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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 settembre 2022

Cassazione n. 35128/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 6078/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’ avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 100/c, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle E ntrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del l a Campania – sezione staccata di Salerno n. 6720 / 0 5 / 20 1 5 , depositata il 6.07.2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi, Cartelladi pagamento - [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Avellino rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima ditta individuale, avverso la cartella di pagamento emessa da [OSCURATO:SOCIETA]., relativa ad imposte iscritte a ruolo a seguito di tre avvisi di accertamento; - c on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno rigettava l’appello proposto dalcontribuente, rilevando che : - il ricorrente aveva dedotto l’illegittimità della cartella di pagamento per omessa notificazione degli avvisi di accertamento, quali atti presupposti, essendo stati questi notificati presso il vecchio domicilio fiscale; - l’Agenzia delle Entrate aveva evidenziato la regolare notifica zione degli avvisi di accertamento presso il domicilio fiscale del contribuente, mediante la produzione del le ricevute di ritorno e delle ricevute CAD, da cui risultava che gli atti notificati erano stati depositatipresso l’ufficio postale per assenza del destinatario; -quando il mutamento dell’indirizzo ai fini della notificazione degli atti fiscali riguarda un’impresa individuale, priva di personalità giuridica, l’efficacia di detta variazione decorre dal trentesimo giorno successivo all’avvenuta ricezione, da parte dell’Ufficio, della comunicazione prevista dall’art. 33 e 33-terdel d.P.R. n. 633 del 1972; -poiché il contribuente non aveva dimostrato l’ adempimento previsto dalla disciplina fiscale, il procedimento notificatorio dei prodromici avvisi di accertamento, eseguito presso il precedente domicilio fiscale del contribuente, era immune da vizi; - [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motivi ; -l’A genzia delle Entrate resis te con controricorso; [OSCURATO:PERSONA]- C on i l prim o motiv o , il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 , in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 3 , cod. proc. civ. , per non avere la CTR rilevato un vizio nella notificazione degli avvisi di accertamento, prodromici alla cartella di pagamento impugnata, atteso cheil cambio di residenza, per le persone fisiche, ha efficacia ope legis , decorso il termine di trenta giorni dalla variazione anagrafica; le disposizioni di legge richiamate – peraltro abrogate dall’art. 11, comma 1, lett. f), del d.P.R. n. 542 del 1999 – non prevedevano alcun obbligo , per il contribuente, di comunica re il cambio di residenza e il contribuente non aveva, all’epoca della notificazione degli avvisi, la residenza all’indirizzo dove detti atti erano stati notificati; - con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 140 e ss. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. , omessa, insufficiente e contradditoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, avendo la CTR richiamato norme di legge irrilevanti per il caso in esame e non avendo in ogni caso verificato la regolarità del procedimento notificatorio riguardante gli avvisi di accertamento, prodromici alla cartella impugnata; -il primo motivo è fondato; - occorre premettere che, nel caso di impresa individuale, poiché il destinatario della pretesa tributaria è la persona fisica dell'imprenditore, non avendo l'impresa alcuna soggettività o autonoma imputabilità, diversa da quella del suo titolare, sia sotto l'aspetto sostanziale che processuale, la notificazione dell'avviso di accertamento deve essere fatta, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 600 del 1973, nel domicilio fiscale della persona fisica dell'imprenditore(Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 20650);-questa Corte ha più volte afferma to (Cass. n. 17109 del 2014, Cass.n. 4997 del 2001) chedal combinato disposto degli artt. 58, comma 2, primo periodo ("le persone fisiche residenti nel territorio de llo Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte"), e 60, comma 3, primo periodo, d.P.R. n. 600 del 1973 ("le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'intervenuta variazione anagrafica"), discende che, agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi, il contribuente-persona fisica, in ipotesi di mera variazione o modificazione dell'indirizzo del suo domicilio fiscale non è assoggettato - a differenza delle persone giuridiche, società od enti privi di personalità giuridica (art. 60 comma 3 secondo e terzo periodo) - ad alcuno specifico onere della relativa comunicazione all'ufficio tributario competente, in quanto è la stessa legge ad attribuire efficacia, ai fini delle notificazioni di cui all'art. 60 comma 1, alla intervenuta variazione anagrafica dopo il decorso di un termine dilatorio, stabilito, con ogni evidenza, a favore degli uffici tributari che debbano eseguire una delle notificazioni stesse (v. anche Cass. n. 41137del 2021) ; - nella specie, pertanto, il contribuente - persona fisica - non aveva alcun onere di comunicare all’Amministrazione finanziaria la variazione della propria residenza anagrafica, esplicando detto cambiamento i suoi effetti ex lege, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica(che nel caso in esame era decorso), come prevede l’art. 60, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 nella versione ratione temporisapplicabile; - la CTR non si è attenuta ai principi sopra indicati richiamando, peraltro, disposizioni di legge non pertinenti;- poiché in materia di riscossione delle imposte la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto didifesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato; -la cartella di pagamento impugnata è, dunque, nulla per inesistenza di un valido titolo sottostante, stante la invalidità della notificazione degli avvisi di accertamento, prodromici alla cartella; - pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con accoglimento del ricorso originarioproposto dal contribuente; - ne segue la condanna dell’Agenzia controricorrente al pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo, con compensazione delle spese dei gradi di merito, in considerazione dell’evoluzione giurisprudenziale intervenuta sulla vicenda.