CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12543/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'art. 648, comma quarto, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, le violazioni e i vizi denunciati sono smentiti dalla presenza di ampia motivazione, sostenuta da corretti argomenti giuridici; che, invero, i giudici del merito hanno correttamente applicato la legge penale, conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340; Sez. 2, n. 30264 del 22/03/2017, Borriello, Rv. 270301) ed ampiamente argomentando sul punto (si veda, in particolare, pag. 6); ritenuto che il secondo motivo, inerente all'omessa esclusione della recidiva contestata, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, nella specie, la Corte territoriale ha ampiamente vagliato e disatteso, con plurimi argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede anche quanto alla ingravescente pericolosità del ricorrente, che non si confronta in alcun modo con la motivazione resa (si veda pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis