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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 17971/2026

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con avv.[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante; [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione coatta, in persona delcommissario liquidatore;- intimati -avverso la sentenza n. 4484/2022 resa dal Tribunale di Salerno,depositata in data 20 dicembre 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 maggio 2026 dalConsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio il Comune di Salerno per vedersirisarcire i danni subiti dal proprio motoveicolo, causati dal sinistroNumero registro generale 4378/2023Numero sezionale 1746/2026Numero di raccolta generale 17971/2026Data pubblicazione 04/06/2026avvenuto in data 2 febbraio 2011 allorché, alla guida dello stesso, eglirovinava a terra asseritamente a causa di brecciolino non visibile, sia peravere il medesimo colore della strada, sia per la scarsa illuminazione.Il Comune chiamava in giudizio l’appaltatrice Sintel Italia, poi fallita, laquale a sua volta chiamava la subappaltatrice Novasistemi, che a suavolta chiamava l’assicuratrice [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Il giudice di pace respingeva la domanda ritenendo non provata l’insidia.[OSCURATO:PERSONA] gravava la sentenza e il Tribunale, dichiarata l’improcedibilitàdella domanda verso il fallimento, respingeva il gravame, osservando chela colpa del danneggiato costituiva caso fortuito di per sé sufficiente adescludere ogni responsabilità in capo all’amministrazione proprietaria dellastrada.Ricorre così il Marsilia in cassazione affidandosi a tre mezzi, mentre solo ilComune resiste a mezzo di controricorso, laddove gli altri contraddittorisono rimasti intimati.La controricorrente ha depositato memoria illustrativa.All’esito dell’odierna adunanza il Collegio si è riservato il depositodell’ordinanza nei sessanta giorni successivi.MOTIVI DELLA DECISIONEVa premesso che può tralasciarsi, in considerazione della prospettiva direiezione del ricorso, ogni questione sulle conseguenze della produzione dicopia della sentenza priva di indicazioni autentiche sul numero diidentificazione e sulla data di pubblicazione (su cui è intervenuta Cass. n.12971 del 13/05/2024).1.

Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazionedegli artt. 2051 e 2697, cod. civ., e 40 cod. pen.Con tale mezzo si sostiene che erroneamente è stato ritenuto che lacondotta del conducente fosse da considerare come fatto fortuito,mancando la prova positiva degli estremi dell’imprevedibilità, eccezionalitàe inevitabilità che la condotta stessa avrebbe assunto.Numero registro generale 4378/2023Numero sezionale 1746/2026Numero di raccolta generale 17971/2026Data pubblicazione 04/06/20261.1.

Il motivo è inammissibile.Va premesso che effettivamente “la responsabilità ex art. 2051 cod. civ.,proprio perché ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulladimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non giàsu una presunzione di colpa del custode - può essere esclusa o dalla provadel caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senzaintermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazionedella rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del dannodelle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria deifatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art.1227 cod. civ. (bastando, appunto, la sola colpa del leso; Cass. Sez. 3,ord. n. 21675 del 2023, cit.; Cass. Sez. 3, sent. 24 gennaio 2024, n.2376, Rv. 670396-01; Cass. Sez. 3, ord. 27 luglio 2024, n. 21065),nonché, indefettibilmente, la seconda, dalle oggettive imprevedibilità enon prevenibilità rispetto all’evento pregiudizievole” (da ultimo in tal sensoCass. n. 8450/25).Pertanto, sempre in tema di responsabilità da cose in custodia,“l’incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento deldanneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, nonrichiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma,eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (da ultimo, tra le molte, Cass. n.2376/24, cit.; Cass. n. 4051/24, Cass. n. 28057/24; Cass. n. 8450/25,cit.).Dunque, anzitutto non è vero che incomba sul custode la provadell’imprevedibilità, eccezionalità o inevitabilità della condotta deldanneggiato.Ma, ancor prima, ciò che in effetti il motivo censura è che la sentenzaavrebbe esentato l’amministrazione dalla prova circa l’imprudenza o lanegligenza del danneggiato, ritenendosi che tale prova sia mancata nellaspecie, con ciò proponendo al giudice della legittimità un’inammissibileNumero registro generale 4378/2023Numero sezionale 1746/2026Numero di raccolta generale 17971/2026Data pubblicazione 04/06/2026rivisitazione del giudizio di merito in proposito che invece il giudiced’appello aveva svolto in senso positivo sulla base della doverosa ancheufficiosa disamina degli elementi comunque acquisiti.2.

Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.2043 e 2051, cod. civ. e dell’art. 40, cod. pen., non avendo preso inconsiderazione il giudice d’appello che il fattore che ha determinato ilsinistro, cioè il brecciolino, costituiva un’alterazione della res, determinatodalla presenza di un cantiere i cui scavi erano stati chiusi senza osservarela dovuta diligenza, e omettendo ogni controllo dalla chiusura ad orariopomeridiano fino al momento del sinistro, verificatosi appunto intorno alleore

21.2.1. Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.In base a quanto si è sopra indicato, l’eventuale condotta colposa deldanneggiato non solo può concorrere, ma può addirittura escludere laresponsabilità del custode, sulla scorta di un giudizio che si fonda sullaconsiderazione dell’onere di ragionevole cautela dell’utente; per cui,quanto più è prevedibile la fonte del danno, tanto più incide l’efficienzacausale del contegno imprudente del danneggiato, fino ad annullare ilcontributo derivante dal pericolo occasionato dalla cosa custodita.Il giudice d’appello ha appunto ritenuto il ricorrere di una responsabilitàesclusiva del conducente, con la conseguenza che ogni considerazionesulla presenza della situazione di pericolo come addebitabile allaamministrazione è estranea alla ratio della decisione.Inoltre, pur se prima facie possa sembrare che la pronuncia non individuila condotta doverosa, che ritiene non tenuta, in realtà a ben vedere vieneritenuta la necessità di un particolare adeguamento della guida rispetto adun pericolo assolutamente prevedibile (la presenza del brecciolino) inquanto presente su tutta la strada, ben nota al danneggiato, comeaccertato in fatto dal giudice del merito, e soprattutto visibile eNumero registro generale 4378/2023Numero sezionale 1746/2026Numero di raccolta generale 17971/2026Data pubblicazione 04/06/2026percepibile, in quanto l’illuminazione era presente, come pure accertato infatto.Orbene, a pag. 11 della sentenza, proprio in considerazione di tali fattori edel dovere di autoresponsabilità e di cautela esigibili ai sensi dell’art. 2Cost., il giudice del merito ha evidentemente ritenuto necessario uncomportamento adeguato dell’utente al prevedibile stato dei luoghi edunque così, se del caso, intesa integrata la motivazione della gravatasentenza.Pertanto, le considerazioni del ricorrente in ordine all’assenza di elementiprobatori sufficienti finiscono per costituire un apprezzamento in fatto deltutto inammissibile in questa sede, mentre è infondata quella secondo cuila condotta doverosa non è stata individuata.Per quanto riguarda le considerazioni inerenti all’assenza di prova circal’eccezionalità e imprevedibilità del comportamento, si può rimandare aquanto già osservato a proposito del motivo precedente.3.

Col terzo mezzo si deduce violazione degli artt. 1227 e 2056, cod. civ.,sostenendosi, in particolare, che la condotta del centauro incorrispondenza del brecciolino sia in sé imprevedibile e pertanto, tenutoconto del nesso tra l’evento e la presenza del suddetto materiale, dovevaquanto meno individuarsi un concorso di colpa.3.1.

Le considerazioni svolte nel motivo in esame dal ricorrente sonosuperate da quelle esposte a proposito dei motivi precedenti e, per ilresto, si riducono a un ennesimo tentativo di rivalutazione degliaccertamenti in fatto svolti dal giudice del merito, fermo restando, ingenerale, che come detto pur a fronte di una situazione di obiettivopericolo, il comportamento colposo del danneggiato ben può costituireunica causa del sinistro, come già osservato.4.