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo ; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario; condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimità, in favore di [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 2.300,00, per compenso professionale ed euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali e agli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 6078/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’ avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 100/c, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle E ntrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del l a Campania – sezione staccata di Salerno n. 6720 / 0 5 / 20 1 5 , depositata il 6.07.2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi, Cartelladi pagamento - [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Avellino rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima ditta individuale, avverso la cartella di pagamento emessa da [OSCURATO:SOCIETA]., relativa ad imposte iscritte a ruolo a seguito di tre avvisi di accertamento; - c on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno rigettava l’appello proposto dalcontribuente, rilevando che : - il ricorrente aveva dedotto l’illegittimità della cartella di pagamento per omessa notificazione degli avvisi di accertamento, quali atti presupposti, essendo stati questi notificati presso il vecchio domicilio fiscale; - l’Agenzia delle Entrate aveva evidenziato la regolare notifica zione degli avvisi di accertamento presso il domicilio fiscale del contribuente, mediante la produzione del le ricevute di ritorno e delle ricevute CAD, da cui risultava che gli atti notificati erano stati depositatipresso l’ufficio postale per assenza del destinatario; -quando il mutamento dell’indirizzo ai fini della notificazione degli atti fiscali riguarda un’impresa individuale, priva di personalità giuridica, l’efficacia di detta variazione decorre dal trentesimo giorno successivo all’avvenuta ricezione, da parte dell’Ufficio, della comunicazione prevista dall’art. 33 e 33-terdel d.P.R. n. 633 del 1972; -poiché il contribuente non aveva dimostrato l’ adempimento previsto dalla disciplina fiscale, il procedimento notificatorio dei prodromici avvisi di accertamento, eseguito presso il precedente domicilio fiscale del contribuente, era immune da vizi; - [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motivi ; -l’A genzia delle Entrate resis te con controricorso; [OSCURATO:PERSONA]- C on i l prim o motiv o , il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 , in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 3 , cod. proc. civ. , per non avere la CTR rilevato un vizio nella notificazione degli avvisi di accertamento, prodromici alla cartella di pagamento impugnata, atteso cheil cambio di residenza, per le persone fisiche, ha efficacia ope legis , decorso il termine di trenta giorni dalla variazione anagrafica; le disposizioni di legge richiamate – peraltro abrogate dall’art. 11, comma 1, lett. f), del d.P.R. n. 542 del 1999 – non prevedevano alcun obbligo , per il contribuente, di comunica re il cambio di residenza e il contribuente non aveva, all’epoca della notificazione degli avvisi, la residenza all’indirizzo dove detti atti erano stati notificati; - con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 140 e ss. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. , omessa, insufficiente e contradditoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, avendo la CTR richiamato norme di legge irrilevanti per il caso in esame e non avendo in ogni caso verificato la regolarità del procedimento notificatorio riguardante gli avvisi di accertamento, prodromici alla cartella impugnata; -il primo motivo è fondato; - occorre premettere che, nel caso di impresa individuale, poiché il destinatario della pretesa tributaria è la persona fisica dell'imprenditore, non avendo l'impresa alcuna soggettività o autonoma imputabilità, diversa da quella del suo titolare, sia sotto l'aspetto sostanziale che processuale, la notificazione dell'avviso di accertamento deve essere fatta, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 600 del 1973, nel domicilio fiscale della persona fisica dell'imprenditore(Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 20650);-questa Corte ha più volte afferma to (Cass. n. 17109 del 2014, Cass.n. 4997 del 2001) chedal combinato disposto degli artt. 58, comma 2, primo periodo ("le persone fisiche residenti nel territorio de llo Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte"), e 60, comma 3, primo periodo, d.P.R. n. 600 del 1973 ("le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'intervenuta variazione anagrafica"), discende che, agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi, il contribuente-persona fisica, in ipotesi di mera variazione o modificazione dell'indirizzo del suo domicilio fiscale non è assoggettato - a differenza delle persone giuridiche, società od enti privi di personalità giuridica (art. 60 comma 3 secondo e terzo periodo) - ad alcuno specifico onere della relativa comunicazione all'ufficio tributario competente, in quanto è la stessa legge ad attribuire efficacia, ai fini delle notificazioni di cui all'art. 60 comma 1, alla intervenuta variazione anagrafica dopo il decorso di un termine dilatorio, stabilito, con ogni evidenza, a favore degli uffici tributari che debbano eseguire una delle notificazioni stesse (v. anche Cass. n. 41137del 2021) ; - nella specie, pertanto, il contribuente - persona fisica - non aveva alcun onere di comunicare all’Amministrazione finanziaria la variazione della propria residenza anagrafica, esplicando detto cambiamento i suoi effetti ex lege, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica(che nel caso in esame era decorso), come prevede l’art. 60, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 nella versione ratione temporisapplicabile; - la CTR non si è attenuta ai principi sopra indicati richiamando, peraltro, disposizioni di legge non pertinenti;- poiché in materia di riscossione delle imposte la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto didifesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato; -la cartella di pagamento impugnata è, dunque, nulla per inesistenza di un valido titolo sottostante, stante la invalidità della notificazione degli avvisi di accertamento, prodromici alla cartella; - pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con accoglimento del ricorso originarioproposto dal contribuente; - ne segue la condanna dell’Agenzia controricorrente al pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo, con compensazione delle spese dei gradi di merito, in considerazione dell’evoluzione giurisprudenziale intervenuta sulla vicenda. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo ; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario; condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimità, in favore di [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 2.300,00, per compenso professionale ed euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali e agli
Sentenza Cassazione n. 35128/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris