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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22048/2026

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nfronti di1.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/09/19732.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/05/19713.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/04/19904.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice dell’udienza preliminare delTribunale di LecceUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, conrestituzione degli atti al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecceper l’ulteriore corso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza impugnata il Giudice dell’udienza preliminare del [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile la costituzione di parte civile del Ministerodell’interno nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] effettuata in relazione al reato di cui all’art.416-biscod. pen., ritenendo che l’atto di costituzione di parte civile difett i della necessariaprescritta specificità per la mancata indicazione della posizione soggettiva cherisulterebbe violata e delle conseguenze pregiudizievoli meritevoli di ristoro.2.Il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, ha propostoricorso per il tramite dell’Avvocatura distrettuale di Lecce.2.1.

Con primo motivo denuncia violazione di legge e abnormità strutturaledel provvedimento impugnato per violazione degli art. 75, 74, 78 lettera d), cod.proc. pen., 185 cod.pen. e 2043 cod. civ. in rel.all'art. 416-bis cod. pen., oltre cheerronea applicazione degli artt. 417 e 419 cod. proc. pen.Deduce che il provvedimento impugnato avrebbe forzato la lettera e funzionedella legge escludendo l'ammissibilità della domanda risarcitoria del Ministero sullabase di una lettura dell'atto di costituzione di parte civile operata in modo distortoanche rispetto alle indicazioni fornite dalle Sezioni Unite con sentenza n. 38481/2023.

Il Ministero, inoltre, ha dichiarato di agire per il risarcimento dei danni civilinei confronti dei soli imputati cui è stato contestato il reato di cui all'art. 416-biscod. pen., in quanto identificato tra le persone offese nell’ambito della stessarichiesta di rinvio a giudizio; la legittimazione attiva del Ministero dell'Internoderiverebbe, altresì, dalla stessa collocazione sistematica della normaincriminatrice nel titolo quinto, del libro II, del codice penale fra i delitti control'ordine pubblico, in quanto volta a tutelare il bene giuridico della convivenza civilee dell'ordinato assetto della società di cui è portatore il Ministero dell’Interno;l'ordinanza avrebbe dichiarato l'inammissibilità della costituzione di parte civilesulla base di considerazioni di merito senza considerare le prospettazioni speserispetto ai pregiudizi materiali connessi alla complessa attività di indagine sullesul piano del pregiudizio non patrimoniale in relazione al danno all'immaginederivato dalla lesione del diritto alla difesa, della sicurezza e della legalità deirapporti tra consociati, rappresentato dal Ministero, da valutare in termini di mera“potenzialità dannosa” del fatto illecito.2.2.

Con secondo motivo denuncia violazione dell'art. 606 lett. d),cod.proc.pen. deducendo la contraddittorietà della decisione di ammettere lacostituzione quale parte civile della Provincia di Lecce a fronte della decisione diescludere quella del Ministero dell'Interno sulla base di una supposta sostanzialedifferenza nella redazione dei due atti che avrebbero, piuttosto, meritato unidentico trattamento.3.

Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinviodel provvedimento impugnato e la restituzione degli atti al Tribunale di Lecce.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1.I rilievi svolti dal Ministero ricorrente - pur fondati nella parte in cui fannoriferimento alla natura degli interessi di cui il medesimo Ministero è portatore inprocedimenti come quello in esame in cui, per la natura delle incriminazioniemesse, vengono in rilievo diritti fondamentali della collettività che si proiettanoin termini negativi sulla difesa della sicurezza e della legalità- non colgono nelsegno nella parte in cui prospettano una abnormità processuale dell'atto che hasancito la sua esclusione come parte civile.Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, la categoria dogmaticadell’abnormità, di creazione giurisprudenziale e consolidatasi sul diverso terrenodei rapporti fra giudice delle indagini preliminari e pubblico ministero, è nata perl’esigenza di porre rimedio a comportamenti procedimentali dell’organo giudicante,da cui derivino atti non altrimenti impugnabili, ma espressivi, in concreto, di unosviamento della funzione giurisdizionale, non più rispondente al modello previstodalla legge.La nozione è stata precisata dalle Sez.

