbe dovuto utilizzare le misure tecniche necessarie ad assicurarne la conservazione e, ai sensi dell'art.356 cod. proc. pen., avrebbe dovuto provvedere ad informare l'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore. In primo luogo, non si tratta di un'attività tecnica ma del mero ascolto di un messaggio audio che il teste si è limitato a rievocare nel corso della deposizione, il che consente di affermare che l'informazione ad esso relativa sia entrata nella piattaforma probatoria non già attraverso l'annotazione in cui il messaggio è riportato, ma grazie alla testimonianza del pubblico ufficiale. In secondo luogo, l'assistenza del difensore disciplinata dall'art. 356 cod. proc. pen. riguarda gli atti di cui agli artt. 352 e 354 cod. proc. pen., tra cui non rientra l'attività di ascolto e verbalizzazione svolta dal Serapiglia. Conforta la tesi che l'ascolto del messaggio non richieda particolari formalità la giurisprudenza di questa Corte che lo considera un documento (Sez. 6, n. 22417 del 16/03/2022, Sgromo, Rv. 283319; Sez. 6, n. 1822 del 12/11/2019, dep. 2020, Tacchi, Rv. 278124. A proposito degli altri argomenti di censura concernenti detta testimonianza, il teste ha sì fatto riferimento, consultando l'atto a sua firma in aiuto della memoria, a quanto scritto nell'annotazione, ma ha anche richiamato il contenuto della minaccia come riportata nel capo di imputazione. L'ingresso di tale dato nel processo dunque, è avvenuto tramite una corretta operazione di consultazione di un atto a firma dell'operante di p.g. ai sensi dell'art. 499, comma 5, cod. proc. pen. e grazie alla sua deposizione nel corso della quale, invece di riferire direttamente il testo per esteso del messaggio, si è riportato a quanto indicato nel capo di imputazione. 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro 3500,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in complessivi euro 3500,00,
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