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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 gennaio 2026

Cassazione n. 03282/2026

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della Corte d'appello di Trieste.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che ilprocedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] a P rocurat ric e generale [OSCURATO:PERSONA] i , con requisitoria scritta,concludeva per l’annullamento della sentenza impugnata per remissione di querela; l’avv. [OSCURATO:PERSONA], con conclusioni scritte, chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Trieste confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di danneggiamento.Si contestava al lo stesso di avere danneggiato vari oggetti e suppellettili del bar “[OSCURATO:PERSONA]”, in data 4 m arzo 2019,con l'aggravante di avere commesso il fatto su cose esposte per necessità la pubblica fede.La Corte riteneva il reato procedibile ex officio.

2. Contro tale sentenza ricorreva il difensore dell’imputato che deduceva l’assenza della condizione di procedibilità, allegando che la querela era stata rimessa; la querela sarebbe indispensabile per procedere, attesoche il d.lgs. 19 marzo 2024 n. 31 aveva condizionato la procedibilità alla querela anche per il danneggiamento consumato “su coseesposte alla pubblica fede”. 3.Il ricorso è fondato.

Il d.lgs.19 marzo 2024 n. 31 ha previsto la procedibilità a querela anche del danneggiamento consumato su cose esposte alla pubblica fede; la novella introduce una norma di favore che, ai sensi dell’art. 2 cod. pen., si applica retroattivamente.

Nel caso in esame la Corte di appello ha ritenuto illegittimamente che la condizione della esposizione delle suppellettili danneggiate alla pubblica fede legittimasse la procedibilità ex officio (peraltro escludendo espressamente ogni collegamento tra la violenza agita nei confronti del Giordano, con il quale il ricorrente aveva avuto una precedente colluttazione e l’azione di danneggiamento). [OSCURATO:PERSONA], rilevata laremissione di querela, avvenuta nel corso dell’udienza del 29 novembre 2011, annulla senza rinvio la sentenza impugnata per difetto della condizione di procedibilità.

Le spese del procedimento di remissione, in mancanza di un diverso accordo tra le parti, rimangono a carico del querelato.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Spese del procedimento di remissione a carico del querelato.

Così deciso, il giorno 13 gennaio 2026.

Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della Corte d'appello di Trieste. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che ilprocedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] a P rocurat ric e generale [OSCURATO:PERSONA] i , con requisitoria scritta,concludeva per l’annullamento della sentenza impugnata per remissione di querela; l’avv. [OSCURATO:PERSONA], con conclusioni scritte, chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Trieste confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di danneggiamento.Si contestava al lo stesso di avere danneggiato vari oggetti e suppellettili del bar “[OSCURATO:PERSONA]”, in data 4 m arzo 2019,con l'aggravante di avere commesso il fatto su cose esposte per necessità la pubblica fede.La Corte riteneva il reato procedibile ex officio. 2. Contro tale sentenza ricorreva il difensore dell’imputato che deduceva l’assenza della condizione di procedibilità, allegando che la querela era stata rimessa; la querela sarebbe indispensabile per procedere, attesoche il d.lgs. 19 marzo 2024 n. 31 aveva condizionato la procedibilità alla querela anche per il danneggiamento consumato “su coseesposte alla pubblica fede”. 3.Il ricorso è fondato. Il d.lgs.19 marzo 2024 n. 31 ha previsto la procedibilità a querela anche del danneggiamento consumato su cose esposte alla pubblica fede; la novella introduce una norma di favore che, ai sensi dell’art. 2 cod. pen., si applica retroattivamente. Nel caso in esame la Corte di appello ha ritenuto illegittimamente che la condizione della esposizione delle suppellettili danneggiate alla pubblica fede legittimasse la procedibilità ex officio (peraltro escludendo espressamente ogni collegamento tra la violenza agita nei confronti del Giordano, con il quale il ricorrente aveva avuto una precedente colluttazione e l’azione di danneggiamento). [OSCURATO:PERSONA], rilevata laremissione di querela, avvenuta nel corso dell’udienza del 29 novembre 2011, annulla senza rinvio la sentenza impugnata per difetto della condizione di procedibilità. Le spese del procedimento di remissione, in mancanza di un diverso accordo tra le parti, rimangono a carico del querelato. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Spese del procedimento di remissione a carico del querelato. Così deciso, il giorno 13 gennaio 2026. Il Consigliere estensore Il
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