U, n. 25957 del 2009, Toni, secondocui l'abnormità, più che rappresentare un vizio dell'atto in sé, da cui scaturisconodeterminate patologie sul piano della dinamica processuale, integra - sempre ecomunque - uno «sviamento della funzione giurisdizionale», la quale non rispondepiù al modello previsto dalla legge, ma si colloca al di là del perimetro entro ilquale è riconosciuta dall'ordinamento.In questa prospettiva è stato affermato che «Abnormità strutturale efunzionale si saldano all'interno di un "fenomeno" unitario.

Se all'autoritàgiudiziaria può riconoscersi “l'attribuzione” circa l'adottabilità di un determinatoprovvedimento, i relativi, eventuali vizi saranno solo quelli previsti dalla legge, aprescindere dal fatto che da essi derivino effetti regressivi del processo.

Ove,invece, sia proprio “l'attribuzione" a far difetto - e con essa, quindi, il legittimoesercizio della funzione giurisdizionale - la conseguenza non potrà essere altra chequella dell'abnormità, cui consegue l'esigenza di rimozione» (Sez.U,n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590 – 01).Sull’elaborazione del tema le Sezioni Unite sono intervenute successivamentea più riprese (Sez.

U, n. 42603 del 13/07/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285213 – 02;Sez.

U, n. 37502 del 28/04/22022, [OSCURATO:PERSONA]. 283552 – 01; Sez.

U, n. 10728del 16/12/2021, dep. 2022, Rv. 2828079, che richiama Sez.

U, n. 40984 del22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581; Sez.

U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv.272715; Sez.

U, n. 21243 del 25/03/2010, Zedda, Rv. 246910), chiarendo che lamancata definizione dell'abnormità all'interno del codice di rito è correlata ad unaprecisa scelta del legislatore, desumibile anche dalla «Relazione al progettopreliminare del nuovo codice di procedura penale», in cui si dà atto della rinunciaa prevedere espressamente l'impugnazione dei provvedimenti abnormi, «attesa larilevante difficoltà di una possibile tipizzazione e la necessità di lasciare semprealla giurisprudenza di rilevarne l'esistenza e di fissarne le caratteristiche ai finidell'impugnabilità» (Sez.

U. n. 37502 del 2022, [OSCURATO:PERSONA], cit.).

Si è, pertanto,affermato che la necessità di introdurre tale categoria si correla all'esigenza diassicurare la legalità di ogni sequenza procedimentale e di scongiurare il rischio dianomalie imprevedibilmente insorte e non riconducibili ad altra specie di patologia,tali nondimeno da alterare lo sviluppo del procedimento e da arrecare pregiudizioalle prerogative riconosciute alle parti.1.1.Alle superiori considerazioni si lega la necessità di un inquadramentorigoroso della medesima categoria, in ragione del suo carattere di eccezionalità,per i suoi sostanziali effetti di deroga al principio di tassatività delle nullità e deimezzi di impugnazione.

Da tale esigenza deriva la precisazione che la nozione nonpuò essere riferita a situazioni di mera illegittimità, pur considerate altrimenti noninquadrabili e non rimediabili.A tale proposito, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 42603 del 13/07/2023,[OSCURATO:PERSONA], cit., hanno ulteriormente specificato i termini della categoriadell'abnormità funzionale, chiarendo che la stessa non è autonoma da quelladell'abnormità strutturale, ma indica, piuttosto, le ipotesi in cui la carenza di potereconsegue non all'assenza di una astratta previsione normativa, ma alla valutazionedelle conseguenze sul piano processuale dell'emissione dell'atto abnorme.

Si è,infatti, affermato che, di fronte a un provvedimento che causa la stasi processuale,se non si è in grado di individuare le specifiche ragioni normative di un difetto dipotere, occorre, comunque, verificare, prima di concludere per la sua abnormità,se il sistema accordi o meno altri rimedi per correggere o superare gli effettidell'atto.

L'abnormità funzionale sarà, dunque, ravvisabile solo nell'ipotesi in cui ilsistema non consenta di individuare altre vie per porre rimedio all'esercizio di unpotere, non regolato, neanche implicitamente.1.2.

In definitiva, la possibilità di ricorrere per cassazione avverso attiabnormi, risponde alla logica di consentire l’eliminazione di vizi non riconducibilialle categorie della nullità o dell'inutilizzabilità e quando non sia previsto altromezzo di impugnazione.L'abnormità può discendere da ragioni di struttura, allorché l'atto, per la suasingolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale(carenza di potere in astratto), oppure può riguardare l'aspetto funzionale, quandoesso, pur non estraneo al sistema normativo, si esplichi al di fuori dei casiconsentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite, determinandola stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (carenza di potere in concreto)se non attraverso un atto nullo, foriero, a sua volta, di altre possibili nullità.1.3.

Occorre, altresì, ricordare che l'ordinanza di esclusione della parte civilenon è impugnabile.A tale proposito, è consolidato l’insegnamento secondo cui l'ordinanzadibattimentale di esclusione della parte civile è sempre e definitivamenteinoppugnabile, mentre invece quella di inammissibilità o di rigetto della richiestadi esclusione è impugnabile, da parte dell'imputato, unitamente all'impugnazionedella sentenza (Sez. 6, n. 2329 del 07/01/2015, Rv. 261860 - 01; Sez. 7, n. 10880del 11/10/2012, dep. 2013, Rv. 255150 - 01).Le Sezioni Unite (Sez.

U, n. 12 del 19/05/1999, Pediconi) hanno osservatoche il soggetto danneggiato, una volta estromesso dal processo, perde la qualitàdi parte e non è più legittimato ad impugnare l'eventuale sentenza assolutoriadell'imputato, che non contiene alcuna statuizione decisoria che lo riguardi inconnessione con il provvedimento dibattimentale di esclusione, poiché questo nonha carattere meramente ordinatorio, ma chiude definitivamente il rapportoprocessuale civile davanti al giudice penale esaurendone gli effetti.Sulla questione della possibile abnormità dell’ordinanza di esclusione dellaparte che chieda di costituirsi parte civile, è prevalente l’opzione esegetica che neesclude l’impugnazione trattandosi di provvedimento che non ha un contenutodecisorio e che non pregiudica l’esercizio dell’azione risarcitoria in sede civile, comeespressamente previsto dall’art. 88, comma 2, cod.proc.pen. (Sez.5, n. 17169 del16/01/2023, Rv. 284656; Sez. 4, n. 40737 del 28/06/2016, Rv. 267777; Sez. 6,n. 8942 del 17/1/2011, Rv. 249727; Sez. 3, n. 14332 del 04/03/2010, Rv.246609).La parte civile, per effetto dell’esclusione, può esercitare la sua pretesa in sedecivile; inoltre, per effetto della esclusione, il danneggiato perde la qualità di partee la sentenza pronunciata in sede penale non può far stato nei suoi confronti (Sez.5, n. 1391 del 25/10/2021, dep. 14/01/2022, Canino, Rv. 282733 – 01).1.4.A tali indicazioni ermeneutiche intende aderire questo Collegio ribadendoche non è abnorme l'ordinanza con la quale il giudice, a cagione del precedenteesercizio dell'azione nel processo civile, non ammette la costituzione di parte civilenel processo penale, in quanto il provvedimento, ancorché illegittimo, è assuntonell'esercizio di un potere attribuito e non determina una stasi processuale privadi rimedi per l'esercizio dell'azione risarcitoria, che può essere mantenuta nellasede civile, dovendo la verifica dell'abnormità funzionale dell'atto essere condottasul piano sistemico e non, invece, circoscritta ai suoi effetti diretti e immediati.1.5.È anche vero che questa stessa Corte ha ritenuto, talora, che l’ordinanzadi esclusione della parte civile possa essere oggetto di ricorso per cassazione se«affetta da abnormità, in quanto caratterizzata da un contenuto di tale assolutasingolarità da porsi in posizione "extra-vagante" rispetto al sistema ordinamentaleed al diritto positivo» ( Sez. 2, n. 45622 del 14/09/2017, Gervasi, Rv. 271155;Sez. 4, n. 40737 del 28/06/2016, Codacons, Rv. 267777; Sez. 3, n. 39321 del09/07/2009, Ambrosino, Rv. 244610).Una recente pronuncia ha riconosciuto il carattere "extra-vagante" rispetto alsistema processuale» in ordine ad una ordinanza di esclusione della parte civileessenzialmente collegata alla nuova formulazione dell’art. 79 cod.proc.pen.- nellaparte in cui stabilisce che la costituzione di parte civile possa avere luogo perl'udienza preliminare prima che siano ultimati gli accertamenti relativi allacostituzione delle parti o, quando manca l'udienza preliminare, fino a che non sianocompiuti gli adempimenti previsti dall'art. 484 o dall'art. 554 bis comma 2- tuttaviain un processo la cui udienza preliminare si era conclusa nel maggio del 2022 e,quindi, anteriormente all'entrata in vigore della modifica introdotta dal d.lgs. 10ottobre 2022, n. 150, applicabile, in forza della disposizione transitoria di cuiall'art. 85-bis d.lgs. cit., ai soli processi nei quali, alla data del 30 dicembre 2022,l'udienza preliminare sia risultata in corso e gli accertamenti relativi allacostituzione delle parti non siano ultimati (Sez. 4, n. 17697 del 09/04/2024, rv.286364).1.6.