Il ricorso deve dunque essere rigettato, con aggravio di spese in capo alricorrente soccombente e dispostasene la chiesta distrazione.Numero registro generale 4378/2023Numero sezionale 1746/2026Numero di raccolta generale 17971/2026Data pubblicazione 04/06/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedel ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese, che liquida in € 1.875,00, oltre rimborso forfettario nella misura del15% dell’onorario, I.V.A. e C.P.A., nonché esborsi per € 200,00, il tutto infavore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è dichiarato antistatario.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedel ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 13maggio 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
con avv.[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante; [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione coatta, in persona delcommissario liquidatore;- intimati -avverso la sentenza n. 4484/2022 resa dal Tribunale di Salerno,depositata in data 20 dicembre 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 maggio 2026 dalConsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio il Comune di Salerno per vedersirisarcire i danni subiti dal proprio motoveicolo, causati dal sinistroNumero registro generale 4378/2023Numero sezionale 1746/2026Numero di raccolta generale 17971/2026Data pubblicazione 04/06/2026avvenuto in data 2 febbraio 2011 allorché, alla guida dello stesso, eglirovinava a terra asseritamente a causa di brecciolino non visibile, sia peravere il medesimo colore della strada, sia per la scarsa illuminazione.Il Comune chiamava in giudizio l’appaltatrice Sintel Italia, poi fallita, laquale a sua volta chiamava la subappaltatrice Novasistemi, che a suavolta chiamava l’assicuratrice [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Il giudice di pace respingeva la domanda ritenendo non provata l’insidia.[OSCURATO:PERSONA] gravava la sentenza e il Tribunale, dichiarata l’improcedibilitàdella domanda verso il fallimento, respingeva il gravame, osservando chela colpa del danneggiato costituiva caso fortuito di per sé sufficiente adescludere ogni responsabilità in capo all’amministrazione proprietaria dellastrada.Ricorre così il Marsilia in cassazione affidandosi a tre mezzi, mentre solo ilComune resiste a mezzo di controricorso, laddove gli altri contraddittorisono rimasti intimati.La controricorrente ha depositato memoria illustrativa.All’esito dell’odierna adunanza il Collegio si è riservato il depositodell’ordinanza nei sessanta giorni successivi.MOTIVI DELLA DECISIONEVa premesso che può tralasciarsi, in considerazione della prospettiva direiezione del ricorso, ogni questione sulle conseguenze della produzione dicopia della sentenza priva di indicazioni autentiche sul numero diidentificazione e sulla data di pubblicazione (su cui è intervenuta Cass. n.12971 del 13/05/2024).1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazionedegli artt. 2051 e 2697, cod. civ., e 40 cod. pen.Con tale mezzo si sostiene che erroneamente è stato ritenuto che lacondotta del conducente fosse da considerare come fatto fortuito,mancando la prova positiva degli estremi dell’imprevedibilità, eccezionalitàe inevitabilità che la condotta stessa avrebbe assunto.Numero registro generale 4378/2023Numero sezionale 1746/2026Numero di raccolta generale 17971/2026Data pubblicazione 04/06/20261.1. Il motivo è inammissibile.Va premesso che effettivamente “la responsabilità ex art. 2051 cod. civ.,proprio perché ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulladimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non giàsu una presunzione di colpa del custode - può essere esclusa o dalla provadel caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senzaintermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazionedella rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del dannodelle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria deifatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art.1227 cod. civ. (bastando, appunto, la sola colpa del leso; Cass. Sez. 3,ord. n. 21675 del 2023, cit.; Cass. Sez. 3, sent. 24 gennaio 2024, n.2376, Rv. 670396-01; Cass. Sez. 3, ord. 27 luglio 2024, n. 21065),nonché, indefettibilmente, la seconda, dalle oggettive imprevedibilità enon prevenibilità rispetto all’evento pregiudizievole” (da ultimo in tal sensoCass. n. 8450/25).Pertanto, sempre in tema di responsabilità da cose in custodia,“l’incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento deldanneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, nonrichiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma,eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (da ultimo, tra le molte, Cass. n.2376/24, cit.; Cass. n. 4051/24, Cass. n. 28057/24; Cass. n. 8450/25,cit.).Dunque, anzitutto non è vero che incomba sul custode la provadell’imprevedibilità, eccezionalità o inevitabilità della condotta deldanneggiato.Ma, ancor prima, ciò che in effetti il motivo censura è che la sentenzaavrebbe esentato l’amministrazione dalla prova circa l’imprudenza o lanegligenza del danneggiato, ritenendosi che tale prova sia mancata nellaspecie, con ciò proponendo al giudice della legittimità un’inammissibileNumero registro generale 4378/2023Numero sezionale 1746/2026Numero di raccolta generale 17971/2026Data pubblicazione 04/06/2026rivisitazione del giudizio di merito in proposito che invece il giudiced’appello aveva svolto in senso positivo sulla base della doverosa ancheufficiosa disamina degli elementi comunque acquisiti.2. Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.2043 e 2051, cod. civ. e dell’art. 40, cod. pen., non avendo preso inconsiderazione il giudice d’appello che il fattore che ha determinato ilsinistro, cioè il brecciolino, costituiva un’alterazione della res, determinatodalla presenza di un cantiere i cui scavi erano stati chiusi senza osservarela dovuta diligenza, e omettendo ogni controllo dalla chiusura ad orariopomeridiano fino al momento del sinistro, verificatosi appunto intorno alleore 21.2.1. Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.In base a quanto si è sopra indicato, l’eventuale condotta colposa deldanneggiato non solo può concorrere, ma può addirittura escludere laresponsabilità del custode, sulla scorta di un giudizio che si fonda sullaconsiderazione dell’onere di ragionevole cautela dell’utente; per cui,quanto più è prevedibile la fonte del danno, tanto più incide l’efficienzacausale del contegno imprudente del danneggiato, fino ad annullare ilcontributo derivante dal pericolo occasionato dalla cosa custodita.Il giudice d’appello ha appunto ritenuto il ricorrere di una responsabilitàesclusiva del conducente, con la conseguenza che ogni considerazionesulla presenza della situazione di pericolo come addebitabile allaamministrazione è estranea alla ratio della decisione.Inoltre, pur se prima facie possa sembrare che la pronuncia non individuila condotta doverosa, che ritiene non tenuta, in realtà a ben vedere vieneritenuta la necessità di un particolare adeguamento della guida rispetto adun pericolo assolutamente prevedibile (la presenza del brecciolino) inquanto presente su tutta la strada, ben nota al danneggiato, comeaccertato in fatto dal giudice del merito, e soprattutto visibile eNumero registro generale 4378/2023Numero sezionale 1746/2026Numero di raccolta generale 17971/2026Data pubblicazione 04/06/2026percepibile, in quanto l’illuminazione era presente, come pure accertato infatto.Orbene, a pag. 11 della sentenza, proprio in considerazione di tali fattori edel dovere di autoresponsabilità e di cautela esigibili ai sensi dell’art. 2Cost., il giudice del merito ha evidentemente ritenuto necessario uncomportamento adeguato dell’utente al prevedibile stato dei luoghi edunque così, se del caso, intesa integrata la motivazione della gravatasentenza.Pertanto, le considerazioni del ricorrente in ordine all’assenza di elementiprobatori sufficienti finiscono per costituire un apprezzamento in fatto deltutto inammissibile in questa sede, mentre è infondata quella secondo cuila condotta doverosa non è stata individuata.Per quanto riguarda le considerazioni inerenti all’assenza di prova circal’eccezionalità e imprevedibilità del comportamento, si può rimandare aquanto già osservato a proposito del motivo precedente.3. Col terzo mezzo si deduce violazione degli artt. 1227 e 2056, cod. civ.,sostenendosi, in particolare, che la condotta del centauro incorrispondenza del brecciolino sia in sé imprevedibile e pertanto, tenutoconto del nesso tra l’evento e la presenza del suddetto materiale, dovevaquanto meno individuarsi un concorso di colpa.3.1. Le considerazioni svolte nel motivo in esame dal ricorrente sonosuperate da quelle esposte a proposito dei motivi precedenti e, per ilresto, si riducono a un ennesimo tentativo di rivalutazione degliaccertamenti in fatto svolti dal giudice del merito, fermo restando, ingenerale, che come detto pur a fronte di una situazione di obiettivopericolo, il comportamento colposo del danneggiato ben può costituireunica causa del sinistro, come già osservato.4. Il ricorso deve dunque essere rigettato, con aggravio di spese in capo alricorrente soccombente e dispostasene la chiesta distrazione.Numero registro generale 4378/2023Numero sezionale 1746/2026Numero di raccolta generale 17971/2026Data pubblicazione 04/06/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedel ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese, che liquida in € 1.875,00, oltre rimborso forfettario nella misura del15% dell’onorario, I.V.A. e C.P.A., nonché esborsi per € 200,00, il tutto infavore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è dichiarato antistatario.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedel ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 13maggio 2026.Il Presidente
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