La valutazione dell’abnormità del provvedimento di esclusione della partecivile dal processo penale deve, tuttavia, essere effettuata alla luce di una visionedi sistema, al di là degli effetti immediati del provvedimento nel processo in cui èemesso, che verifichi la completa estraneità dell’atto all'intero sistema processuale(come predicato da Sez. 6, n. 10079 del 09/01/2025, cit., e ribadito da Sez. 5, n.40409 del 29/09/2025, Rv. 289118 - 01)- in quanto, aderendo a diversa opzioneermeneutica, ogni provvedimento di mancata ammissione della costituzione diparte civile, determinando la preclusione all'ingresso dell'azione civile nel processopenale, dovrebbe essere considerato come atto affetto da abnormità funzionale e,dunque, ricorribile per cassazione.A sostegno dell’esegesi prescelta, deve considerarsi che il Tribunale, nonammettendo la costituzione di parte civile, ha esercitato un potere chel'ordinamento espressamente gli attribuisce (cfr. artt. 78, 79, 80 e 81 cod. proc.pen.), così da doversi escludere un profilo di abnormità strutturale non essendosindacabile nella presente sede l’epilogo valutativo cui è pervenuto il Giudicedell’udienza preliminare, in quanto espressione di un giudizio di merito che nonpuò essere ripercorso da questa Corte.D’altra parte, lo stesso ricorso denuncia che l’ordinanza impugnata sia il fruttodi un'interpretazione erronea ma non dal contenuto talmente singolare da essereextra-vagante rispetto al sistema processuale.Le censure formulate dal ricorrente evidenziano, infatti, esclusivamente unprofilo di illegittimità della decisione adottata sostenendosi la piena rispondenzadell’atto di costituzione di parte civile presentato dal Ministero ricorrente ai canoniinterpretativi stabiliti dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 38481 del 25/05/2023,Rv. 285036 – 01) secondo cui le ragioni della domanda devono essere «illustratesecondo gli stilemi dell'atto di citazione nel processo civile, ovvero, secondo quantoprevede oggi l'art. 163, comma 3, n. 4, cod. proc. civ. con «l'esposizione in modochiaro e specifico» delle stesse (alla stregua del testo attualmente risultante aseguito delle modifiche apportate dall'art. 3, comma 12, lett. a), n. 2, d.lgs. 10ottobre 2022 n. 149, decorrenti dal 28 febbraio 2023 ed applicabili ai procedimentiinstaurati successivamente alla data del 29 dicembre 2022 per effetto dell'art. 35,comma 1, di detto decreto, come modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), legge29 dicembre 2022, n. 197, con le quali si è inserito appunto l'inciso «in modochiaro e specifico»)».Lo stesso ricorrente, inoltre, avverso il provvedimento di esclusione ritenutoillegittimo, non ha dedotto ragioni tali da cui desumere che le aspettative di tutelariposte nel processo penale siano imprescindibili e tali da fondare quella “stasi”funzionale che possa impedirne il pieno dispiegarsi, anche in un contesto diverso,quale quello del futuro processo civile.Ne consegue l’infondatezza del motivo.2.

I superiori rilievi esplicano effetto assorbente sul secondo motivo, con cuisi deduce contraddittorietà nella motivazione in relazione ad un diverso criterio divalutazione che sarebbe stato utilizzato nella valutazione degli atti di costituzionedi parte civile, presentati rispettivamente dal Ministero ricorrente e dalla [OSCURATO:PERSONA], trattandosi, peraltro, di censure legate ad una critica dell’epilogodecisorio assunto dal giudice di merito e fondate su direttrici in fatto.3.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.MRigetta il ricorsoCosì è deciso, 30/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nfronti di1.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/09/19732.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/05/19713.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/04/19904.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice dell’udienza preliminare delTribunale di LecceUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, conrestituzione degli atti al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecceper l’ulteriore corso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza impugnata il Giudice dell’udienza preliminare del [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile la costituzione di parte civile del Ministerodell’interno nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] effettuata in relazione al reato di cui all’art.416-biscod. pen., ritenendo che l’atto di costituzione di parte civile difett i della necessariaprescritta specificità per la mancata indicazione della posizione soggettiva cherisulterebbe violata e delle conseguenze pregiudizievoli meritevoli di ristoro.2.Il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, ha propostoricorso per il tramite dell’Avvocatura distrettuale di Lecce.2.1. Con primo motivo denuncia violazione di legge e abnormità strutturaledel provvedimento impugnato per violazione degli art. 75, 74, 78 lettera d), cod.proc. pen., 185 cod.pen. e 2043 cod. civ. in rel.all'art. 416-bis cod. pen., oltre cheerronea applicazione degli artt. 417 e 419 cod. proc. pen.Deduce che il provvedimento impugnato avrebbe forzato la lettera e funzionedella legge escludendo l'ammissibilità della domanda risarcitoria del Ministero sullabase di una lettura dell'atto di costituzione di parte civile operata in modo distortoanche rispetto alle indicazioni fornite dalle Sezioni Unite con sentenza n. 38481/2023. Il Ministero, inoltre, ha dichiarato di agire per il risarcimento dei danni civilinei confronti dei soli imputati cui è stato contestato il reato di cui all'art. 416-biscod. pen., in quanto identificato tra le persone offese nell’ambito della stessarichiesta di rinvio a giudizio; la legittimazione attiva del Ministero dell'Internoderiverebbe, altresì, dalla stessa collocazione sistematica della normaincriminatrice nel titolo quinto, del libro II, del codice penale fra i delitti control'ordine pubblico, in quanto volta a tutelare il bene giuridico della convivenza civilee dell'ordinato assetto della società di cui è portatore il Ministero dell’Interno;l'ordinanza avrebbe dichiarato l'inammissibilità della costituzione di parte civilesulla base di considerazioni di merito senza considerare le prospettazioni speserispetto ai pregiudizi materiali connessi alla complessa attività di indagine sullesul piano del pregiudizio non patrimoniale in relazione al danno all'immaginederivato dalla lesione del diritto alla difesa, della sicurezza e della legalità deirapporti tra consociati, rappresentato dal Ministero, da valutare in termini di mera“potenzialità dannosa” del fatto illecito.2.2. Con secondo motivo denuncia violazione dell'art. 606 lett. d),cod.proc.pen. deducendo la contraddittorietà della decisione di ammettere lacostituzione quale parte civile della Provincia di Lecce a fronte della decisione diescludere quella del Ministero dell'Interno sulla base di una supposta sostanzialedifferenza nella redazione dei due atti che avrebbero, piuttosto, meritato unidentico trattamento.3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinviodel provvedimento impugnato e la restituzione degli atti al Tribunale di Lecce.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1.I rilievi svolti dal Ministero ricorrente - pur fondati nella parte in cui fannoriferimento alla natura degli interessi di cui il medesimo Ministero è portatore inprocedimenti come quello in esame in cui, per la natura delle incriminazioniemesse, vengono in rilievo diritti fondamentali della collettività che si proiettanoin termini negativi sulla difesa della sicurezza e della legalità- non colgono nelsegno nella parte in cui prospettano una abnormità processuale dell'atto che hasancito la sua esclusione come parte civile.Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, la categoria dogmaticadell’abnormità, di creazione giurisprudenziale e consolidatasi sul diverso terrenodei rapporti fra giudice delle indagini preliminari e pubblico ministero, è nata perl’esigenza di porre rimedio a comportamenti procedimentali dell’organo giudicante,da cui derivino atti non altrimenti impugnabili, ma espressivi, in concreto, di unosviamento della funzione giurisdizionale, non più rispondente al modello previstodalla legge.La nozione è stata precisata dalle Sez. U, n. 25957 del 2009, Toni, secondocui l'abnormità, più che rappresentare un vizio dell'atto in sé, da cui scaturisconodeterminate patologie sul piano della dinamica processuale, integra - sempre ecomunque - uno «sviamento della funzione giurisdizionale», la quale non rispondepiù al modello previsto dalla legge, ma si colloca al di là del perimetro entro ilquale è riconosciuta dall'ordinamento.In questa prospettiva è stato affermato che «Abnormità strutturale efunzionale si saldano all'interno di un "fenomeno" unitario. Se all'autoritàgiudiziaria può riconoscersi “l'attribuzione” circa l'adottabilità di un determinatoprovvedimento, i relativi, eventuali vizi saranno solo quelli previsti dalla legge, aprescindere dal fatto che da essi derivino effetti regressivi del processo. Ove,invece, sia proprio “l'attribuzione" a far difetto - e con essa, quindi, il legittimoesercizio della funzione giurisdizionale - la conseguenza non potrà essere altra chequella dell'abnormità, cui consegue l'esigenza di rimozione» (Sez.U,n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590 – 01).Sull’elaborazione del tema le Sezioni Unite sono intervenute successivamentea più riprese (Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285213 – 02;Sez. U, n. 37502 del 28/04/22022, [OSCURATO:PERSONA]. 283552 – 01; Sez. U, n. 10728del 16/12/2021, dep. 2022, Rv. 2828079, che richiama Sez. U, n. 40984 del22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581; Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv.272715; Sez. U, n. 21243 del 25/03/2010, Zedda, Rv. 246910), chiarendo che lamancata definizione dell'abnormità all'interno del codice di rito è correlata ad unaprecisa scelta del legislatore, desumibile anche dalla «Relazione al progettopreliminare del nuovo codice di procedura penale», in cui si dà atto della rinunciaa prevedere espressamente l'impugnazione dei provvedimenti abnormi, «attesa larilevante difficoltà di una possibile tipizzazione e la necessità di lasciare semprealla giurisprudenza di rilevarne l'esistenza e di fissarne le caratteristiche ai finidell'impugnabilità» (Sez. U. n. 37502 del 2022, [OSCURATO:PERSONA], cit.). Si è, pertanto,affermato che la necessità di introdurre tale categoria si correla all'esigenza diassicurare la legalità di ogni sequenza procedimentale e di scongiurare il rischio dianomalie imprevedibilmente insorte e non riconducibili ad altra specie di patologia,tali nondimeno da alterare lo sviluppo del procedimento e da arrecare pregiudizioalle prerogative riconosciute alle parti.1.1.Alle superiori considerazioni si lega la necessità di un inquadramentorigoroso della medesima categoria, in ragione del suo carattere di eccezionalità,per i suoi sostanziali effetti di deroga al principio di tassatività delle nullità e deimezzi di impugnazione. Da tale esigenza deriva la precisazione che la nozione nonpuò essere riferita a situazioni di mera illegittimità, pur considerate altrimenti noninquadrabili e non rimediabili.A tale proposito, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 42603 del 13/07/2023,[OSCURATO:PERSONA], cit., hanno ulteriormente specificato i termini della categoriadell'abnormità funzionale, chiarendo che la stessa non è autonoma da quelladell'abnormità strutturale, ma indica, piuttosto, le ipotesi in cui la carenza di potereconsegue non all'assenza di una astratta previsione normativa, ma alla valutazionedelle conseguenze sul piano processuale dell'emissione dell'atto abnorme. Si è,infatti, affermato che, di fronte a un provvedimento che causa la stasi processuale,se non si è in grado di individuare le specifiche ragioni normative di un difetto dipotere, occorre, comunque, verificare, prima di concludere per la sua abnormità,se il sistema accordi o meno altri rimedi per correggere o superare gli effettidell'atto. L'abnormità funzionale sarà, dunque, ravvisabile solo nell'ipotesi in cui ilsistema non consenta di individuare altre vie per porre rimedio all'esercizio di unpotere, non regolato, neanche implicitamente.1.2. In definitiva, la possibilità di ricorrere per cassazione avverso attiabnormi, risponde alla logica di consentire l’eliminazione di vizi non riconducibilialle categorie della nullità o dell'inutilizzabilità e quando non sia previsto altromezzo di impugnazione.L'abnormità può discendere da ragioni di struttura, allorché l'atto, per la suasingolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale(carenza di potere in astratto), oppure può riguardare l'aspetto funzionale, quandoesso, pur non estraneo al sistema normativo, si esplichi al di fuori dei casiconsentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite, determinandola stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (carenza di potere in concreto)se non attraverso un atto nullo, foriero, a sua volta, di altre possibili nullità.1.3. Occorre, altresì, ricordare che l'ordinanza di esclusione della parte civilenon è impugnabile.A tale proposito, è consolidato l’insegnamento secondo cui l'ordinanzadibattimentale di esclusione della parte civile è sempre e definitivamenteinoppugnabile, mentre invece quella di inammissibilità o di rigetto della richiestadi esclusione è impugnabile, da parte dell'imputato, unitamente all'impugnazionedella sentenza (Sez. 6, n. 2329 del 07/01/2015, Rv. 261860 - 01; Sez. 7, n. 10880del 11/10/2012, dep. 2013, Rv. 255150 - 01).Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 12 del 19/05/1999, Pediconi) hanno osservatoche il soggetto danneggiato, una volta estromesso dal processo, perde la qualitàdi parte e non è più legittimato ad impugnare l'eventuale sentenza assolutoriadell'imputato, che non contiene alcuna statuizione decisoria che lo riguardi inconnessione con il provvedimento dibattimentale di esclusione, poiché questo nonha carattere meramente ordinatorio, ma chiude definitivamente il rapportoprocessuale civile davanti al giudice penale esaurendone gli effetti.Sulla questione della possibile abnormità dell’ordinanza di esclusione dellaparte che chieda di costituirsi parte civile, è prevalente l’opzione esegetica che neesclude l’impugnazione trattandosi di provvedimento che non ha un contenutodecisorio e che non pregiudica l’esercizio dell’azione risarcitoria in sede civile, comeespressamente previsto dall’art. 88, comma 2, cod.proc.pen. (Sez.5, n. 17169 del16/01/2023, Rv. 284656; Sez. 4, n. 40737 del 28/06/2016, Rv. 267777; Sez. 6,n. 8942 del 17/1/2011, Rv. 249727; Sez. 3, n. 14332 del 04/03/2010, Rv.246609).La parte civile, per effetto dell’esclusione, può esercitare la sua pretesa in sedecivile; inoltre, per effetto della esclusione, il danneggiato perde la qualità di partee la sentenza pronunciata in sede penale non può far stato nei suoi confronti (Sez.5, n. 1391 del 25/10/2021, dep. 14/01/2022, Canino, Rv. 282733 – 01).1.4.A tali indicazioni ermeneutiche intende aderire questo Collegio ribadendoche non è abnorme l'ordinanza con la quale il giudice, a cagione del precedenteesercizio dell'azione nel processo civile, non ammette la costituzione di parte civilenel processo penale, in quanto il provvedimento, ancorché illegittimo, è assuntonell'esercizio di un potere attribuito e non determina una stasi processuale privadi rimedi per l'esercizio dell'azione risarcitoria, che può essere mantenuta nellasede civile, dovendo la verifica dell'abnormità funzionale dell'atto essere condottasul piano sistemico e non, invece, circoscritta ai suoi effetti diretti e immediati.1.5.È anche vero che questa stessa Corte ha ritenuto, talora, che l’ordinanzadi esclusione della parte civile possa essere oggetto di ricorso per cassazione se«affetta da abnormità, in quanto caratterizzata da un contenuto di tale assolutasingolarità da porsi in posizione "extra-vagante" rispetto al sistema ordinamentaleed al diritto positivo» ( Sez. 2, n. 45622 del 14/09/2017, Gervasi, Rv. 271155;Sez. 4, n. 40737 del 28/06/2016, Codacons, Rv. 267777; Sez. 3, n. 39321 del09/07/2009, Ambrosino, Rv. 244610).Una recente pronuncia ha riconosciuto il carattere "extra-vagante" rispetto alsistema processuale» in ordine ad una ordinanza di esclusione della parte civileessenzialmente collegata alla nuova formulazione dell’art. 79 cod.proc.pen.- nellaparte in cui stabilisce che la costituzione di parte civile possa avere luogo perl'udienza preliminare prima che siano ultimati gli accertamenti relativi allacostituzione delle parti o, quando manca l'udienza preliminare, fino a che non sianocompiuti gli adempimenti previsti dall'art. 484 o dall'art. 554 bis comma 2- tuttaviain un processo la cui udienza preliminare si era conclusa nel maggio del 2022 e,quindi, anteriormente all'entrata in vigore della modifica introdotta dal d.lgs. 10ottobre 2022, n. 150, applicabile, in forza della disposizione transitoria di cuiall'art. 85-bis d.lgs. cit., ai soli processi nei quali, alla data del 30 dicembre 2022,l'udienza preliminare sia risultata in corso e gli accertamenti relativi allacostituzione delle parti non siano ultimati (Sez. 4, n. 17697 del 09/04/2024, rv.286364).1.6. La valutazione dell’abnormità del provvedimento di esclusione della partecivile dal processo penale deve, tuttavia, essere effettuata alla luce di una visionedi sistema, al di là degli effetti immediati del provvedimento nel processo in cui èemesso, che verifichi la completa estraneità dell’atto all'intero sistema processuale(come predicato da Sez. 6, n. 10079 del 09/01/2025, cit., e ribadito da Sez. 5, n.40409 del 29/09/2025, Rv. 289118 - 01)- in quanto, aderendo a diversa opzioneermeneutica, ogni provvedimento di mancata ammissione della costituzione diparte civile, determinando la preclusione all'ingresso dell'azione civile nel processopenale, dovrebbe essere considerato come atto affetto da abnormità funzionale e,dunque, ricorribile per cassazione.A sostegno dell’esegesi prescelta, deve considerarsi che il Tribunale, nonammettendo la costituzione di parte civile, ha esercitato un potere chel'ordinamento espressamente gli attribuisce (cfr. artt. 78, 79, 80 e 81 cod. proc.pen.), così da doversi escludere un profilo di abnormità strutturale non essendosindacabile nella presente sede l’epilogo valutativo cui è pervenuto il Giudicedell’udienza preliminare, in quanto espressione di un giudizio di merito che nonpuò essere ripercorso da questa Corte.D’altra parte, lo stesso ricorso denuncia che l’ordinanza impugnata sia il fruttodi un'interpretazione erronea ma non dal contenuto talmente singolare da essereextra-vagante rispetto al sistema processuale.Le censure formulate dal ricorrente evidenziano, infatti, esclusivamente unprofilo di illegittimità della decisione adottata sostenendosi la piena rispondenzadell’atto di costituzione di parte civile presentato dal Ministero ricorrente ai canoniinterpretativi stabiliti dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023,Rv. 285036 – 01) secondo cui le ragioni della domanda devono essere «illustratesecondo gli stilemi dell'atto di citazione nel processo civile, ovvero, secondo quantoprevede oggi l'art. 163, comma 3, n. 4, cod. proc. civ. con «l'esposizione in modochiaro e specifico» delle stesse (alla stregua del testo attualmente risultante aseguito delle modifiche apportate dall'art. 3, comma 12, lett. a), n. 2, d.lgs. 10ottobre 2022 n. 149, decorrenti dal 28 febbraio 2023 ed applicabili ai procedimentiinstaurati successivamente alla data del 29 dicembre 2022 per effetto dell'art. 35,comma 1, di detto decreto, come modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), legge29 dicembre 2022, n. 197, con le quali si è inserito appunto l'inciso «in modochiaro e specifico»)».Lo stesso ricorrente, inoltre, avverso il provvedimento di esclusione ritenutoillegittimo, non ha dedotto ragioni tali da cui desumere che le aspettative di tutelariposte nel processo penale siano imprescindibili e tali da fondare quella “stasi”funzionale che possa impedirne il pieno dispiegarsi, anche in un contesto diverso,quale quello del futuro processo civile.Ne consegue l’infondatezza del motivo.2. I superiori rilievi esplicano effetto assorbente sul secondo motivo, con cuisi deduce contraddittorietà nella motivazione in relazione ad un diverso criterio divalutazione che sarebbe stato utilizzato nella valutazione degli atti di costituzionedi parte civile, presentati rispettivamente dal Ministero ricorrente e dalla [OSCURATO:PERSONA], trattandosi, peraltro, di censure legate ad una critica dell’epilogodecisorio assunto dal giudice di merito e fondate su direttrici in fatto.3. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. P.Q.MRigetta il ricorsoCosì è deciso, 30/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22048/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris